Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9994 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 28/05/2020), n.9994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2519-2018 proposto da:

B.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PATRIZIA CONTE;

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PATRIZIA CONTE;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2407/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti convennero nel 2012 dinanzi al Tribunale di Venezia la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della ritardata attuazione, da parte dello Stato, delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri dell’Unione Europea di remunerare coloro che avessero frequentato le scuole di specializzazione in medicina.

2. Il Tribunale di Venezia con sentenza 6.4.2015 accolse la domanda. La Corte d’appello di Venezia, adita dalle amministrazioni soccombenti, con sentenza 26.10.2017 dichiarò prescritto il diritto, applicando il termine decennale di prescrizione e facendolo decorrere dal 1999, ovvero dal momento in cui – con la promulgazione della L. 370 del 1999 – è divenuta definitiva la manifestazione della volontà dello Stato italiano di non adempiere le direttive comunitarie.

Ha, di conseguenza, rigettato la domanda e condannato gli attori alle spese.

3. Ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza i soggetti indicati in epigrafe, con ricorso fondato su due motivi.

Le amministrazioni sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. 370 del 1999, art. 11, nonchè della Dir. 36 del 2005.

Nella illustrazione del motivo si articola una tesi giuridica così riassumibile:

-) secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di medici specializzandi iniziò a decorrere dal 1999, perchè è da quell’anno che, con la L. n. 370 del 1999, è divenuto definitivo l’inadempimento dello Stato italiano agli obblighi impostigli dal diritto comunitario;

-) in realtà così non è, perchè la L. n. 370 del 1999 attuò solo in modo parziale ed incompleto le direttive comunitarie;

-) pertanto l’inadempimento dello Stato italiano agli obblighi scaturenti dalle direttive “specializzandi” perdurò fino a che quelle direttive non vennero abrogate, vale a dire fino all’entrata in vigore della Dir. n. 36 del 2005.

1.2. Il motivo è infondato, in quanto cozza contro l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: “a seguito della tardiva ed incompleta trasposi nell’ordinamento interno delle direttive n. 73 / 362/ CEE e n. 82/ 761 CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11” (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338 – 01).

1.3. I rilievi di segno contrario svolti nella memoria depositata dai ricorrenti non appaiono decisivi per rimeditare il consolidato orientamento di questa Corte.

Ad essi basterà replicare che, secondo la sistemazione della materia

adottata da questa Corte con la sentenza n. 10813/11 (ed avallata ancora di recente da Sez. Un. 30649/18), la c.d. “definitività” dell’inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie in tema di scuole di specializzazione va riguardata non già ex post, e cioè alla luce delle leggi emanate nei venti anni successivi alla L. n. 370 del 1999; ma ex ante, e cioè al momento di emanazione di quella. Ed in tale momento, come stabilito dalle SS.UU. di questa Corte, la discriminazione compiuta dal legislatore tra specializzati che avevano proposto una azione giudiziaria, e specializzati che non l’avevano fatto, era una circostanza più che idonea a far presumere l’improbabilità di ulteriori interventi e, di conseguenza, a segnare l’exordium praescriptionis.

2. Il secondo motivo lamenta che la Corte d’appello abbia condannato gli appellanti alle spese, invece che compensarle.

Esso è inammissibile, dal momento che la compensazione delle spese è una facoltà discrezionale riservata al giudice di merito.

Aggiungasi, ad abundantiam, che nel caso di specie il giudizio di primo grado è iniziato nel 2012, ed a quella data la giurisprudenza di legittimità era ampiamente consolidata nel senso che la prescrizione dovesse farsi decorrere dal 1999, sicchè non sussisteva alcuna ragione di incertezza giuridica, che avrebbe potuto giustificare la scelta di compensazione delle spese.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensio della parte intimata.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte dei ricorrenti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA