Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9997 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1767-2014 proposto da:

COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA’ E BORSA (CONSOB) (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G B MARTINI 3, presso lo

studio dell’avvocato FABIO BIAGIANTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANFRANCO RANDISI, SALVATORE PROVIDENTI,

STEFANIA LOPATRIELLO;

– ricorrente –

contro

H AUDIT SRL, A.G.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

del ricorso assorbiti gli altri.

uditi gli Avvocati RANDISI Gianfranco, LOPATUELLO Stefania, difensori

del ricorrente che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

La Consob propone ricorso per cassazione con 5 motivi avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato il 27 maggio 2013 nei confronti di H Audit srl, con la quale è stata annullata la Delib. Consob 23 marzo 2012, n. 18153 per violazione del termine di 90 giorni, relativo all’avvio del procedimento sanzionatorio, stabilito dalla L. n. 1689 del 1981, art. 14 ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 163, comma 1, lett. b).

La H Audit srl e A.G. non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la Consob denunzia la violazione del D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 26 e dell’art. 195 TUF e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la Corte territoriale ha erroneamente applicato al caso di specie il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 invece che il più ampio termine di 180 giorni previsto dall’art. 195 TUF, richiamato dal D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 26, u.c..

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 26, comma 5 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ha esteso la procedura sanzionatoria delineata dall’art. 195 TUF e la regola della competenza funzionale della Corte d’Appello ai procedimenti sanzionatori di cui allo stesso art. 26.

Tale norma di rinvio, in virtù della natura procedimentale è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti relativi a sanzioni comminate ai revisori, avviati dopo la sua entrata in vigore, a prescindere dalla fonte normativa sostanziale in concreto applicata.

E’ vero, come osservato dalla Corte d’Appello di Roma, che la procedura sanzionatoria delineata dall’art. 195 TUF si riferisce, secondo il dettato normativo, ai soli procedimenti sanzionatori di cui allo stesso art. 26 (entrato in vigore il 7 aprile 2010), mentre nel caso di specie si è di fronte ad una sanzione amministrativa inflitta dall’art. 163, comma 1, lett. B) del TUF, nel testo modificato dalla L. n. 262 del 2005, art. 18 successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 39 del 2010. Si osserva peraltro che il citato D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 26 a seguito della contestuale abrogazione dell’art. 163 TUF (la cui ultrattività, D.Lgs. n. 39 del 2010, ex art. 43 è limitata ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina) è l’unica disposizione che disciplina i procedimenti sanzionatori comminati da Consob a carico dei revisori, avendo sostituito l’art. 163.

L’art. 195 TUF, inoltre, come questa Corte ha già affermato, esprime un principio generale di concentrazione di una determinata tipologia di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori a carattere amministrativo nel settore dei mercati finanziari, come disciplinati dal D.Lgs. n. 58 del 1998 con la conseguenza che, pur mancando una specifica previsione al riguardo, la competenza della Corte d’Appello ivi prevista, vale anche per le sanzioni irrogate ai revisori contabili, ai sensi dell’art. 163 del TUIF (Cass. 12089/2014).

Orbene il medesimo principio va esteso anche alle regole procedimentali ed ai termini previsti dall’art. 195 TUF, con la conseguenza che per i provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob a carico delle società di revisione ex art. 163 TUF sussistono i presupposti per applicare in via analogica non solo la competenza della Corte d’Appello, ma pure le regole procedimentali previste dal citato art. 195 TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative.

L’individuazione di un unico paradigma procedimentale, delineato dall’art. 195 TUF, risponde all’esigenza di far riferimento ad una disciplina di settore coerente ed omogenea in relazione alle sanzioni amministrative nel settore dei mercati finanziari, ed in tale prospettiva la circostanza che la lettera del D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 26 non includa espressamente anche i procedimenti Consob previsti dall’abrogato art. 163 TUF, non appare evidentemente ostativa all’applicazione del termine di 180 giorni anche a detti procedimenti.

Va dunque affermata l’applicabilità del termine di 180 giorni dall’accertamento, previsto dall’art. 195 TUF, anche al procedimento per cui è causa, relativo a sanzione irrogata dalla Consob ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 163, comma 1, lett. b).

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri.

Il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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