Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9993 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 9993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12505-2012 proposto da:

G.D., (OMISSIS), G.M.D. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO ALEANDRI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO SANTI;

– ricorrenti –

contro

SAUTERNES FINANCE LTD SA (iscritta al registro del Commercio delle

Società del (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro

tempore B.M., IRON FIVE S.r.l. (p.iva (OMISSIS)) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA G.BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO PAOLETTI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABRIZIO MARCHIONNI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato RICCARDO SANTI, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO PAOLETTI, con delega dell’Avvocato

FABRIZIO PAOLETTI difensore delle controricorrenti, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 18 gennaio 2012, rigettò l’appello proposto da G.D. e G.M.D. avverso la sentenza emessa il 20 novembre 2008, con la quale il Tribunale di Trento aveva determinato “l’estensione del diritto di servitù (vantato dei predetti sulla proprietà della Sauterners Finance LTD s.a. e Iron Five s.r.l.) nel senso che la stessa insisteva unicamente sulla parte di fondo per cui risultava praticabile l’accesso ed il recesso a piedi o con mezzi le cui dimensioni fossero compatibili con l’apertura sulla part. ed. (OMISSIS)” e dichiarato comune fra le parti un muro posto al confine della predetta particella.

Avverso la statuizione d’appello propongono ricorso per cassazione D. e G.M.D., illustrando cinque motivi di censura. Resistono con controricorso la Sauternes e la Iron Five. All’approssimarsi dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione della Legge generale sui libri fondiari 25 luglio 1871, nonchè falsa applicazione della Legge Tavolare di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

I ricorrenti contestano l’affermazione della Corte trentina, secondo la quale “le argomentazioni degli appellanti volte a sostenere l’assunto che la servitù si estenda all’intera particella costituente fondo servente, in difetto di specificazioni contenute nel titolo intavolato non (sono) condivisibili perchè le norme sull’impianto dei libri fondiari non possono porsi in contrasto con le norme del codice civile in materia di estensione o di esercizio della servitù dettate dagli artt. 1063 e segg. (…) Dovendosi invece verificare, secondo i principi in applicazione dei criteri dettati dalle norme civilistiche, in difetto di indicazioni derivanti dal titolo, l’estensione della servitù in questione”.

Secondo l’opinare dei G. quanto affermato dal Giudice di secondo grado si pone in contrasto con il R.D. 28 marzo 1929, n. 499, il quale dispone che la legge generale avrebbe trovato applicazione anche nei territori annessi. Si pone, inoltre, in contrasto con le indicazioni maturate in sede di legittimità, secondo le quali la Legge generale sui libri fondiari del 1871 deve applicarsi anche alle servitù costituite successivamente al R.D. n. 499. Cosicchè la sentenza avrebbe dovuto rifarsi alla legge generale sui libri fondiari; al titolo in forza del quale la servitù era stata costituita, nella specie usucapione; ai “rilievi di proprietà nell’atto di impianto del libro fondiario”; al possesso “come esercitato prima e al momento dei rilievi dei diritti di proprietà e successivamente, sia dai danti causa degli appellanti che da loro medesimi”. Nel mentre al contenuto degli artt. 1064 e 1065c.c. avrebbe dovuto assegnarsi valenza solo sussidiaria.

Constava dal verbale del commissario incaricato della costituzione del libro fondiario dell’estratto tavolare che la servitù per cui è causa era stata costituita per usucapione sull’intero cortile della part. (OMISSIS), in aderenza alle risultanze dei rilievi dei diritti di proprietà, che a suo tempo erano stati sottoscritti dai proprietari dei fondi interessati. Peraltro, osservano ancora i ricorrenti, che la legge introduttiva dei libri fondiari, al capitolo secondo, n. 2, lett. b), par. 12, secondo capoverso dispone che: “qualora si vogliano circoscrivere la servitù a determinati confini di spazio è necessario indicare esattamente questi confini”. Nel rispetto di tale norma la servitù era stata intavolata, pertanto senza delimitazione alcuna, in ottemperanza della volontà delle parti, le quali avevano sottoscritto i rilievi dei diritti di proprietà. Nè, altrimenti avrebbe potuto essere, stante che la servitù aveva ad oggetto “il passo a piedi, con carri e bestie sciolte” e, pertanto, non poteva che investire l’intero cortile, non esistendo altra via di accesso e non potendo ipotizzarsi che i carri tirati da animali potessero effettuare manovre di retromarcia.

