Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9996 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 06/05/2011), n.9996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6993/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.F., D.P.G.;

– intimati –

sul ricorso 10511/008 proposto da:

D.P.F. (c.f. (OMISSIS)), D.P.G.

(c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di eredi di

D.P.R. e D.P.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VITTORIA 10, presso l’avvocato CASTAGNI GIANCARLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DALLE MULE LUCA, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositato il

12/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

MOZZILLO FABRIZIO, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

accoglimento per quanto di ragione, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto in data 28 novembre 2006/12 gennaio 2007 la Corte d’appello di Trento condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di D.P.F. e G., in proprio e nella qualità di eredi di D.P.R. e D.P.L. (deceduti, rispettivamente, nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS)), della somma complessiva di Euro 8000,00, ciascuno, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un giudizio (iniziato il 10.9.1994 e conclusosi il 3.8.2005) concernente l’azione risarcitoria dei danni provocati da un incendio.

1.1 – La Corte di merito determinava, sulla base del concreto svolgimento del menzionato procedimento e della sua complessità, il periodo di durata non ragionevole in otto anni. Il danno non patrimoniale veniva quindi liquidato mediante attribuzione della somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno eccedente la ragionevole durata.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia, deducendo, con unico motivo, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, con particolare riferimento alla liquidazione in favore degli eredi, in presenza di due danti causa, per altro deceduti in momenti diversi, senza tener conto delle pretese rispettivamente avanzate iure successionis e iure proprio. Resistono con controricorso F. e D.P.G., che propongono ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Deve disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avvero la medesima decisione.

2.1 – Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dai controricorrenti e ribadita con memoria, in quanto il quesito di diritto (“se il riconoscere ai ricorrenti che agiscano, per parte rilevante della durata del giudizio a quo, in qualità di eredi delle parti originarie un indennizzo in misura integrale anzichè in proporzione alle rispettive quote ereditarie sia contrario alla L. n. 89 del 2001, art. 2”) appare correttamente formulato, in relazione agli elementi di fatto sottoposti al giudice del merito, al principio di diritto applicato dalla Corte di merito (riconoscimento di un unico indennizzo a una pluralità di soggetti che agiscono a diverso titolo) e al diverso principio (rispetto delle rispettive quote ereditarie) che avrebbe dovuto essere applicato. Nè può condividersi l’eccezione fondata sulla dedotta violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con riferimento all’omessa indicazione e allegazione degli atti relativi al procedimento presupposto e alle attestazioni di decesso dei danti causa dei ricorrenti, posto la violazione di un tale obbligo non può che riferirsi agli atti ed ai documenti il cui esame sia necessario per la decisione della causa (Cass. 29 settembre 2005. n. 19132; Cass., 13 novembre 2009, n. 24178, in motiv.). Ne consegue che l’improcedibilità non sussiste allorchè lo scrutinio dei motivi di ricorso sia possibile senza che in concreto occorra l’esame dell’atto o documento su cui la sentenza impugnata si fondi, in quanto la decisione non richiede che il contenuto dell’atto o documento si debba effettivamente esaminare.

Questo caso ricorre in particolare allorquando la stessa sentenza impugnata faccia riferimento al contenuto del documento e il ricorso solleciti la Corte di cassazione all’esame di un motivo che, pur basandosi sul contenuto del documento, sia decidibile senza che la Corte debba esaminarlo, essendo sufficiente, ai fini dello scrutinio del motivo o comunque ai fini della decisione, che la Corte – anche nell’esercizio di poteri d’ufficio – ritenga di adottare ciò che, riguardo al documento, riferisce la stessa sentenza impugnata. Nel caso di specie le circostanze che hanno dato luogo alla successione nel giudizio presupposto o nel diritto al ristoro non vengono in discussione, dovendo essere valutate, come si dirà, soltanto le loro conseguenze sul piano giuridico.

3. – Il ricorso principale è fondato.

Ben vero la Corte di appello, dopo aver dato atto che i ricorrenti agivano sia in proprio sia quali eredi di D.P.R. (deceduto il (OMISSIS)) e di D.P.L. (deceduta il (OMISSIS)), ha proceduto alla liquidazione del pregiudizio di natura non patrimoniale, attribuendo Euro 8.000,00 a ciascun ricorrente, senza alcuna specificazione, e quindi, senza tener conto delle rispettive posizioni soggettive e, in particolare, della diversa natura delle pretese avanzate iure successionis e iure proprio.

Soccorre, in proposito, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l’irragionevole durata è premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla L. n. 89 del 2001, non potendo operare, in difetto di tale costituzione, lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dall’art. 2, comma 2, della legge e non essendo neppure esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo (Cass., Sez. Un., n. 1338/2004).

Si imponeva, e dovrà quindi essere effettuata in sede di rinvio, una verifica dei tempi di durata del processo presupposto relativamente a ciascuno dei danti causa, tenendo presente che D.P.R. risulta deceduto prima delle definizione del giudizio; nè va esclusa la necessità di stabilire se, ed eventualmente in quale misura, il medesimo giudizio, dopo l’intervento degli eredi, abbia ecceduto i limiti di durata ragionevole.

Quanto a quest’ultimo profilo, vale bene precisare che in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, “iure proprio”, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla Cedu e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass. 4 novembre 2009, n. 23416; Cass., 7 febbraio 2008, n. 2983).

4. Vanno esaminati, in quanto non assorbiti, i motivi di ricorso proposti in via incidentale e incentrati, con formulazione di idonei quesiti di diritto, sulla contrarietà – con conseguente necessità di disapplicazione alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo della L. n. 89 del 2001, art. 2 (proponendosi in via subordinata – secondo motivo – questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), in relazione alla liquidazione del danno morale soggettivo con riferimento non all’intera durata del procedimento presupposto, ma al solo periodo eccedente la ragionevolezza.

Tali censure – da esaminarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connesse – sono infondate.

4.1 – E’ già stato osservato che poichè le norme Cedu integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme Cedu con altri diritti costituzionalmente tutelati (Cass., 6 maggio 2009, n. 10415).

Rilevato, preliminarmente, che il primo quesito proposto si fonda su una premessa non condivisibile – nel senso che la precettività, per il giudice nazionale, della giurisprudenza della Corte di Strasburgo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo – deve porsi in evidenza come in ogni caso allo stesso quesito la risposta non possa essere che negativa, in quanto il dovere, per il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, di interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea, opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della legge stessa (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338), rimanendo comunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria (Cfr. Cass., 29 marzo 2010, n. 7559; v.

anche Corte Cost. n. 348 e n. 349 del 2007).

4.2 – La questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata alla luce del diverso principio enunciato dalla Corte secondo cui “In tema di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, di detta legge, conformemente al principio enunciato dall’art. Ili Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata ordinario e ragionevole, non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001, a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l’art. 6, par. 1, della Convezione europea dei diritti dell’uomo” (Sez. 1^, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008; 13 gennaio 2011, n. 727). Nè rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, poichè il giudice nazionale è tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. a) della citata legge; non può, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vaste, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne (Sez. 1^, Sentenza n. 14 del 03/01/2008).

In conclusione il ricorso incidentale va rigettato, mentre quello principale va accolto, con rinvio alla Corte di appello che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra esposti, provvedendo anche in merito al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il principale e rigetta l’incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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