Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9987 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2021, (ud. 01/10/2020, dep. 15/04/2021), n.9987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2303-2019 proposto da:

P.E.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA PIRRO giusta procura

in calce;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 MILANO, AGENZIA DELLE

ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2776/2018 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/10/2020 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’estinzione per cessata

materia del contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ANNA RAFFAELLA che ha chiesto

l’estinzione per cessata materia del contendere;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIANDACA LUCREZIA che ha

chiesto il rinvio, in subordine si riporta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia respinse, con sentenza n. 2276/2018, depositata il 15 giugno 2008, non notificata, l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dalla sig.ra P.E.M.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che aveva, a sua volta, rigettato l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni dovute per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione alla disponibilità di somme accreditate su conti correnti bancari detenuti all’estero, per gli anni d’imposta 2008 e 2009.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi (per tale dovendo intendersi anche quanto esposto sub paragrafo 3 del ricorso introduttivo).

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria, con istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere, avendo allegato documentazione riguardo alla proposta istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va dato atto preliminarmente che all’avviso di contestazione ed irrogazione di sanzioni n. (OMISSIS), notificato dall’Agenzia delle Entrate il 19 dicembre 2014, sono seguite:

a) l’iscrizione a ruolo n. 2791/2016 del 4 luglio 2016 e la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 2 febbraio 2017, oggetto di definizione agevolata in relazione al D.L. n. 148 del 2017, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 2017, cui è seguito il pagamento del dovuto in data 31 luglio 2017;

b) la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 5 aprile 2019, pagata il 20 maggio 2019, come da attestazione bancaria di versamento.

2. La ricorrente ha altresì depositato estratto conto relativo alla propria proposizione tratto dal sito di Agenzia delle Entrate Riscossione da cui risulta azzerata la propria posizione debitoria riguardo agli importi di cui alle iscrizioni a ruolo conseguite all’originario avviso di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.

3. Ritiene la Corte che possa pertanto, con ordinanza (cfr. Cass. SU 2 agosto 2017, n. 19169 e Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), venendo la richiesta di estinzione per cessata materia del contendere da parte ricorrente e dovendo, quindi, equipararsi i relativi effetti a quelli di cui all’art. 391 c.p.c., dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere in relazione al contenzioso originato dall’avviso impugnato di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, sia per effetto dell’adesione alla definizione agevolata, in relazione al D.L. n. 148 del 2017, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 2017, con riferimento al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, sia per effetto del pagamento del residuo dovuto come da attestazione di pagamento dell’importo di Euro 53.244,28 in data 20 maggio 2019, di cui alla cartella n. (OMISSIS).

4. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’Amministrazione finanziaria svolto difese.

5. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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