Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9997 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ SOCOSEM SRL in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo

studio dell’avvocato CALDARA GIAN ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MOTTA LUCIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SRANCESCO

SIACCI 2/b, presso lo studio dell’avv. DE MARTINI CORRADO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. DAVIDE ALESSIO, giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ SOCOSEM SRL in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo

studio dell’avv. GIAN ROBERTO CALDARA, rappresentata e difesa

dall’avv. LUCIO MOTTA, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 33/08 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

23.1.07, depositata il 23/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Gian Roberto Caldara (per delega

avv. Lucio Motta) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la

rimessione dello stesso alle Sezioni Unite.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

P. 1. La s.r.l. Socosem ha proposto ricorso per cassazione contro M.C. avverso la sentenza del 23 gennaio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Venezia-investita dell’appello proposto dal M. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che, provvedendo sull’opposizione all’esecuzione dal medesimo proposta avverso l’esecuzione forzata immobiliare oggetto di due procedura esecutive, aveva dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere in ordine all’esecuzione su taluni mappali e per il resto l’aveva rigettata – ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione dell’estinzione delle procedure esecutive e compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Al ricorso, che prospetta due motivi, l’uno inerente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, l’altro la disposta compensazione delle spese, il M. ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale qualificato come subordinato e relativo alla compensazione delle spese, per il caso in cui il ricorso principale venga rigettato quanto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (cioè, in pratica, quanto al primo motivo ad esse relativo), nonchè altro ricorso incidentale qualificato condizionato, per il caso che venga accolto sia il primo che il secondo motivo di ricorso.

Il ricorso non è stato proposto contro l’I.N.P.S. e la Banca Popolare di Verona soc. coop. a r.l., che pure sono stati parti del giudizio di merito come creditrici opposte unitamente alla Socosem, anch’essa creditrice procedente (surrogatasi al creditore originariamente procedente Mediovenezie s.p.a.).

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha avuto il seguente tenore:

” (…) 3. – Il ricorso appare tardivo e come tale inammissibile.

Infatti, avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale (ex multis: Cass., n. 12250 del 2007) e pertanto il ricorso, per osservare il cd. termine lungo, avrebbe dovuto proporsi entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mentre è stato proposto ben oltre.

E’ appena il caso di rilevare che l’inapplicabilità della sospensione viene in rilievo per la ragione che, contestando il primo motivo in via logicamente preliminare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul giudizio inerente la pretesa esecutiva, la contesa fra le parti riguarda ancora quest’ultima.

Sia il ricorso incidentale “subordinato” (in realtà condizionato all’accoglimento del secondo motivo del principale), sia quello qualificato come “condizionato”, restano assorbiti (e comunque si sarebbe trattato di ricorsi incidentali tardivi e, quindi colpiti da inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, per l’inammissibilità del principale)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione, che non sono superate dalle argomentazioni svolte nella sua memoria dalla ricorrente.

In essa, si invoca, come ragione per la quale il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo, in quanto soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, la giurisprudenza di questa Corte la quale ritiene che la sospensione trovi applicazione nei giudizi di opposizione in materia di esecuzione, allorquando la situazione attiva, di cui il creditore s’era affermato titolare e per la cui soddisfazione aveva minacciato o iniziato l’esecuzione forzata, abbia cessato d’essere contestata fra le parti ed abbia ricevuto soddisfazione proprio attraverso il processo esecutivo, ma tra le parti stesse si continui a discutere, soltanto ai fini del riparto delle spese del processo, sul se il creditore avesse o meno il diritto di promuovere l’azione esecutiva (si vedano: Cass. n. 4809 del 1988; n. 10994 del 1994; 658 del 1998; n. 10132 del 2003; n. 10525 del 2009).

Il richiamo a questa giurisprudenza è, nella specie, privo di adeguatezza al ricorso in esame, come, del resto, aveva avvertito la relazione.

La ragione è che in questo caso il primo motivo di ricorso ha contestato la sentenza impugnata proprio là dove essa ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione all’esecuzione e, dunque, esso stesso ha evidenziato che, almeno a parere di una delle parti, cioè proprio la ricorrente, non si era verificata una situazione di venir meno della contestazione della sussistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata o la sua integrale soddisfazione per il tramite della procedura esecutiva opposta.

Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto che con l’atto introduttivo dell’opposizione all’esecuzione il debitore M. aveva anche contestato l’ammontare del credito fatto valere in via esecutiva, nel quale la qui ricorrente era subentrata e ne aveva chiesto la determinazione. Ed ha sostenuto che proprio per tale ragione il processo di opposizione all’esecuzione doveva proseguire, ancorchè il processo esecutivo si fosse concluso – come, del resto, riferisce la sentenza impugnata – con la ripartizione dell’attivo fra i creditori, la restituzione del residuo al debitore e la dichiarazione di estinzione della procedura con ordine di cancellazione della trascrizione dei pignoramenti riuniti.

