Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9993 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 28/05/2020), n.9993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2098-2018 proposto da:

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2584/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.F. si costituì parte civile in un procedimento penale a carico di D.G.A., imputato del delitto di falsità personale. L’imputato venne condannato in primo grado, ed il giudice penale liquidò alla parte civile il risarcimento del danno e le spese di costituzione.

L’imputato propose appello ed in secondo grado il reato venne dichiarato estinto per amnistia.

La Corte d’appello nulla dispose in merito ai capi civili della sentenza di primo grado.

2. C.F. mise in esecuzione la sentenza penale di primo grado, notificando il precetto ad D.G.A..

D.G.A. propose opposizione all’esecuzione, sostenendo che la sentenza penale d’appello aveva necessariamente travolto quella di primo grado, ivi comprese le statuizioni civili in essa contenute. Chiese l’annullamento del precetto e la condanna di C.F. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

3. Il Tribunale di Forlì accolse l’opposizione, compensò le spese di lite, rigettò la domanda di condanna per lite temeraria art. 96 c.p.c. proposta dall’opponente nei confronti dell’opposto.

4. La Corte d’appello di Bologna, adita da D.G.A., confermò sia la statuizione di compensazione delle spese, sia quella di rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.

5. Avvero la sentenza d’appello ricorre per cassazione D.G.A., con ricorso fondato su dieci motivi ed illustrato da memoria. C.F. non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza “per insanabile contraddizione con la doglianza ed il contenuto della sentenza di primo ed il rapporto tra motivi posizione dell’appellato”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene la tesi giuridica secondo cui, non avendo il Tribunale motivato la decisione di compensare le spese, la Corte d’appello non avrebbe potuto tenere ferma tale statuizione integrando la motivazione, in mancanza di appello incidentale.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che sembra ignorare il noto ed elementare principio dell’effetto devolutivo dell’appello principale.

In virtù di tale principio la Corte territoriale, ancorchè nel disporre la compensazione il primo giudice non avesse indicato la normativa applicabile, bene poteva applicare quella corretta, senza alcuna necessità di un appello incidentale.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c.. Riproduce la stessa censura contenuta nel primo motivo di ricorso, questa volta prospettandola come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ed aggiungendo che “ormai i giudici si sentono svincolati dall’applicazione rigorosa della legge”.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato per le medesime ragioni esposte poc’anzi con riferimento al primo motivo di ricorso, le quali rendono evidente che la difesa del ricorrente si sente svincolata dall’applicazione rigorosa del codice di procedura civile.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, una non meglio precisata “violazione di legge”, “per non aver (la corte d’appello) considerato che tutte le domande riconvenionali furono respinte in prime cure per cui vi era soccombena totale”.

3.1. Il motivo è inammissibile per totale incomprensibilità.

Esso è privo dei contenuti minimi indispensabili che è lecito attendersi da un ricorso per cassazione: e cioè quale sia stata la decisione che si assume scorretta; quale la norma violata; quale la decisione alternativa che il giudice di merito avrebbe dovuto adottare.

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, una non meglio precisata “violazione di legge”, “per aver motivato laddove in prime cure il giudice non aveva spiegato le ragioni della compensazione”.

4.1. Il motivo torna a riproporre la censura già contenuta nel primo e nel secondo motivo di ricorso, ed è manifestamente infondato, per le medesime ragioni.

5. Col quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnata “ritenuto gravi ed eccezionali motivi la pretesa complessità di una questione invece semplicissima”.

Sostiene che la Corte d’appello, nell’avere ritenuto “complessa” una questione giuridica per contro elementare, avrebbe adottato una decisione “canzonatoria”.

5.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

In primo luogo è inammissibile perchè pretende di sostenere che il caso non era complesso, ma senza alcun riferimento alla lunga motivazione della sentenza impugnata, sì che la censura è puramente assertiva e del tutto sganciata dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato.

In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè la complessità della causa che può giustificare la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito.

6. Col sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha fondato la propria decisione di compensazione delle spese sulla “novità” del caso.

6.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per le medesime ragioni per cui è inammissibile il terzo motivo: e cioè che il ricorrente non espone nessuna ragionata censura alla sentenza impugnata, ma si limita a elencare una serie di domande retoriche e provocatorie, che in alcun caso possono qualificarsi come una “illustrazione” del motivo, e che non soddisfano per tale ragione il requisito richiesto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

7. Col settimo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza “in relazione all’art. 92 c.p.c. per la definizione di gravi eccezionali motivi” (sic).

7.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per il suo contenuto ermetico ed assertivo.

8. L’ottavo ed il nono motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con ambedue questi motivi il ricorrente censura il giudizio con cui la Corte di merito ha ritenuto sussistere nel caso di specie gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese.

8.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, dal momento che censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Non sarà superfluo aggiungere che questa Corte, decidendo in sede penale sul ricorso proposto dall’odierno intimato per la medesima vicenda, sin dal 2012 (cinque anni prima della proposizione dell’appello in sede civile) aveva già annullato la decisione penale d’appello, ritenuta affetta “da evidente, diffusa e sistematica erroneità”, per avere, tra l’altro, “in patente violazione dell’art. 578 c.p.p., dichiarata la prescrizione del reato senza che fosse adottata decisione alcuna in ordine alle disposizioni della sentenza impugnata che concernevano la condanna dell’imputato al risarcimento del danno” (Sez. 5, Sentenza n. 6498 del 5.10.2011, dep. il 17.2.2012). Circostanza, quella appena rilevata, certamente ben nota all’odierno ricorrente, e che già di per sè avrebbe dovuto giustificare la compensazione delle spese da parte della Corte d’appello di Bologna.

9. Col decimo motivo il ricorrente lamenta, senza formalmente inquadrare la propria censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., “la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. per omessa condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria.

9.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto dei precedenti: infatti, avendo la Corte d’appello rigettato l’appello proposto da d.G.A., mancava il presupposto stesso per poter affermare che l’appellato aveva resistito al gravame con mala fede o colpa grave.

10. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.G.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA