Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9989 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/04/2017),  n. 9989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19003-2011 proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO REGGIO CALABRIA, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/2011 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 01/02/2011.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 134/11 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava improcedibile l’appello proposto dalla Prefettura locale contro la sentenza n. 70/07 del giudice di pace di Palmi, che l’aveva condannata al pagamento in favore dell’attore, F.S., dell’importo di Euro 1.002,80 a titolo di compenso per la custodia di autoveicoli sequestrati. A sostegno della decisione, il richiamo a Cass. n. 18009/08, secondo cui il deposito dell’atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l’improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., essendo privo di effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge.

Per la cassazione di tale sentenza la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo. F.S. è rimasto intimato.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c., il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 165, 347 e 348 c.p.c. Parte ricorrente è consapevole del contrasto insorto nella giurisprudenza di questa S.C. tra Cass. nn. 18009/08 e 10/10, da un lato, secondo cui il deposito dell’atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l’improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., essendo privo di effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge); e Cass. un. 23192, 17958/07 e 23027/04 dall’altro, in base alle quali la costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l’originale, dell’atto d’impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause d’improcedibilità, dall’art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990. E propone quest’ultima soluzione, in considerazione dell’avallo che ritiene essere derivato da Corte cost. n. 107/04 e della circostanza che l’art. 165 c.p.c. non impone affatto che la costituzione avvenga dopo che la prima notificazione si sia perfezionata.

2. – Il motivo è fondato.

Le S.U. di questa Corte, componendo il suddetto contrasto, hanno affermato il principio per cui la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (c.d. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e semprechè dagli atti risulti il momento) della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o art. 184-bis c.p.c., ratione temporis applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato) il vizio ed improcedibile l’appello (v. sentenza n. 16598/16). E che, nella specie, l’appellato nel costituirsi in giudizio si era limitato ad eccepire l’inammissibilità del gravame non ricorrendo le condizioni, di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, per impugnare la sentenza, e a contestare, nel merito, la fondatezza dell’appello.

2.1. – Nella specie, dalla sentenza impugnata si ricava che la parte appellante, odierna ricorrente, ebbe a depositare l’originale dell’atto di citazione in appello con la relata di notifica 29-30.8.2007 alla prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi integrata la prima delle sanatorie contemplate dalla citata sentenza delle S.U..

3. – In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, al medesimo Tribunale di Reggio Calabria, il quale, in persona di altro magistrato, provvederà ad esaminare l’appello nel merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA