Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9998 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 06/05/2011), n.9998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V., elett.te dom.to in Roma, Via Anapo 20, presso lo

studio dell’avv.ta RIZZO Carla, che unitamente agli avv.ti Gennaro

Stradolini e Stefano Giancotti lo rappresenta e difende per delega a

margine del ricorso straordinario per cassazione;

– ricorrente –

contro

Fallimento ARIETE 83 s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Nola, Sezione Prima Civile,

emesso il 24 marzo 2004, depositato il 25 ottobre 2004, R.G. n.

1208/VI/2003;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 26 gennaio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udita l’Avvocata Carla Rizzo per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice delegato del fallimento Ariete 83 s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Nola, affidava all’ing. S.V., in relazione al contratto di appalto con la ditta ASM di (OMISSIS), in corso di esecuzione nel comune di Gussago (BS), l’incarico di verificare la situazione dei lavori eseguiti dalla Ariete 83 s.r.l. in più e in meno rispetto al capitolato, di redarre l’ultimo S.A.L. e di rendere possibile la consegna del cantiere, anche al fine di dismettere la responsabilità per la custodia e di ottenere il pagamento di quanto dovuto.

All’esito del positivo espletamento del predetto incarico il G.D. liquidava il compenso in favore dell’ing. S. qualificandolo come coadiutore del fallimento. Veniva quindi proposto reclamo al Tribunale avverso tale liquidazione.

Contro il provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale campano ricorre per cassazione S.V. deducendo due motivi di impugnazione.

Non svolge difese la curatela fallimentare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 32, del D.P.R. n. 352 del 1988, artt. 11 e 12 e della L. n. 319 del 1980, oltrechè la violazione e disapplicazione dell’art. 52 disp. att. cod. proc. civ. e della L. n. 143 del 1949. Ritiene il ricorrente di aver svolto una prestazione d’opera professionale a favore del fallimento il cui compenso doveva essere determinato secondo la Legge Professionale n. 143 del 1949 nella misura di 19.077 euro per onorario e di 5.810 per spese.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la inesistenza o mera apparenza della motivazione in ordine all’applicazione delle norme di legge di cui al precedente motivo e in particolare della L. n. 143 del 1949.

Il primo motivo è inammissibile in quanto sottopone alla Corte una pretesa fondata su una diversa causa petendi. La controversia è stata sin dalla richiesta di liquidazione al giudice delegato basata sulla possibilità di applicare il D.P.R. n. 352 del 1988, art. 11, invece che l’art. 12 riconosciuto applicabile dal giudice delegato.

Il secondo motivo è infondato. La motivazione del Tribunale di Nola è esaustiva e argomentata al fine di illustrare le ragioni per cui ha ritenuto che l’incarico affidato al S. rientrasse nella previsione dell’art..

12 del D.P.R. n. 352 del 1988, per la perizia o consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione prezzi perchè si risolveva in una misurazione e contabilizzazione delle opere eseguite nel cantiere di (OMISSIS). Le attività indicate come ampliative di tale mandato sono state analizzate dal Tribunale che ha ritenuto di poterle considerare come non autonome rispetto al responso finale al quesito rivolto consistente nel calcolo delle spettanze ottenute e di quelle ancora dovute. In definitiva tale motivazione è esente da censure ammissibili in sede di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., che è limitato, nella disciplina previgente al D.Lgs. n. 40 del 2006, alla denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, la quale si configura solo allorchè quest’ultima sia materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi o obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legittimità di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (cfr. Cass. civ. n. 1584 del 24 gennaio 2008).

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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