Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9987 del 23/04/2018


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Cassazione civile, sez. II, 23/04/2018, (ud. 08/02/2018, dep.23/04/2018),  n. 9987

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Isernia ha condannato M.A.N., sindaco del Comune di (OMISSIS), al pagamento in favore del geometra R.A. dell’importo di Euro 13.915,38 a titolo di compenso per un incarico professionale consistito nella redazione di un progetto preliminare di riqualificazione urbana di un’area comunale, il cui espletamento era stato consentito pur in assenza di un formale contratto di affidamento dell’incarico così da generare la responsabilità del singolo funzionario ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 4.

La sentenza è stata appellata dal M. ed il R. si è costituito chiedendone la conferma.

La Corte d’Appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile il gravame, rilevando che l’atto introduttivo era stato notificato al R. a mezzo posta ma l’appellante non aveva prodotto l’avviso di ricevimento, il che comportava l’inesistenza della notificazione; nè poteva rilevare, a tal fine, il fatto dell’avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato-intervenuta quando era ormai scaduto il termine per impugnare- trattandosi di circostanza produttiva di effetto sanante unicamente ex nunc.

M.A.N., con ricorso notificato il 6/11/2014, ha chiesto la cassazione della sentenza per due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 149 c.p.c., in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello; assume, al riguardo, che la corte molisana avrebbe omesso di considerare, ai fini della tempestività della notifica, la fase del giudizio riguardante la sospensione dell’efficacia della sentenza di prime cure, ove emergerebbe che l’atto introduttivo era stata tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta; sostiene che, in ogni caso, l’avviso di ricevimento era stato prodotto e l’appellato si era costituito tempestivamente.

2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato rilievo del proprio difetto di legittimazione, assumendo che il R. avrebbe dovuto dirigere le proprie pretese nei confronti del Comune di (OMISSIS).

3.Il primo motivo è fondato. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, in effetti, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 13639 del 2010; Cass. n. 16574 del 2014). Le Sezioni Unite, tuttavia, sia pur in sede di valutazione della notifica del ricorso per cassazione, hanno ritenuto, con sentenza n. 14916/2016, che la notifica è giuridicamente inesistente, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

E tali elementi consistono:

a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita);

restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Nel caso di specie, la corte d’appello ha accertato, per un verso, che M.A.N. ha notificato l’atto di appello tramite il servizio postale, senza, tuttavia, produrre in giudizio l’avviso di accertamento, e, per altro verso, che l’appellato R.A. si è costituito in giudizio riportandosi alle difese svolte in prime cure.

Risultano, quindi, sussistenti entrambi gli elementi costitutivi della notificazione, vale a dire la trasmissione dell’atto da parte di un soggetto qualificato, vale a dire l’agente del servizio postale, e la sua consegna al destinatario, non potendosi, in effetti, altrimenti spiegare, in difetto di eccezioni da parte dell’appellato circa la avvenuta conoscenza aliunde dell’atto d’appello, la costituzione in giudizio di quest’ultimo. Ne consegue che, esclusa l’inesistenza della notifica, la verifica della difformità dell’atto rispetto al modello legale, che contempla il deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento (Cass. n. 4891 del 2015), viene a riverberare esclusivamente sul piano probatorio (come è dato desumere anche dalla disposizione della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, secondo cui l’avviso di ricevimento è “prova” della notificazione) in quanto concerne la dimostrazione di un fatto, e cioè se il procedimento notificatorio abbia, o meno, realizzato lo scopo dallo stesso perseguito, che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato: la mancata produzione dell’avviso non spiega, dunque, alcun effetto preclusivo in ordine alla ammissibilità dell’atto d’appello nel caso in cui la parte, cui l’atto era diretto, si sia ritualmente costituita in giudizio, e ciò non perchè viene in questione l’effetto sanante di un vizio di validità od irregolarità della notifica (art. 156 c.p.c., comma 3), ma perchè la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, viene ad assolvere il notificante dal relativo onere probatorio, rendendo superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento. Deve, pertanto, essere condiviso il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 16354 del 2007, secondo cui “l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c., ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta… “, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità dell’atto di appello per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (Cass. n. 26108/2015, in motiv.).

4. Il secondo motivo è assorbito.

5. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, dev’essere, pertanto cassata con rinvio alla corte d’appello di Campobasso che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

la Corte così provvede: accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2018

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