Di poi il ricorso riprende talune massime di cassazione dettate in materia di servitù, assumendo che da esse poteva trarsi sostegno alla perorata tesi e che le predette non erano state rispettate dalla statuizione di merito impugnata.

La Corte di Trento non aveva considerato che l’estensione della servitù a tutto il cortile era a conoscenza della controparte, alla quale era ben noto lo stato dei luoghi, peraltro acquisibili con l’ordinaria diligenza e, particolarmente reso palese da un precedente contenzioso noto alle parti.

Inoltre, la sentenza della Corte d’appello, secondo l’assunto impugnatorio, contrastava con i principi enunciati in materia da questa Corte, sulla “fede del libro fondiario”; fede che doveva riconoscersi in capo a chi al momento dell’acquisto non rinvenga nei registri tavolare interpolazione di alcun diritto a favore di terzi e a lui pregiudizievole, che non abbia conoscenza o conoscibilità della maturazione di un tale diritto. Tuttavia una tale salvaguardia non avrebbe potuto essere riconosciuta “a chi quel diritto trova già iscritto unitamente all’indicazione del titolo in base al quale è stato costruito”. Nella specie, il diritto era certamente pregiudizievole per gli acquirenti e ne era stato pure specificato il titolo (per usucapione). Inoltre costituisce, per i ricorrenti fermo principio quello secondo il quale la fede del libro fondiario non può essere invocata da chi, facendo uso dell’ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere del diritto e della misura della sua estensione.

La Corte territoriale, sul punto, si era limitata ad affermare di non poter assegnare rilevanza alcuna “nei confronti degli acquirenti ad un eventuale utilizzo di fatto dell’intero fondo servente posto che la situazione di fatto non rende affatto evidente che l’esercizio del passaggio avvenisse sull’intero fondo servente”.

Infine la sentenza non aveva neppure preso in considerazione, ai fini della prova del possesso della servitù esteso su tutta l’area, “i verbali d’udienza e le ordinanze e le sentenze relativi al giudizio possessorio”.

Il motivo è infondato.

Siccome chiarito da una non recente sentenza di questa Corte (non solo la materia è tale da non porre esigenze di attualità, ma l’arresto, ricognitivo della disciplina normativa, trova, come si vedrà, conferma delle statuizioni successive), a norma della Legge generale sui libri fondiari, approvata con R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 12 le iscrizioni delle servitù prediali devono indicare con tutta precisione il contenuto e l’estensione del diritto, con gli eventuali confine, mentre a norma del precedente art. 5, qualora non sia possibile esprimere in esse succintamente gli estremi essenziali del diritto intavolato, è consentito far richiamo, nel libro maestro, alle rispettive disposizioni dei documenti sui quali l’iscrizione si fonda, ma tali disposizioni devono essere indicate con precisione. Pertanto, non può considerarsi richiamo delle disposizioni del documento costitutivo di una servitù la pura e semplice menzione degli estremi che servono ad individuarlo, menzione che, ovviamente suole accompagnare qualsiasi iscrizione. Inoltre, se l’iscrizione è generica e non comprende un preciso richiamo ad una determinata disposizione dell’atto costitutivo, i terzi devono presumere che questo non regoli in alcun modo l’estensione e l’esercizio della servitù, e che, di conseguenza, all’uopo si debba fare riferimento alle norme suppletive previste dagli artt. 1064 c.c. e ss., per il caso che il titolo non contenga al riguardo alcuna indicazione (Sez. 2, n. 2534, 1577/1968, Rv. 334976). Successivamente, in conformità, si è statuito che nel sistema della legislazione relativa ai territori italiani, già parte dell’impero austro-ungarico, per la iscrizione nei libri fondiari (o intavolazione), richiesta per rendere efficaci e documentare l’acquisto, la modificazione o l’estinzione dei diritti reali, l’iscrizione di una servitù prediale che sia generica, non indicando con precisione il contenuto e l’estensione del diritto, come prescritto dall’art. 12 dell’allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, senza neppure comprendere un preciso richiamo ad una determinata disposizione dell’atto costitutivo della servitù a norma dell’art. 5 dello stesso allegato, comporta la presunzione che detto atto non regoli in alcun modo l’estensione dell’esercizio della servitù con la conseguenza che al riguardo devono trovare applicazione le norme suppletive previste dagli artt. 1064 e segg. cod. civ. (Sez. 2, n. 6776, 15/6/1991, Rv. 472687).

