Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9991 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/04/2017), n. 9991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19687-2011 proposto da:
MASSAGLI COSTRUZIONI SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN
CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SANDRO BONELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta edifende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 804/2010 del GIUDICE DI PACE di LUCCA,
depositata il 30/06/2010.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Massagli Costruzioni s.r.l. ricorreva per cassazione avverso la sentenza n. 1129 pubblicata il 22.9.2005 del giudice di pace di Lucca, il quale aveva respinto l’opposizione che essa aveva proposto il 23.7.2004 contro due verbali di contestazione redatti dal comando della stazione dei carabinieri di Altopascio. Oggetto, le violazioni dell’art. 21 C.d.S., commi 1 e 4 commesse in occasione di lavori d’illuminazione pubblica che detta società stava realizzando in (OMISSIS).
Con sentenza n. 27344/09 questa Corte annullava con rinvio la pronuncia impugnata per essere stata evocata in giudizio la Prefettura di Lucca invece del Ministero dell’Interno o della Difesa, l’uno o l’altro alternativamente dotati di legittimazione passiva in materia.
Riassunta, la causa era decisa con sentenza n. 804/10 del giudice di pace di Lucca, che confermava nel merito la decisione precedente.
La cassazione della sentenza n. 804/10 è chiesta dalla Massagli Costruzioni s.r.l. con ricorso affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
Il ricorso, già rinviato a nuovo ruolo in attesa di decisione delle S.U. su analoga questione di rito, è stato nuovamente avviato alla trattazione camerale in base all’art. 380-bis.1 c.p.c., inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. A, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Sia nella prederete fase di pubblica udienza, sia nell’ambito del presente procedimento camerale la società ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è inammissibile.
Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le S.U. di questa Corte hanno di recente affermato che nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio c.d. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (v. sentenza n. 11844/16).
1.1. – Nella specie, la sentenza di primo e, allora, unico grado di merito, pubblicata come detto 22.9.2005, era stata annullata con rinvio da questa Corte con la sentenza n. 27344/09 per ragioni di puro rito, non essendo stata evocata in giudizio la giusta P.A. Ne deriva che quel rinvio al giudice di pace, effettuato ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, deve intendersi di natura restitutoria o impropria, derivando l’individuazione del giudice di rinvio non da una designazione discrezionale della Corte di cassazione, come nell’ipotesi del comma 1 di detta norma, ma dalla retrocessione del giudizio al primo grado. La conseguenza e che, diversamente da quanto accade nell’ipotesi di rinvio c.d. prosecutorio o proprio, il giudizio così ritornato al primo grado intercetta le modifiche processuali sopravvenute, in base all’applicazione del principio tempus regit actum.
E dunque alla sentenza n. 804/10 del giudice di pace di Lucca, emessa in sede di rinvio c.d. restitutorio o improprio, oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, si applica invece, ratione temporis, l’allora vigente L. n. 689 del 2001, art. 23 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 20 del 2006, il cui art. 26, comma 1, lett. b), applicabile a sua volta alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate successivamente al 1 marzo 2006, nell’abrogare l’u.c. della L. n. 689 del 1981, art. 23rese per ciò stesso appellabili le sentenze emesse in materia dal giudice di pace (cfr. su tale ultimo punto, Cass. nn. 182/11 e 16471/11).
3. – Essendo la causa soggetta al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ante lege (n. 263 del 2005 e) n. 69 del 09, la novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017