Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9994 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 06/05/2011), n.9994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11758/2007 proposto da:

D.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l’avvocato FIORE GIOVANNA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCHI SILVANA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1953/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Dato atto che D.M. ha proposto ricorso per cassazione, in data 16/1/2007, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma 05- 04/03-05-2006;

– che l’intimata N.M. non ha svolto attività difensiva;

– che il D., con atto in data 28-01-2011, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, allegando estratto dell’atto di morte della controparte, N.M., deceduta in (OMISSIS);

– ritenuto che va dichiarata l’estinzione del presente procedimento, senza pronuncia alcuna sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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