A questi principi sia è attenuta la sentenza impugnata, che, pertanto non merita la censura. In difetto di indicazioni contenute nel titolo intavolato a riguardo della misura in cui la servitù sarebbe stata esercitata con costanza lungo il decorso del termine dell’usucapione, a ragione non è stata assegnata rilevanza alcuna, nei confronti degli acquirenti sulla fede del libro fondiario, ad un eventuale utilizzo di fatto, esorbitante il mero passaggio sulla sola porzione che consenta l’accesso (ed il recesso) dalla via pubblica all’apertura sul fondo dominante. Inoltre, con valutazione di merito in questa sede incensurabile, si è escluso che la situazione di fatto fosse tale da ingenerare buona fede sui titolari del fondo dominante, stante che mancava di evidenza la circostanza che il passaggio avvenisse indifferentemente sull’intero fondo servente.

Peraltro, la Corte d’appello ha escluso la sussistenza di prove sufficienti ad affermare il preteso possesso della servitù estesa su tutta l’area della part. (OMISSIS). Nè risulta essere stata in questa sede precipuamente contestata l’asserzione della sentenza impugnata, con la quale sono state giudicate aspecifiche, in quanto ripetitive, le critiche mosse alla sentenza di primo grado in ordine alla superfluità delle istanze probatorie, in relazione al predetto possesso.

Logicamente conferente deve ritenersi, poi, la ricostruzione della servitù di passo, per meglio dire del suo contenuto, operata dalla sentenza di merito. Servitù, il cui scopo consiste nella diritto di accedere dalla via pubblica, attraverso il fondo servente, fino a giungere all’ingresso del fondo dominante; per poi potere, all’inverso, recedere dal fondo dominante, attraverso il fondo servente, fino alla via pubblica. Ogni altra utilizzazione, non espressamente prevista dal titolo, esula dal contenuto tipico della servitù di passaggio, rendendo ingiustamente gravosa la posizione del fondo servente.

Al ragionamento della Corte locale, la quale reputata essere meramente labiale e non riscontrata da elementi probatori, l’asserzione dei ricorrenti, secondo la quale da numerosi anni il loro fondo godeva del diritto di accesso attraverso il fondo servente, esercitato in maniera amplissima e coinvolgente l’intero cortile, ovverosia l’intera particella numero (OMISSIS), si contrappone la opposta ipotesi ricostruttiva dei ricorrenti, la quale non ha motivo di prevalere sul logico costrutto argomentativo della sentenza, privo di interne contraddizione. In ogni caso, come puntualmente evidenziato dalla Corte di Trento non sono ricomprese nella servitù di passaggio intavolata in favore del fondo il diritto a sostare o manovrare all’interno dell’intera aria cortilizia.

In definitiva, la Corte di merito, con giudizio in questa sede insindacabile, ha regolato il diritto all’esercizio della servitù di passaggio, nel rispetto dei principi enucleati negli articoli 1064 e il 1065 c.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti allegano omessa od insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, in quanto se la Corte territoriale avesse esaminato la documentazione prodotta (la quale viene enumerata in ricorso) avrebbe dovuto concludere per il fondamento della pretesa dei G., stante che tutti i documenti indicavano che la servitù era stata esercitata sull’intero cortile da tempo immemorabile, poi per usucapione e, infine, in conformità dell’intavolazione del diritto.

La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.

E’ fin troppo noto per meritare specifico approfondimento che nel giudizio di legittimità il giudice è chiamato a verificare la legittimità della statuizione impugnata esclusivamente in relazione alle censure mosse con il ricorso, dovendo accertare che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione della legge e senza incorrere, secondo il testo all’epoca vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in omessa o “insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”. Vizio motivazionale intrinseco alla sentenza stessa, cioè riscontrabile sul solo esame della medesima. Laddove, invece, occorra, secondo il ricorrente, attingere aliunde al fine di mettere in luce il vizio denunziato il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di conoscere l’atto assunto come rilevante, salvo l’eccezione, che qui non ricorre, della denunzia di una violazione della legge processuale, stante che in tal caso il giudice di legittimità è giudice del fatto processuale.

