Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9990 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27867/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
COGIA COOPERATIVA GIOVANILE AGRICOLA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 93/2007 della COMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA del 7/05/07,
depositata l’01/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Cogia Cooperativa Giovanile Agricola ari (che non si è costituita) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Sicilia, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relativo all’anno 1996, confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente) rilevando che il parere del Ministero del lavoro, previsto dall’ultima parte del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, anche se non vincolante, deve essere richiesto dagli uffici finanziari sia nell’ipotesi in cui si provvede alla definitiva eliminazione della cooperativa dall’elenco di quelle agevolate sia nell’ipotesi in cui si deve accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle agevolazioni con riferimento ad un periodo di imposta e ad attività imprenditoriali della cooperativa.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, comma 3) deve ritenersi manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale “In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei “presupposti di applicabilità” di cui al D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli requisiti soggettivi della società cooperativa, e non riguarda le condizioni, stabilite dai precedenti artt. 10 e 11, relative alla natura e alle modalità di svolgimento della sua attività produttiva, di modo che, sotto questo profilo, nessun limite incontra l’ordinario potere di accertamento spettante all’amministrazione finanziaria, la cui attività, al riguardo, va ritenuta legittima indipendentemente dall’esistenza o meno di pareri di organi esterni alla sua organizzazione” (v. Cass. n. 1797 del 2005, nonchè n. 15694 del 2002 e n. 11777 del 2009).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010