Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9994 del 20/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 9994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18652/2012 proposto da:

T.Z., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PALLAVICINI 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO

MONNO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA

BETTIOL;

– ricorrente –

contro

TR.PI., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA LARESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1541/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato CLAUDIA BETTIOL, difensore della ricorrente, che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata 11 luglio 2011, in riforma della sentenza emessa il 31 maggio 2004 dal Tribunale di Belluno, rigettò la domanda avanzata da T.Z. nei confronti di Tr.Pi., con la quale, prospettando l’esercizio di due vedute, arbitrariamente chiuse dalla controparte, la quale aveva innalzato il livello della corte, aveva agito ai sensi dell’art. 904 c.c..

La Corte d’appello rigettò la domanda, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, stante che a seguito della riaperta istruttoria, in seno alla quale era stata svolta CTU, era emerso che le due aperture non avevano le caratteristiche della veduta, bensì della luce irregolare.

Avverso la statuizione d’appello ricorre la T., prospettando due motivi di censura. Resiste con controricorso la Tr.. All’approssimarsi dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Si assume che la motivazione con la quale era stata esclusa la natura di veduta delle due aperture era in parte controvertibile, in quanto opinabile, per altra parte, non teneva conto delle plurime testimonianze acquisite.

Quanto al primo profilo, la Corte locale aveva negato che le due aperture consentissero inspectio e prospectio assumendo a fondamento le conclusioni del CTU e considerata la allocazione delle predette a circa 110 e 85 cm dal pavimento e della loro dimensione (una, larga 24 cm ed altra 35 cm e l’altra, larga 52 cm ed altra 60 cm). Senza tenere conto che simili finestre, le quali consentivano comunque di affacciarsi agevolmente, senza l’aiuto di supporti artificiali, erano abbastanza diffuse nei fabbricati di montagna, peraltro, presentavano misure abbastanza prossime a quelle adottate per gli edifici moderni.

Quanto all’altro profilo, la sentenza non aveva considerato le dichiarazioni rilasciate dai testi S.A., R.D., B.G. e P.L.A., le quali avevano concordemente affermato che dalle aperture in parola era possibile vedere sia frontalmente, che lateralmente, ed altresì affacciarsi.

Con il secondo motivo la T. denunzia la violazione di non meglio specificate norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente dopo aver ricordato, che a mente dell’art. 900 c.c., è necessario che la finestra consenta inspectio e prospectio, senza che entrambe le possibilità siano esercitabili in maniera disagevole, ha espresso l’opinione che prospicere in alienum “non significa sporgersi con tutto il busto fuori dall’apertura”, bensì “esclusivamente di affacciarsi a guardare anche lateralmente, attività per la quale è sufficiente affacciarsi con il viso”. Di conseguenza, la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l’affaccio implicasse di necessità lo sporgersi con il corpo. Senza contare che dalla finestra più grande era ben possibile anche sporgersi con il busto.

Entrambe le censure, da scrutinare unitariamente a cagione della loro connessione, sono radicalmente destituite di fondamento.

La inadeguatezza delle due finestre a consentire un comodo esercizio di veduta appare indiscutibilmente conclamato dall’accertamento del CTU, nonchè, peraltro dal dimensionamento e dalla collocazione delle predette, che ha permesso alla Corte di merito di svolgere un ineccepibile ragionamento logico, sulla base del quale, tenendo conto dell’altezza e della corporatura media di un uomo sarebbe risultato quanto meno incomodo l’atto dell’inspicere e del prospicere.

In particolare non risponde alla conforme pluridecennale interpretazione dell’art. 900 c.c., elaborate in sede di legittimità la tesi dedotta in ricorso. Laddove deve ritenersi considerazione acquisita che la non comodità deriva non soltanto dalla necessità di avvalersi di supporti strumentali, al fine di consentire l’affaccio e la possibilità di guardare liberamente in avanti, in alto, in basso e lateralmente, ma anche dalla difficoltà intrinseca di far luogo a tale attività, senza assumere posture innaturali, difficoltose o, addirittura, rischiose. Nella specie, e di tutta evidenza, per esperienza comune, che un uomo, anche di bassa statura, per affacciarsi da una apertura posta a 110 cm dal suolo (ancor più, ovviamente a 85 cm) deve prendere una posizione platealmente e scomodamente curva, che se può consentirgli una qualche visione diretta, tuttavia, rende la rotazione del capo e l’affaccio palesemente inusuali e scomodi. Di talchè, a tutto concedere, non potrebbe che trattarsi di assunzione posturale protraibile a fatica e solo per un tempo assai breve, con sforzo e senza alcuna comodità. A ciò, deve aggiungersi l’angustia dell’apertura, che, addirittura, in un caso, consentirebbe appena di introdurre la testa (fra le tante, si segnalano per l’assimilabilità della fattispecie, almeno quanto ad altezza dal suolo – in un caso, 90 cm e nell’altro, 120 – Sez. 2, n. 18910, 5/11/2012, Rv. 624113; Sez. 2, n. 4015, 977/1984, Rv. 435985).

Infine, a tutto concedere, stante l’oggettivo apprezzamento dei luoghi, le dichiarazioni dei testimoni, debbono qualificarsi delle mere soggettive opinioni (come si è accennato non basta che sia possibile vedere il fondo altrui), non idonee a sconfessare la non rispondenza delle predette aperture alla veduta, per mancanza dei requisiti giuridici previsti dalla legge.

In definitiva la decisione censurata risulta esente dai lamentati vizi logici ed ha fatto corretta applicazione dell’art. 900 c.c., siccome interpretato da questa Corte.

Le spese legali seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della sua natura e delle attività svolte, le stesse vanno liquidate siccome in dispositivo in favore della resistente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della resistente, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA