Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9996 del 24/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9996 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 29672-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE06363391001, in persona del
Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CERRONE

LEGNAMI

SRL,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio
dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CANTILLO GUGLIELMO,
CARLO NUNZIANTE CESARO giusta mandato a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 24/04/2013

- controri corrente avverso la sentenza n. 308/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di
SALERNO del 7/10/2010, depositata il 14/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE
FIMIANI.

consiglio del 13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha accolto l’appello della “Cerrone Legnami srl” -appello
proposto contro la sentenza n.155/04/2007 della CTP di Salerno che aveva respinto
il ricorso del predetto contribuente- ed ha così annullato l’avviso di diniego di
condono per IVA-IRPEF relative all’anno 2002 con cui l’Agenzia aveva —sulla
premessa della decadenza dall’istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art.9-bis
della legge n.289 del 2002 per effetto del pagamento delle sole prime rate
dell’importo rateizzato dovuto per la definizione agevolata- avvisato di voler
recuperare integralmente le somme non pagate od omesse (coi relativi interessi e
sanzioni).
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, nulla prevedendo
espressamente l’art.9 bis circa le conseguenze del mancato pagamento nei termini
previsti dalla norma, doveva darsi rilievo alla ratio della disposizione, omogenea e
integrativa rispetto alle altre della stessa disciplina di legge, nelle quali è
espressamente confermata l’efficacia dell’istanza di definizione, sicchè —nella specie
di causa- perteneva all’Ufficio soltanto la facoltà di iscrizione a ruolo delle rate non
versate e della sanzione del 30% sui soli residui importi non pagati.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il motivo di censura (rubricato come:”Violazione e falsa applicazione
dell’art.9.bis della legge n.289/2002 — art.360 n.3″) la ricorrente si duole in sostanza
che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il pagamento di alcune delle rate
dell’importo dovuto per la definizione agevolata, con conseguente inefficacia del
provvedimento di revoca (o diniego di efficacia) dell’istanza di definizione dei

Il motivo è fondato e da accogliersi.
Invero, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di
fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che:” Il condono previsto
all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi
e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni
presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di
mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di
condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da
effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione
ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa
presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è
condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale
determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il
solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive”
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010).
Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai
predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicchè poi la Corte potrà decidere la
controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.

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pagamenti ritardati o omessi.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 10 gennaio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E 1.800,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2013.

delle parti;

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