Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9988 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27793/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

EPTAFIN SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 20/05/08, depositata l’01/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società di cui in epigrafe (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lombardia, in controversia concernente impugnazione di cartella relativa a Irpef 2001, confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della società), affermando che l’annullamento della cartella esattoriale era da ritenersi più che giustificato, posto che l’Ufficio aveva violato i principi cardine dello statuto del contribuente posti alla L. n. 212 del 2000, artt. 7, 8 e 10, atteso che la cartella impugnata era “muta”, la somma era stata iscritta a ruolo ancor prima della scadenza dei 30 giorni a disposizione del contribuente per fornire delucidazioni, lo sgravio di Euro 67.631,54 era stato comunicato solo in epoca posteriore all’udienza in primo grado, l’errore del contribuente era da ritenere scusabile e “la compensazione era stata correttamente eseguita”.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., evidenziando che i giudici d’appello avevano rilevato vizi della cartella impugnata non dedotti nel ricorso introduttivo) è manifestamente fondato, come risulta dalla lettura dei relativi atti, peraltro riportati in ricorso nelle parti rilevanti ai fini del vizio dedotto.

La censura contenuta nel secondo motivo (col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per non aver rilevato che solo in appello la contribuente aveva eccepito che lo sgravio le era stato comunicato dall’amministrazione dopo l’udienza di primo grado) è inammissibile per difetto di interesse, posto che nessuna delle parti mette in discussione l’intervento dello sgravio e che il momento della sua comunicazione potrebbe essere rilevante eventualmente solo per un problema di spese, che in questa sede non è stato proposto.

Il terzo motivo (col quale si deduce omessa motivazione circa la mancanza di correttezza delle compensazioni effettuate, dedotta in primo grado e in appello dall’Agenzia) è manifestamente fondato.

Giova in proposito evidenziare che la ricorrente ha affermato in ricorso di aver in primo grado riconosciuto la commissione un errore formale e di aver provveduto ad uno sgravio parziale, insistendo soltanto per la legittimità della iscrizione a ruolo della minor somma di Euro 13.111,81, concernente (con rivalutazione e interessi) l’effettuazione di una compensazione superiore a quanto dichiarato e producendo a riprova il prospetto degli F24 utilizzati in compensazione.

Sul punto, la sentenza impugnata si limita ad affermare che “la compensazione era stata correttamente eseguita”, con una motivazione assolutamente apodittica dalla quale non emerge in alcun modo che si è tenuto conto di quanto specificamente dedotto in proposito dall’Ufficio in primo grado e in appello e della documentazione prodotta.

Alla luce di quanto sopra esposto, il primo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, mentre il secondo motivo deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in

PQM

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della C.T.R. Lombardia.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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