Ora, se venne disposta restituzione di somme al debitore esecutato e la qui ricorrente non se ne lamentò con una richiesta di tutela avverso i relativi provvedimenti del giudice dell’esecuzione, è corretto che tale atteggiamento, valutato congiuntamente con l’estinzione della procedura esecutiva, potrebbe risultare essere stato bene apprezzato dai giudici di merito sub specie di cessazione della materia del contendere.

Senonchè, la contestazione di tale apprezzamento da parte della ricorrente con il primo motivo, risolvendosi nell’assunto che il giudizio di opposizione all’esecuzione doveva proseguire, perchè residuava contesa sull’oggetto dell’accertamento con esso postulato del diritto di procedere all’esecuzione della qui ricorrente, si evidenzia come ragione che lascia intatta la contestazione sul modo di essere di tale diritto e, pertanto, comporta che la sospensione debba essere ritenuta inapplicabile. Infatti, se il motivo fosse accolto e si cassasse la sentenza impugnata, l’effetto sarebbe che l’accertamento oggetto del giudizio di opposizione dovrebbe continuare ad aver corso ed i suoi esiti dovrebbero almeno potenzialmente riverberare sull’esecuzione pur di fatto conclusa.

Si tratta, dunque, di fattispecie non riconducibile in alcun modo alla giurisprudenza sopra citata, con cui si è posta in contrasto isolatamente Cass. n. 6940 del 2007. Il difetto di riconducibilità a detta giurisprudenza della fattispecie elide ogni possibilità di ravvisare – come sollecita invece, la memoria di parte ricorrente – l’opportunità di una rimessione alle Sezioni Unite.

D’altro canto, l’orientamento innovativo affermato da Cass. n. 6940 del 2007 è stato di recente condiviso da altra decisione, cioè da Cass. (ord.) n. 23266 del 2009, la quale ha così motivato: “Secondo la giurisprudenza meno recente della Corte, per la verità la sospensione potrebbe trovare applicazione alla controversia, per la ragione che sul merito dell’opposizione è stata dichiarata cessata la materia del contendere provvedendosi solo sulle spese di lite ed in questa sede l’oggetto della censura prospettata con i tre motivi pertiene solo alla correttezza della statuizione sulle spese.

Verrebbe, in sostanza, in rilievo il principio di diritto secondo cui ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, anche se proposte prima dell’inizio dell’esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtù della quale aveva promosso l’esecuzione abbia cessato di essere contestata, e tra le parti si continui a discutere dell’esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l’azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. n. 10132 del 2003; in senso conforme: Cass. 10994 del 2003; n. 658 del 1998).

Senonchè, la giurisprudenza più recente della Corte (Cass. n. 6940 del 2007) ha affermato che nelle cause e nei procedimenti indicati dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 e 3 e dell’art. 92 ordinamento giudiziario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, al fine di assicurare ad esse una decisione celere, senza tener conto delle articolazioni assunte dai procedimenti nelle varie fasi del giudizio: pertanto, la causa di opposizione agli atti esecutivi si sottrae alla sospensione dei termini anche quando unica questione controversa sia quella dell’attribuzione delle spese al procuratore antistatario. Si tratta di un orientamento che appare preferibile, perchè quello meno recente non sembra accettabile, in quanto non si pone il problema dell’eventuale contestazione con l’impugnazione proprio della decisione in punto di cessazione della materia del contendere: in questo caso l’impugnazione non dovrebbe ragionevolmente essere assoggetta alla sospensione, atteso che si continua a contestare la cessazione della materia del contendere. Ne conseguirebbe che, secondo che si muova con l’impugnazione tale contestazione oppure non la su muova e si contesti la decisione solo sulle spese, il regime della sospensione non sarebbe operante o sarebbe operante. Si avrebbe, in sostanza, una duplicità di regimi, il che appare inaccettabile”.

Ulteriore ragione per escludere la rimessione alle Sezioni Unite è allora anche quella che lo stesso orientamento relativo alla soggezione alla sospensione quando l’impugnazione pertiene direttamente alla statuzione sulle spese sembra ormai destinato ad essere superato, essendo la decisione ora ricordata l’ultima sul punto.

D’altro canto, l’orientamento ormai meno recente si presentava anche meno aderente al dettato legislativo, che riferendo l’esclusione della sospensione ai “procedimenti …. di opposizione all’esecuzione”, detta una regola che è correlata alla natura della controversia e non alle sue vicende.

p. 2.1. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato tardivo.

p. 2.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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