Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9998 del 15/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9998 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5123-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CARLA FERRANDO, MARIA CLAUDA PARATI, in qualità di
eredi del Sig. Aldo Parati, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA
VALVA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIOVANNI MARONGIU, ANDREA BODRITO giusta mandato in
calce al controricorso;

– contro ricorrenti –

Data pubblicazione: 15/05/2015

’t

avverso la sentenza n. 109/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA de111 8/05/2012,
depositata il 21/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Bodrito Andrea difensore dei controricorrenti che si
riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso alla p.u.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Liguria n10912012/13,
depositata il 21.9.2012. La CTR rigettava l’impugnazione dell’ufficio avverso
la decisione di promo grado con la quale era stata accolta la domanda di
rimborso avanzata da Parati Aldo, relativa alla maggiore IRPEF applicata sul
trattamento previdenziale integrativo ricevuto dal fondo di previdenza per il
personale degli enti autonomi dei porti di Genova e Trieste istituito presso
l’INPS per gli anni dal 2003 al 2007, ritenendo invece decaduta la pretesa
relativa al periodo 1997/2002.
Per quel che qui ancora rileva la CTR ha ritenuto che il d.lgs.n.124/93 si
applicava a tutte le pensioni complementari esistenti alla data di entrata in
vigore della 1.n.241/1992, ivi risultando definite integrative tutte le forme di
previdenza preordinate all’erogazione di trattamenti pensionistici aventi lo
stesso carattere nel sistema obbligatorio pubblico.
Rilevava ancora che questa Corte-sent.n.24577/2010- aveva stabilito che tutti i
fondi integrativi già presenti alla data dell’entrata in vigore della 1.n.241/1993
erano soggetti alle disposizioni di cui al d.lgs.n.124/1993 con tassazione
sull’importo dell’87,50 %.
L’Agenzia delle entrate, premesso che il presente giudizio concerneva
esclusivamente la richiesta di rimborso relativa agli anni 2004/2008- risultando
impugnato separatamente dalla medesima ricorrente altro silenzio rifiuto
formatosi con riguardo agli anni 1997/2003- prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt.7, 7 bis, 13 c.8d.lgs.124/1993 — come modificato
dall’art.11 1.n.335/1995) e dell’art.48 bis c.1 e 47,comma 1, lett.h-bis del dPR
917/1986 e degli artt.10 c.1 letti) e 19 del d.lgs.n.47/2000. Deduce che ad onta
di quanto affermato dalla CTR la tassazione sulla ridotta base imponibile
dell’87,50 % riguardava solo i fondi di previdenza relativi agli enti di cui alla
1.n.70/1975. Per gli altri fondi preesistenti-c.d.vecchi fondi, al cui interno
rientrava anche quello per il personale dell’ex consorzio autonomo del Porto di
Genova- la tassazione agevolata sulla base dell’87,50 % doveva riconoscersi
solo per quelli inquadrati nel settore della previdenza complementare
disciplinato dal d.Lgs.n.124/93. Occorreva dunque verificare, caso per caso, se
detti fondi esercitavano l’attività sulla base della preventiva autorizzazione della
COViP e se i medesimi erano iscritti nell’albo tenuto dallo stesso Comitato ed
Ric. 2013 n. 05123 sez. MT – ud. 18-02-2015
-2-

CONTI;

erano sottoposti alla sua vigilanza. Ora, poiché il Fondo per il personale
dell’ex consorzio autonomo del Porto di Genova gestito dall’INPS non era
iscritto all’albo anzidetto nè risultava soggetto alla vigilanza COVEP, nemmeno
erogando una pensione complementare assimilabile a quella corrisposta in
forma di trattamento previsto ai sensi del d.lgs.n.124/93, lo stesso non era
sottoposto al regime agevolato indicato dalla CTR.La parte contribuente,
costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando altresì memoria nella
quale ha dedotto che l’art.12 d.lgs.47/2000 impedisce l’applicazione della
normativa sopravvenuta alle pensioni maturate in epoca precedente.
Orbene, la censura espressa dall’Agenzia è fondata, pur con le precisazioni di
seguito esposte.
Ed invero, ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, proprio in relazione al mutato
quadro normativo- D.P.R. n.917 del 1986, art. 48 bis, lett. d)- risultano
applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base
imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: v. Cass.
n.11156/2010; a 14310/2009;Cass.n.30751/2011) anche per i diritti maturati
anteriormente giacché, a decorrere dall’ 1 gennaio 2001 e per tutto il periodo
successivo che qui rileva “le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis)
del comma 1, dell’art. 47, erogate in forma periodica (..) si assumono al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui
alla lettera g quinquies) del comma 1, dell’art. 41, se determinabili”; ovverosia
sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto,
come sostenuto dalla commissione regionale nella presente controversia sulla
scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non
essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione
assoggettata al prelievo fiscale( conf.Cass.n.240/2015 e Cass.n.30751/2011).
A tale principio non si è conformata la CTR nella sentenza qui impugnata,
avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul
minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS.
Pertanto, valendo le superiori considerazioni a superare i rilievi difensivi
esposti dalla parte controricorrente anche in memoria, il ricorso dell’Agenzia
deve essere accolto, attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche
erogate successivamente al 31 dicembre 2000.
La sentenza impugnata va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di
nuovi accertamenti, va decisa ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso
introduttivo.
Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi dell’indirizzo
giurisprudenziale sopra ricordato, per compensare le spese dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte,
visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda della
parte contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso il 18.2.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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