Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9988 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 15/04/2021), n.9988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 6891/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.C. rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Gozzi e

Ferdinando della Corte elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma via Montevideo n. 21;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 124/7/13 depositata il 17/09/2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2020

dal Consigliere Dott. Pandolfi Catello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 124/7/2013 del 17 settembre 2013.

La vicenda trae origine l’Ufficio ha notificato al G. molteplici avvisi di accertamento riferiti agli anni d’imposta dal 2002 al 2006. Il contribuente aveva opposto tali atti e la CTP, previa riunione dei ricorsi, dopo aver invitato l’Ufficio a convocare il contribuente per esaminare in contraddittorio la documentazione, da lui prodotta nel corso del quel giudizio, aveva accolto la tesi del ricorrente.

L’Ufficio aveva proposto appello, nel corso del quale il contribuente aveva comunicato d’essersi avvalso della definizione agevolata ai sensi della L. n. 111 del 2011, per gli anni dal 2004 al 2006. La CTR aveva, quindi, respinto il gravame, sul presupposto che, a seguito della fruizione della definizione agevolata da parte del G. e del fatto che l’Ufficio nulla avesse obiettato sulla regolarità della procedura e sul pagamento del dovuto, il giudizio fosse estinto.

L’Ufficio ritiene che tale decisione sia stata assunta in violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, in quanto l’estinzione del giudizio avrebbe implicato la previa comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate “attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale da depositare nella segretaria della Commissione.”.

A base del suo ricorso deduce un unico motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ha resistito il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Dal combinato disposto del D.L. n. 155 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, emerge che la declaratoria di estinzione della lite è conseguente alla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto, da depositare nella segreteria della commissione tributaria ove il giudizio pende.

La norma, in altri termini, impone uno strumento documentale a contenuto vincolato ed esige una modalità prefissata di acquisizione al processo, mediante deposito nella segreteria o cancelleria dell’organo giudiziario adito, senza prevedere modalità equipollenti.

Nel caso di specie, il resistente ha depositato tre “comunicazioni” attestante il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione della lite.

Le suddette comunicazioni si riferiscono:

-alli avviso di accertamento R2D01TC00531, IRPEF-altro e IRAP 2006;

– all’atto di contestazione (OMISSIS), per IRPEF e altro 2004, 2005, 2006 e IVA e altro 2004, 2005, 2006;

– all’avviso di accertamento (OMISSIS), per IRPEF-altro IRAP 2004. Nessuna comunicazione aderente alla previsione normativa è, invece, presente in atti quanto agli avvisi di accertamento: (OMISSIS), IRPEF-IRAP 2005 e (OMISSIS), IRPEF-add.reg 2002 e IVA e altro 2002.

Pertanto, la censurata violazione del D.L. n. 155 del 2011, art. 39, comma 12, sul presupposto che non vi era stata la prescritta attestazione sulla regolarità della domanda e dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto in riferimento agli avvisi da ultimo indicati, è fondata.

Ne discende che, limitatamente alla mancata prova del perfezionamento della definizione della lite riguardante tali atti, il ricorso dell’Ufficio va, dunque, accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame nei termini indicati in motivazione, oltre che per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per il riesame, alla luce di quanto indicato in motivazione, oltre che per la definizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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