Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9992 del 23/04/2018


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Cassazione civile, sez. II, 23/04/2018, (ud. 27/02/2018, dep.23/04/2018),  n. 9992

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pubblicata il 17.11.2010 il Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, decidendo L. n. 689 del 1981, ex art. 23 sul ricorso in opposizione proposto da L.d.C.F. e dalla B.S. & C. Lavori Stradali s.p.a. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2359/2009 della Provincia di Firenze, rigettava l’opposizione e compensava le spese.

Con ricorso depositato il 14.4.2011 gli ingiunti proponevano appello avverso l’anzidetta decisione di rigetto.

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza venivano notificati alla Provincia di Firenze, a cura dei ricorrenti appellanti, in data 9 6.2011.

La Provincia di Firenze si costituiva in giudizio ed in via preliminare eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività.

Con ricorso depositato il 16.1.2014 gli appellanti chiedevano la rimessione in termini per la proposizione dell’appello.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza dell’11.2.2014, ha dichiarato inammissibile l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) premesso che l’impugnazione avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione era stata proposta con ricorso, anzichè con citazione (come prescritto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento introdotto il 6.8.2009 e, quindi, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 che ha previsto l’applicazione del rito del lavoro) e che alla fattispecie risultava applicabile l’art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 18 giugno 2009 (così che il termine lungo per impugnare era quello di sei mesi), occorreva valutare, ai fini della tempestività del termine per l’impugnazione, la data della notifica dell’atto introduttivo, e non quella antecedente del deposito in cancelleria;

2) la richiesta di rimessione in termini per la proposizione dell’appello, fondata sulla deduzione secondo cui la cancelleria del giudice a quo non aveva messo a disposizione il provvedimento, era inammissibile, atteso che l’appello, sia pur tardivamente, risultava proposto e, quindi, l’adempimento era già stato eseguito;

1) dagli atti risultava che la sentenza era stata depositata in cancelleria e resa pubblica il 17.11.2010, ed anche a voler dare credito alla circostanza che la copia fosse stata rilasciata il 26.1.2011, sarebbe rimasto un ampio lasso di tempo per la proposizione tempestiva del gravame.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso L.F. e la B.S. & C. Lavori Stradali s.p.a., sulla base di tre motivi. La Provincia di Firenze ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la corte territoriale considerato che, per quanto la cancelleria del Tribunale di Firenze, sez. dist. di Pontassieve, avesse attestato il deposito e la pubblicazione della sentenza n. 279/2010 il giorno 16.11.2010, in realtà fino al giorno 21.1.2011 non era disponibile alle parti nè la data del deposito nè il numero della sentenza, sentenza che la cancelleria aveva provveduto a comunicare alle parti, a mezzo fax, solo in quella data, con la conseguenza che ricorrevano i presupposti per la rimessione nei termini.

1.1. Il motivo è infondato.

Di recente, la Corte costituzionale (Corte cost., 22/01/2015, n. 3) ha posto termine alla questione della rilevanza del deposito o della, eventualmente successiva, pubblicazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine pungo per impugnare.

Invero, la Consulta ha ritenuto non fondata la q.l.c. dell’art. 133 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1 agosto 2012, censurati nella parte in cui, qualora le attività di deposito della sentenza e di effettiva pubblicazione della stessa abbiano luogo in due momenti diversi, farebbero decorrere tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza dalla data del suo deposito, con conseguente disparità di trattamento (art. 3 Cost., comma 2) e irragionevole lesione della pienezza e della certezza del diritto di difesa delle parti costituite in giudizio (art. 24 Cost., commi 1 e 2).

Aveva in precedenza affermato questa Corte che nella procedura di pubblicazione disciplinata dall’art. 133 c.p.c. l’atto fondamentale fosse il deposito della sentenza da parte della cancelleria, alla stregua, oltre che del dato letterale (“la sentenza è resa pubblica mediante deposito”), di quello sostanziale, reputando tale soluzione interpretativa l’unica coerente con il diverso ruolo del cancelliere e del giudice.

Secondo la Consulta, invece, la separazione temporale dei due passaggi procedimentali che viene a crearsi con l’apposizione di due date comporta, al contrario, il trasferimento dell’effetto “pubblicazione” dal primo al secondo. Si tratta di una patologia procedimentale grave per la sua rilevante incidenza sulle situazioni giuridiche degli interessati, riflesso del tardivo adempimento delle operazioni previste dall’art. 133 c.p.c., e di quelle relative all’inserimento nell'”elenco cronologico delle sentenze” e al “processo telematico”. Pertanto, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, per costituire dies a quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima. Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende di fatto inoperante la dichiarazione dell’intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa, e qualora ciò accada, il ricorso all’istituto della rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153 c.p.c.) va inteso come doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini (sentenze nn. 223 del 1993 e 17 del 2010).

Alla stregua di quanto precede, non è più revocabile in dubbio che, al fine di individuare la data a partire dalla quale deve essere calcolato, in assenza di notifica del provvedimento, il termine lungo per impugnare la sentenza, occorra guardare, nel caso di sfasamento temporale tra deposito e pubblicazione della stessa, al secondo adempimento.

Ciò detto, l’ipotesi prospettata dai ricorrenti (vale a dire, lo “sfalsamento di fatto” tra deposito e pubblicazione della sentenza) non ha più rilevanza.

