Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9992 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 27/05/2020), n.9992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31255-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVYOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende opc legis;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1048/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Sicilia, di accoglimento parziale dell’appello del contribuente G.E., quale socio accomandatario della s.a.s. “FURIANA ENERGY DI G.E. & C.”, avverso la sentenza della CTP di Agrigento, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso accertamento IRPEF 2011.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nel riconoscere la presenza di situazioni oggettive di carattere straordinario, tali da rendere impossibile il conseguimento di ricavi, di cui alla citata L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, in tal modo escludendo che, nella specie, ci si trovasse in presenza di una società di comodo; la CTR aveva cioè escluso la sussistenza, nel caso di specie, di una c.d. “società di comodo” affidandosi esclusivamente ad una perizia tecnica, riferita esclusivamente all’attività di coltivazione in serra, senza tener conto che la società contribuente, oltre che svolgere attività di coltivazione in serra di piante, svolgeva anche attività di produzione e commercializzazione di energia elettrica, in ordine alla quale non erano state documentate oggettive situazioni di carattere straordinario, ostative alla produzione di ricavi; e tale attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, circostanza nella specie pacifica agli atti, non poteva essere ritenuta nella specie subordinata alle esigenze agricole, ma era, al contrario, da ritenere di natura predominante, si da non potere andare esente da imposizione fiscale; e, con riferimento a tale ultima attività, la sentenza impugnata aveva omesso di accertare la sussistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario ostative alla produzione di ricavi;

che l’intimato non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la sentenza impugnata, nel riconoscere la sussistenza di elementi oggettivi, tali da impedire alla società ricorrente di produrre un reddito minimo, con conseguente non applicabilità dei suoi confronti per l’anno di riferimento (2011) della disciplina prevista nella L. n. 724 del 1994, art. 30, per le c.d. “società di comodo”, ha fatto unicamente riferimento all’attività di produzione di serre da adibire a coltivazione, ma non ha tenuto in alcun conto che la società anzidetta svolgeva anche attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili; ed era onere della società contribuente provare innanzitutto l’incidenza di tale produzione di energia elettrica nella produzione totale del reddito, nonchè l’eventuale sussistenza di situazioni oggettive di carattere straordinario, riferibili anche a tale ultima attività produttiva di energia elettrica, tali da dimostrare l’impossibilità di conseguire il reddito presunto, secondo il meccanismo di determinazione, di cui alla citata L. n. 724 del 1994, art. 30, per evitare la sua inclusione nel novero delle c.d. “società di comodo” (cfr., in termini, Cass. n. 16204 del 2018; Cass. n. 4156 del 2018);

che pertanto il ricorso in esame va accolto e gli atti rimessi alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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