Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9992 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/04/2017),  n. 9992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6082-2013 proposto da:

EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI COOPERATIVA ARL, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 69, presso lo studio dell’avvocato

FABIO LIPAROTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO STABILE THESIS, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso

lo studio dell’avvocato LORENZO MAZZEO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3753/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2012.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Euroglobal Service Grandi Appalti coop. a r.l., subappaltatrice del servizio di pulizia e disinfestazione del complesso giudiziario di Napoli, agiva in via monitoria contro il Consorzio Hiram, sub committente, per il pagamento del residuo corrispettivo di Euro 275.929,25. Contro il decreto ingiuntivo emesso il Consorzio proponeva opposizione, contestando (non il rapporto, ma) la prova del credito e la sua liquidità.

Accolta l’opposizione dal Tribunale di Napoli, l’appello proposto dalla Euroglobal era respinto dalla Corte distrettuale di Napoli, con sentenza n. 3753 pubblicata il 16.11.2012. Premessa l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda accessoria di risarcimento del danno, proposta per la prima volta in appello dalla Euroglobal, detta Corte riteneva che a termini del contratto di subappalto il corrispettivo dovesse essere versato previa autorizzazione dell’appaltatrice (Romeo Gestioni s.p.a.), che avrebbe dovuto verificare la corretta esecuzione del subappalto. Ciò posto, la domanda doveva essere respinta non per il difetto in sè di tale autorizzazione, ma per il fatto che la Euroglobal non aveva fornito la prova della regolare esecuzione del servizio subappaltatole.

La cassazione di tale ultima sentenza è chiesta da Euroglobal sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio Stabile Thesis (nuova denominazione del Consorzio Hiram).

Attivato il procedimento camerale all’art. 380-bis.1 c.p.c., inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la “nullità della sentenza (…) per falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.”, avendo la Corte d’appello partenopea ritenuto inammissibile, perchè proposta per la prima volta in appello, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Euroglobal; ciò contrariamente a quanto emergente dalla comparsa di costituzione di primo grado.

– Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse, in quanto diretto contro una statuizione in rito su di una domanda accessoria – quella di risarcimento del danno da inadempimento – automaticamente assorbita (indipendentemente dalla diversa opinione del giudice d’appello e dalla tecnica redazionale da lui seguita nella sentenza) dal rigetto della domanda principale di adempimento (cfr. fra le tante e in relazione a fattispecie analoghe, Cass. nn. 11371/06, 10420/05 e 11861/98).

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., perchè la sentenza impugnata non recherebbe alcuna enunciazione di diritto in merito alla soluzione accolta.

2.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

L’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non si ravvisa nè il vizio di omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè il vizio di violazione di legge, ai sensi del comma 1, n. 3 stessa disposizione, qualora, nella sentenza impugnata, non sia stato operato l’espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla ratio dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione (Cass. nn. 766/13 e 27890/08).

3. – Il terzo motivo lamenta l’omesso o “incompleto” esame delle complessive risultanze di causa e di un fatto decisivo e discusso dalle parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale avrebbe non solo travisato alcune risultanze documentali, ma anche omesso l’integrale esame di altre.

3.1. – Anche tale motivo è infondato.

Esso disattende, senza minimamente farsi carico della relativa confutazione: a) il fermissimo indirizzo di questa Corte per cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione,insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (così e per tutte, Cass. n. 8718/05); b) l’arresto di Cass. S.U. n. 8053/14, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, e denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

6. – Raddoppio del contributo unificato, a carico della parte ricorrente, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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