Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9992 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3362/2009 proposto da:

HELVETIA VITA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato DI GIOIA Giovanni, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAPE’ PAOLO MARIA, giusta procura speciale in

calce al controricorso notificato il 29 maggio 2006 e depositato l’8

giugno;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 30526/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 20/11/08, depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La s.p.a. Helvetia Vita propone, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che non si è costituita, ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione alla sentenza di questa Corte n. 30526/08, depositata il 30-12-08, rilevando che in detta sentenza, in seguito alla cassazione di decisione della C.T.R. Lombardia, era stato per errore materiale disposto il rinvio alla C.T.R. Lazio.

2. Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, in quanto dalla lettura degli atti di causa risulta che effettivamente la sentenza cassata era della C.T.R. Lombardia, mentre non risulta alcun motivo perchè il rinvio dovesse essere effettuato a diversa C.T.R., emergendo invece, dal riferimento ad “altra” sezione contenuto nel dispositivo della corrigenda sentenza (privo di senso in caso di rinvio a diversa C.T.R.), che l’intento del collegio era quello di rinviare a diversa sezione della stessa C.T.R. che aveva pronunciato la decisione cassata e che quindi solo per errore materiale era stata individuata la C.T.R. Lazio invece della C.T.R. Lombardia.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e il dispositivo della sentenza n. 30526/08 di questa Corte deve essere corretto nel senso che la parola Lazio deve essere sostituita dalla parola Lombardia, con annotazione della presente ordinanza sull’originale della sentenza così corretta ex art. 287 c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone che nel dispositivo della sentenza n. 30526/08 di questa Corte la parola Lazio sia sostituita dalla parola Lombardia e che della presente ordinanza sia fatta annotazione sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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