Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9988 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/04/2017),  n. 9988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16029-2011 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SESTO FIORENTINO 41, presso lo studio dell’avvocato CARMELO FABRIZIO

FERRARA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ISPETTORATO CENTRALE

TUTELA QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI PRODOTTI AGROALIMENTARI –

UFFICIO PALERMO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’avvocatura generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 274/2010 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

09/06/2010.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

il Tribunale di Gela con sentenza del 27 settembre 2005 rigettava l’opposizione che P.M., allevatore di ovini, aveva proposto contro il Ministero delle Risorse agricole e forestali, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi il 15 aprile 2003 per indebita percezione di aiuti comunitari nelle campagne 1997, 1998 e 1999. Proposto ricorso per cassazione, tale sentenza era annullata con rinvio in relazione al terzo mezzo di censura (respinti gli altri), col quale il P. aveva lamentato l’erronea dichiarazione di assorbimento del motivo d’opposizione inerente alla decadenza, L. n. 898 del 1986, ex art. 4 della P.A. dal potere di emettere l’ordinanza di ingiunzione.

Con sentenza n. 274/10 lo stesso Tribunale di Gela, in funzione di giudice di rinvio, rigettava l’opposizione e compensava per intero le spese di cassazione e di rinvio. Il dies a quo per il computo del termine di 180 gg., fissato dall’art. 4, lett. a) Legge cit. per la notifica degli estremi della violazione, doveva fissarsi non al 3.12.1999, momento di avvio delle indagini da parte della Guardia di Finanza, ma al 23.3.2000, allorchè quest’ultima, ultimati gli accertamenti necessari ad apprezzare la sussistenza della violazione, aveva acquisito tutti i dati necessari per redigere e trasmettere il verbale di constatazione da trasmettere al Ministero competente ad irrogare la sanzione. Pertanto, la notifica del verbale di constatazione effettuata il 12.7.2000 era da ritenersi tempestiva.

Per la cassazione di tale sentenza P.M. propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c., il solo ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente va richiamato il recente arresto di S.U. n. 11844/16, secondo cui nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.

2. – Il primo mezzo d’annullamento proposto aggredisce l’assetto motivazionale della sentenza, lamentandone l’omissione, l’insufficienza o la contraddittorietà, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012). Sostiene parte ricorrente che la sentenza impugnata non spiega quale fatto si sarebbe verificato il (OMISSIS), indicato quale dies a quo del termine di decadenza entro cui notificare l’accertamento della violazione; e nell’individuare i due soli atti d’indagine necessari a redigere il verbale (la nota AIMA e quella del presidio veterinario) non indica le relative date di trasmissione e di riscontro.

2.1. – Il motivo è infondato.

L’accertamento in questione è stato effettuato dal giudice di rinvio e in maniera ampia, esaustiva ed esente da vizi logico-giuridici, per cui si sottrae alla censura mossa.

Infatti, il Tribunale, correttamente premessa la giurisprudenza di questa S.C. in punto di decorrenza del termine di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 4 (cfr. tra le tante e più recenti Cass. nn. 26734/11, 18574/14 e 7681/14, secondo cui il termine di centottanta giorni, previsto dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 4 per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt. 2 e 3 medesima Legge decorre, qualora non vi sia stata la contestazione immediata dell’infrazione, dalla data in cui l’autorità amministrativa ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l’accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato), ha osservato che nella specie il dies a quo di detto termine va individuato nel (OMISSIS), allorchè la Guardia di Finanza, ultimati gli accertamenti necessari per il compiuto apprezzamento della sussistenza della violazione contestata ed operata la relativa valutazione, aveva acquisito tutti i dati necessari per la redazione di un completo processo verbale di constatazione e del rapporto da trasmettere al Ministero competente per irrogare le sanzioni amministrative. Ha quindi osservato che doveva ritenersi congruo il tempo impiegato per gli accertamenti, effettuati nel contesto di una più ampia indagine concernente 123 allevatori, atteso che la verifica dell’illecito contestato al P. doveva necessariamente procedere attraverso l’incrocio tra i dati relativi all’allevamento (conta dei capi di bestiame esistenti nell’ovile del P., individuazione del numero di codice identificativo e raccolta dei registri di carico e scarico) e le informazioni in possesso dell’AIMA (domanda di contributo con relativi dati di dettaglio e importi erogati) e del presidio veterinario dell’ASL, (risultati di ispezioni e controlli e data di richiesta e di rilascio dei registri aziendali per la registrazione degli animali). Ed ha coerentemente concluso che a fronte di una fase di mera raccolta dei dati protrattasi fino al febbraio 2000, doveva ritenersi tempestiva la notifica del verbale di constatazione effettuata al P. il 12.7.2000.

3. – Il secondo motivo – che denuncia, ancora, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al regolamento delle spese di cassazione e di rinvio – è inammissibile perchè apparente, non contenendo una censura propria del relativo capo della sentenza impugnata, ma solo l’affermazione che, correttamente decidendo la causa, l’opposizione avrebbe dovuto essere accolta con la conseguente diversa applicazione del principio di soccombenza a carico del Ministero.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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