Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9993 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 06/05/2011), n.9993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8969/2010 proposto da:

A.T.S., ricorrente che non ha depositato il

ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

D.S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

BIANCHI BRIDDA Annarosa, giusta procura alle liti a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 1576/09 del GIUDICE DI PACE di GALLINA,

depositato l’8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. D.S.A., adducendo che A.T. S. gli aveva notificato istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Gallina di Reggio Calabria ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di territorio sulla controversia da esso deducente introdotta con un’opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dall’ A., rimettendo le parti davanti al Giudice di Pace di Roma e dichiarando la nullità del decreto, ha depositato memoria per resistere all’istanza di regolamento di competenza, provvedendo all’iscrizione a ruolo dell’affare presso la Cancelleria della Corte, non effettuata dalla parte istante.

p. 2. Prestandosi il ricorso per regolamento di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso va dichiarato improcedibile sulla base del seguente principio di diritto: Nel caso in cui il ricorso per regolamento di competenza, dopo la notificazione, non viene depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, la parte intimata può procedere alla relativa iscrizione a ruolo dando dimostrazione dell’avvenuta notificazione dell’istanza, al fine di ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso (Cass. n. 16656 del 2008). Questa stessa decisione ha, inoltre, precisato che in tal caso ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del procedimento qualora detta parte non dimostri che l’istante abbia rivolto al cancelliere degli uffici davanti ai quali pendono i processi di merito l’istanza di cui all’art. 47 cod. proc. civ., comma 3, e che, pertanto. in dipendenza di essa, il processo di merito sia stato sospeso ex lege ai sensi dell’art. 48 cod. proc. civ., con la possibilità della sua ripresa solo ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ.. Tale principio vale anche quando sia impugnata un’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., poichè in tal caso la ripresa del processo è possibile.

Parte resistente, pertanto, ai fini dell’eventuale liquidazione delle spese potrà dare dimostrazione del deposito da parte della controparte dell’istanza ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 3”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione e rileva che la parte costituita non ha documentato che venne depositata dalla parte ricorrente l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Ne discende che non possono essere riconosciute le spese giudiziali sulla base del principio di diritto richiamato nella relazione, che costituisce principio che qui si afferma in quanto costituisce precedente.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per regolamento. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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