Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9996 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 27/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 9996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.D.A., (OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

rappresentati e difesi dell’avvocato M.F.;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA MESSINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MESSINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1593/2012 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 04/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.D.A. e l’avvocato M.F. propongono ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1593/2012 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 04/09/2012, che, in parziale accoglimento dell’appello da loro stessi formulato, aveva condannato il Comune di Messina e la Prefettura di Messina a rimborsare agli appellanti le spese del giudizio (in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del C.d.S. per l’importo di Euro 55,00) svoltosi davanti al Giudice di pace di Messina. Il Tribunale aveva determinato le competenze per il primo grado in Euro 5,00 per spese, Euro 40,00 per diritti ed Euro 50,00 per onorari, liquidando invece per il giudizio di appello Euro 10,00 per spese, Euro 60,00 per diritti ed Euro 70,00 per onorari.

L’unico motivo di ricorso di S.D.A. e dell’avvocato M.F. denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 112 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. Si censura la determinazione delle spese operata in sentenza dal Tribunale di Messina per il primo e per il secondo grado, per violazione dei minimi tariffari, atteso il valore della controversia (inferiore ad Euro 600,00), e per omessa considerazione delle note delle spese depositate il 22 novembre 2007 davanti al Giudice di pace ed il 1 marzo 2012 davanti al Tribunale, che la sentenza impugnata avrebbe disatteso senza neppur indicarne le ragioni.

Si difende con controricorso la Prefettura di Messina, mentre rimane intimato, senza svolgere attività difensiva, il Comune di Messina. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

I ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c., hanno eccepito l’inammissibilità del controricorso, giacchè notificato loro presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e non presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’avvocato M. in ricorso. L’eccezione non ha fondamento, giacchè pure la denunciata nullità correlata alla notifica del controricorso deve intendersi sanata, in quanto i ricorrenti la eccepiscono nella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l’atto notificato.

Va ancora pregiudizialmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio dall’avvocato M.F.: secondo consolidato orientamento di questa Corte, invero, il procuratore è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se distrattario e, con il gravame, intenda contestare il capo della pronuncia concernente la distrazione, e non la questione relativa all’entità delle spese (Cass. Sez. L, 09/06/2015, n. 11919; Cass. Sez. 6-3, 11/12/2014, n. 26089; Cass. Sez. 3, 06/03/2006, n. 4792). Poichè l’avvocato M. non risulta distrattario nella sentenza impugnata e poichè il ricorso investe unicamente la determinazione delle spese processuali computa dal Tribunale di Messina, consegue l’inammissibilità del ricorso proposto in proprio dallo stesso difensore.

E’ invece fondato il ricorso proposto da S.D.A.. Il Tribunale di Messina, nel decidere sulla liquidazione delle spese del giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace e del grado di appello, non si è attenuto al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (nella specie, quelle di cui al D.M. n. 127 del 2004), in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24, operanti per tutte le liquidazioni giudiziali intervenute prima dell’entrata in vigore dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, ovvero per le prestazioni professionali non ancora completate a tale data (Cass. Sez. 3, 14/10/2015 n. 20604; Cass. Sez. L, 25/11/2011 n. 24890).

Conseguono l’accoglimento del ricorso proposto da S.D.A. e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Messina, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame uniformandosi all’indicato principio.

Sussistono giusti motivi, atteso il rilievo officioso della questione in sede di legittimità, per compensare le spese del giudizio di cassazione nei rapporti fra il ricorrente avvocato M.F. e la controricorrente Prefettura di Messina; non ha invece sostenuto spese l’altro intimato Comune di Messina, che non ha svolto difese. In ordine al ricorso di S.D.A., il Tribunale di Messina provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso di S.D.A., cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio cassazione; dichiara inammissibile il ricorso di M.F. e compensa le spese del giudizio di cassazione nei rapporti fra M.F. e la controricorrente Prefettura di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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