Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9995 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 17/02/2017, dep.20/04/2017), n. 9995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3291-2013 proposto da:
L.A., ((OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato
PALESTINI ADALBERTO (PLSDBR59A13H769), il quale ricorre in proprio,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo
studio dell’avvocato ETTORE MARIA CERASA;
– ricorrenti –
contro
AUTO PIU’ S.a.S. di P.C. & C., (p.iva (OMISSIS)), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 252, presso lo
studio dell’avvocato CAMILLO VESPASIANI, rappresentata e difesa
dall’avvocato RENATO OLIVIERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 337/2011 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO – SEDE
DISTACCATA di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, depositata il 28/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L.A. chiede la cassazione della sentenza n. 337/2011 del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di S. Benedetto del Tronto.
Con tale decisione, in accoglimento dell’appello interposto da Auto Più S.a.s. avverso la sentenza n. 635/2007 del Giudice di Pace di S. Benedetto del Tronto, veniva -in riforma della sentenza appellata- rigettata la domanda di risarcimento di esso L., con integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Il ricorso è fondato su tre ordini di motivi ed è resistito dalla società intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione gravata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo consta di censura infondata e generica.
La gravata decisione non si espone alla addotta carenza motivazionale.
La motivazione data dal Giudice di secondo grado si regge, anzi, su ragionamento logico ed immune da vizi e consiste, in particolare, nella valutazione (propria del Giudice del merito), in base alla quale la riparazione non era stata effettuata dalla società Auto Più.
Anzi la detta effettuazione della riparazione risulta essere stata effettuata dallo stesso odierno ricorrente alla stregua di un accertato accordo inter partes intervenuto e costituito dall’accettazione, da parte della Auto Più di compensare la spese necessaria all’acquisto dei pezzi di ricambio con l’importo (di Euro 400,00) ancora dovuto alla stessa a titolo di saldo del prezzo dell’auto.
Parte ricorrente, col motivo qui in esame, tende nella sostanza ad una rivalutazione – in questa sede non più possibile – del significato di quell’accordo, dal quale si pretenderebbe di far discendere una risoluzione contrattuale peraltro dovuta solo nell’ipotesi (esclusa dal giudice del merito) di riparazione effettuata dalla parte venditrice e causa di notevoli inconvenienti al consumatore. Il motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alle norme di cui al codice di consumo.
Il motivo è del tutto infondato in quanto la riparazione della autovettura per cui è causa venne svolta direttamente dal L. e tale acclarata circostanza fa venire meno ogni garanzia residuale ai sensi dell’invocato codice di consumo. Infondata appare anche la tesi della parte odierna ricorrente di attribuzione di un valore marginale all’accordo cui addivennero le parti e di cui già detto innanzi sub 1..
Il motivo va, quindi, respinto.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di contraddittorietà della motivazione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Col motivo si sottopone all’esame di questa Corte la questione del momento in cui sarebbe avvenuto il “riscontro”, da parte del L., dei difetti auto.
Senonchè, oltre che generico e mancante di decisività, il motivo non esplica incidenza rilevante sulla decisione gravata.
Quest’ultima risulta corretta ed immune, sotto il profilo motivazionale, da vizi logici censurabili.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.
PQM
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017