Non conferenti appaiono i riferimenti giurisprudenziali contenuti nel ricorso, riferendosi gli stessi alla differente ipotesi in cui vi sia stato un contrasto tra la data del deposito e quella della pubblicazione, la pubblicazione sia avvenuta in prossimità del termine di decadenza e/o, a causa di ciò, la parte abbia incontrato notevoli difficoltà per l’esercizio del diritto di difesa, laddove nel caso di specie non è in contestazione che i due adempimenti siano stati contestuali, risultando dalla sentenza di primo grado l’unica data del 17.11.2010. A conferma di ciò depone il numero cronologico assegnato alla sentenza, che risale al 2010 (279/2010), e non già all’anno successivo.

Peraltro, la documentazione prodotta dai ricorrenti in data 6.2.2018 ai sensi dell’art. 372 c.p.c. è inammissibile, in quanto non riguarda la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso (sotto forma di non avvenuta formazione del giudicato sul punto), bensì l’asserita fondatezza nel merito di quest’ultimo.

Qualora, poi, i ricorrenti avessero inteso, come pure sembra emergere da alcuni passaggi logici, che lo sfasamento, nel caso di specie, esistesse tra il deposito e la pubblicazione della sentenza, da un lato, e la comunicazione della stessa (ex art. 133 c.p.c., comma 2) a cura della cancelleria, dall’altro, il rilievo sarebbe all’evidenza privo di fondamento.

Invero, il termine ultimo per proporre l’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dal deposito della sentenza in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 2. La comunicazione della sentenza è, infatti, estranea al procedimento della pubblicazione e non integra nè un elemento costitutivo nè un elemento condizionante l’efficacia di essa ed infatti non è dovuta alle parti rimaste contumaci e non è prevista alcuna sanzione in caso di sua omissione, essendo la stessa realizzabile anche verbalmente e non necessariamente con la consegna materiale del biglietto di cancelleria (Cassazione civile, sez. 2, 08/04/2013, n. 8508; dello stesso avviso sono Cass. nn. 3251/07, 17197/06, 10963/94).

Da ultimo, a questa Corte è ben nota la pronuncia a sezioni unite n. 18569 del 22/09/2016 (conf. Sez. 1, Sentenza n. 6384 del 13/03/2017), la quale, pur inserendosi nel solco delineato dalla Corte costituzionale, ha ulteriormente precisato che: “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo”.

Tuttavia, i ricorrenti non hanno neppure dedotto che l’inserimento della sentenza di primo grado nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo non sia avvenuto in data 17.11.2010, bensì che il numero della sentenza era stato loro comunicato dalla cancelleria solo con fax del 21.1.2011.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 133 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 3 Cost., comma 2, e art. 24 Cost., commi 1 e 2, dovendosi, a loro avviso, estendersi la questione di legittimità, all’epoca del deposito del ricorso per cassazione pendente, alla fattispecie “in cui vi è una distanza di tempo fra il deposito della sentenza e la sua pubblicazione, seppure il cancelliere abbia attestato entrambi i fatti accaduti nella stessa data”.

2.1. Il motivo è infondato.

Anche a voler prescindere dal fatto che con la doglianza in esame non viene censurato alcuno dei vizi indicati dall’art. 360 c.p.c., la questione si palesa manifestamente infondata, atteso che medio tempore è intervenuta la menzionata pronuncia della Corte costituzionale, a mente della quale occorre conferirsi rilevanza, in caso di discrasia tra data di deposito e quella di pubblicazione, a quest’ultima (cfr. pag. 28, in cui la questione di l.c. viene declinata proprio in questi termini), e, comunque, come si è visto nel paragrafo 1.1., nessuna rilevanza può attribuirsi alla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria.

D’altra parte, la Corte costituzionale è già intervenuta in passato sul punto, affermando che l’art. 327 c.p.c., prevedendo che il termine annuale (ora semestrale) per l’impugnazione della sentenza decorra dalla sua pubblicazione, anzichè dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, non è in contrasto con l’art. 24 Cost.: tale disposizione, infatti, opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche ed il diritto di difesa, ponendo l’interessato in condizione di conoscere la decorrenza iniziale del termine decadenziale, senza l’imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza, anche in considerazione dell’ampiezza del termine in questione (Corte Costituzionale, 25/07/2008, n. 297). Mentre la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicchè lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio (sentenze nn. 151 e 152 del 1980, 303 del 1985, 102 e 156 del 1986, 881 del 1988, 584 del 1990, 201 del 1993, 211 del 2001 e 224 del 2004; ordinanze nn. 129 del 1991 e 56 del 2005).

In ogni caso, la questione sarebbe altresì non rilevante nel presente giudizio, in quanto riguarderebbe la del tutto diversa ipotesi in cui sulla sentenza impugnata siano apposte due date differenti, rispettivamente una di deposito e l’altra di pubblicazione.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e artt. 359 e 342 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte di merito ritenuto erroneamente, a suo dire, che, una volta proposto l’appello con ricorso, anzichè con citazione, ai fini della tempestività della impugnazione, si sarebbe dovuto guardare al momento della notifica del ricorso e del pedissequo decreto giudiziale, senza considerare che già il deposito tempestivo del ricorso è idoneo al raggiungimento dello scopo dell’atto di costituire il rapporto processuale.

3.1. Il motivo è infondato.

Di recente questa Corte, a Sezioni Unite, ha statuito che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è si suscettibile di sanatoria, ma a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento (Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014).

In particolare, nei predetti giudizi di opposizione trova applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 c.p.c. e segg..

4. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Lo stesso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2018

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