Con il terzo motivo Si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che la sentenza gravata aveva deciso ultrapetita. La controparte aveva chiesto al Tribunale accertarsi che la servitù era solo per il passaggio e non comprendeva ulteriore diritti sul fondo servente, ivi inclusa la sosta sullo stesso e, di conseguenza, ordinarsi la cessazione delle turbative messe in atto dai titolari della servitù. Il Tribunale aveva ritenuto che l’accesso ed il recesso da parte dei G. sarebbe dovuto avvenire solo su quella parte del fondo corrispondente al varco che dà accesso alla loro proprietà e in sede d’appello la controparte si era limitata a chiedere la conferma della predetta statuizione. Invece, la Corte di merito aveva finito con lo snaturare il diritto, limitando la servitù, contemporaneamente gravando il cortile esterno, del quale era comproprietaria anche Luisa G., non parte in causa.

La sentenza d’appello, escluso che fosse indispensabile effettuare le manovre di inversione marcia sul fondo servente, al fine di raggiungere la via pubblica, aveva sostenuto che le stesse avrebbero potuto essere praticate sulla lo stesso fondo dominante, mediante accesso attraverso il portone d’ingresso all’immobile di proprietà dei G..

Trattasi di doglianza inammissibile a cagione della sua manifesta infondatezza, risultando, financo arduo individuare in che consista lo specifico concreto della censura.

E’ appena il caso di chiarire che la sentenza impugnata, peraltro limitatasi a confermare quella di primo grado, non ha pronunciato oltre la domanda, per il solo fatto di avere, nel contesto argomentativo, evocato la possibilità fattuale, ove gli utilizzatori della servitù di passaggio non avessero preferito guadagnare l’uscita dei mezzi meccanici attraverso lo stesso percorso, regredendo a marcia indietro fino alla via pubblica, di mettere in atto le manovre del caso sul fondo dominante. Trattasi, all’evidenza, di un mero ed irrilevante suggerimento, che non ha assunto valenza alcuna di decisum.

Con il quarto motivo i ricorrenti allegano violazione del c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4.

Ciò perchè, a parere degli stessi, la sentenza appalesava contrasto tra motivazione e dispositivo, tale da non consentire l’individuazione del concreto comando impartito: sibbene con il dispositivo d’appello fosse stata confermata la sentenza di primo grado, tuttavia con la motivazione d’appello era negato in concreto il diritto dei G. ad effettuare qualunque tipo di manovra sul fondo gravato dalla servitù, quindi pure su quella parte del cortile sul quale la servitù era stata riconosciuta dal Tribunale.

Anche questa censura, dal contenuto incerto e vacuo, non attinge al merito e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Il dispositivo della sentenza d’appello, il quale si limita a confermare la statuizione di primo grado, rende evidente l’inconferenza della censura. Peraltro, non consta affatto, siccome si pretende con l’esposto motivo, che la sentenza d’appello abbia negato il diritto ai titolari della servitù di passaggio di effettuare manovre lungo il percorso sul quale la predetta servitù viene esercitata (come si è detto sull’itinerario che dalla via pubblica conduce, attraverso il fondo servente, all’ingresso del fondo dominante), ma ben diversamente di sostare, posteggiare o comunque invadere con manovre il resto dell’aria cortilizia, sulla quale non si estende il predetto diritto di servitù.

Con il quinto motivo il ricorso denunzia la violazione dell’art. 922 c.c. e segg., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado anche in merito alla comunione del muro perimetrale posto a nord della particella numero (OMISSIS).

L’inserimento della sola testata di una trave non avrebbe potuto reputarsi bastevole per affermare la comunione del manufatto, ma, eventualmente solo utile ad acquistare il diritto di servitù tigni mittendi.

Il motivo va disatteso in quanto infondato. Costituisce apprezzamento di merito, in questa sede incensurabile, la verifica dell’insieme delle evidenze fattuali sintomatiche al fine di risolvere la vertenza afferente alla titolarità di muri divisori (artt. 880 e 881 c.c.).

Apprezzamento, che nella specie, risulta essere stato congruamente operato dalla Corte locale, anche mediante l’ausilio di un CTU. Si è, così, considerato che il muro in contestazione costituiva esatta prosecuzione di quello posto al confine a divisione delle particelle ventisei e ventisette; il disallineamento, che lo colloca all’interno della particella ventisette, viene considerato non decisivo, in quanto contraddetto da una pluralità di elementi di segno contrario, indicanti la comunione anche nel detto tratto del muro. Trattasi di strutture edilizie articolate complesse, che non si riducono alla semplice infissione di trave, come vorrebbero i ricorrenti (si vedano le pagine 21 e 22 della sentenza).

Le spese legali vanno poste a carico dei ricorrenti in ragione dell’epilogo e le stesse, vengono liquidate siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte resistente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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