Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9996 del 15/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9996 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2663-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
REBOLINO ENNIO;

– intimato avverso la sentenza n. 67/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 9/05/2011, depositata l’01/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

a

Data pubblicazione: 15/05/2015

Ric. 2013 n. 02663 sez. MT ud. 18-02-2015
-2-

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Liguria n.67/2011/12,
depositata 1’1.12.2011. La CTR, in riforma della sentenza di primo grado e in
parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia, ha rigettato la
domanda di rimborso avanzata da Rebolino Ennio relativa alla maggiore
IRPEF applicata sul trattamento previdenziale integrativo ricevuto dal fondo di
previdenza per il personale degli enti autonomi dei porti di Genova e Trieste
istituito presso l’INPS per l’anno 2003, disattendendo la richiesta di rimborso
relativa agli importi maturati tra il 2004 e il 31/12/2006.
Per quel che qui ancora rileva la CTR ha ritenuto che il trattamento
pensionistico complementare previsto dal d.lgs.n.124/1993 liquidato al
contribuente, in forza dell’art.48 bis del DPR n.917/1986 che lo aveva
assimilato ai redditi da lavoro dipendente, era assoggettato a tassazione
sull’importo dell’87,50 %. La CTR ha aggiunto che la disciplina introdotta dal
dlgs.n.47/2000 art.10 lasciava comunque inalterata la tassazione sulla base
della previgente normativa per le prestazioni maturate anteriormente
all’1.1.2001.
L’Agenzia delle entrate prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.7
bis, 13, 14 digs.124/1993 — come modificato dall’art.11 1.n.335/1995 e
dell’art.48 bis c.1 del dPR 917/1986. Deduce che ad onta di quanto affermato
dalla CTR la tassazione sulla ridotta base imponibile dell’87,50 % riguardava
solo i fondi di previdenza relativi agli enti di cui alla 1.n.70/1975. Per gli altri
fondi preesistenti-c.d.vecchi fondi, al cui interno rientrava anche quello per il
personale dell’ex consorzio autonomo del Porto di Genova- la tassazione
agevolata sulla base dell’87,50 % doveva riconoscersi solo per quelli
inquadrati nel settore della previdenza complementare disciplinato dal
d.Lgs.n.124/93. Occorreva dunque verificare, caso per caso, se detti fondi
esercitavano l’attività sulla base della preventiva autorizzazione della COVIP e
se i medesimi erano iscritti nell’albo tenuto dallo stesso Comitato ed erano
sottoposti alla sua vigilanza Ora, poiché il Fondo per il personale dell’ex
consorzio autonomo del Porto di Genova gestito dall’INPS non era iscritto
all’albo anzidetto nè risultava soggetto alla vigilanza COVIP, nemmeno
erogando una pensione complementare assimilabile a quella corrisposta in
forma di trattamento previsto ai sensi del d.lgs.n.124/93, lo stesso non era
sottoposto al regime agevolato indicato dalla CTR.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte contribuente, mentre l’Agenzia
delle entrate ha depositato memoria.
Orbene, la censura espressa dall’Agenzia è fondata, pur con le precisazioni di
seguito esposte.
Ed invero, ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, proprio in relazione al mutato
quadro normativo- D.P.R. n.917 del 1986, art. 48 bis, lett. d)- risultano
applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base
imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: v. Cass.
n.11156/2010; n. 14310/2009;Cass.n.30751/2011) anche per i diritti maturati
anteriormente giacché, a decorrere dall’ 1 gennaio 2001 e per tutto il periodo
successivo che qui rileva “le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis)
del comma 1, dell’art. 47, erogate in forma periodica (..) si assumono al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui

alla lettera g quinquies) del comma 1, dell’art. 41, se determinabili”; ovverosia
sono tassabili non già solo sul 1’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto,
come sostenuto dalla commissione regionale nella presente controversia sulla
scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non
essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione
assoggettata al prelievo fiscale( conf.Cass.n.24012015 e Cass.n.30751/2011).
A tale principio non si è conformata la CTR nella sentenza qui impugnata,
avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul
minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS.
Pertanto il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia
alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000.
La sentenza impugnata va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di
nuovi accertamenti, va decisa ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso
introduttivo.
Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi dell’indirizzo
giurisprudenziale sopra ricordato, per compensare le spese del giudizio di
merito, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.
P. Q.M.
La Corte,
visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda della
parte contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito dichiarando irripetibili quelle del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 18.2.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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