Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9987 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. II, 05/05/2011, (ud. 21/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA CARONCINI 27, presso lo studio dell’avvocato GUISO

PIETRO ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati PILUDU ANTONIO,

LOCCI CARLA;

– ricorrente –

contro

C.G.S., C.P., C.I.G.,

C.M., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DUILIO 22, presso lo studio rappresentati e difesi dagli avvocati

SPINAS EMANUELE, ARGIOLAS CESELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 103/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 24/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Locci Carla difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 12/1/1996 i fratelli C.A., T. G., M., G.S. e P., premesso di essere proprietari, per successione legittima del padre C. M., di un terreno concesso in affitto a P.F. negli anni dal 1965 al 1979 e premesso di essere venuti a conoscenza nel 1995 che P.G., figlio di F., senza titolo alcuno deteneva il terreno arandolo e recintandolo, chiedevano la condanna dell’occupante al rilascio del terreno e al risarcimento del danno. P.G. si costituiva e resisteva alla domanda chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria di usucapione del fondo avendolo posseduto dapprima unitamente al padre F. e in via esclusiva dal (OMISSIS), dopo il decesso del padre.

Il Tribunale di Cagliari, assunte prove testimoniali e documentali, rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale di usucapione.

Sull’appello degli attori la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 24/3/2005 in riforma della sentenza appellata, esclusa l’usucapione, condannava il P., dichiarato detentore senza titolo, al rilascio del fondo e alla restituzione della somma pagata dagli appellanti a titolo di rimborso spese del giudizio di primo grado.

La Corte di Appello, valutate le testimonianze assunte, riteneva che P.F., padre del convenuto G., fosse affittuario del terreno e quindi mere detentore; pertanto, quand’anche il figlio, a far data dalla morte del padre avvenuta nel 1979, avesse posseduto il fondo fino ad allora semplicemente detenuto, non avrebbe potuto usucapirlo per non essere decorso il termine ventennale necessario all’usucapione.

P.G. ricorre per Cassazione sulla base di tre motivi;

resistono con controricorso C.A., I.G., M., G.S. e P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c. e degli artt. 115, 116, 244 e ss. c.p.c., nonchè il vizio di motivazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora il vizio di motivazione e, in conseguenza di erronea valutazione di prove, la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 1141, 1142 c.c., artt. 115, 116 e art. 244 e segg., c.p.c., (in ordine a quest’ultimo gruppo di articoli, che disciplina la prova per testimoni,v’è solo un richiamo alle norme, ma non si specifica perchè sarebbero violate).

Anche con il secondo motivo si censura la valutazione delle prove da parte della Corte di Appello e in parte si sostiene che la suddetta Corte non avrebbe applicato la presunzione di possesso e di possesso intermedio (artt. 1141 e 1142 c.c.) e avrebbe ribaltato sul convenuto l’onere di provare il titolo per il quale deteneva.

3. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perchè le censure della parte, pur normalmente dirette a denunciare anche la violazione di norme di diritto, sono intese a contestare la motivazione della sentenza, valutata come carente per non aver tratto dalle risultanze istruttorie i significati ritenuti evidenti o, comunque, desumibili. Nei motivi, infatti, si critica la sentenza di appello nella parte in cui, valutando erroneamente (secondo parte ricorrente) le risultanze probatorie, avrebbe ritenuto provato un rapporto obbligatorio (di affitto) tra P.F. e il dante causa dei fratelli C., che invece non poteva ritenersi provato.

1 giudice di appello, in tesi, avrebbe fatto malgoverno dei criteri di valutazione delle prove perchè avrebbe valorizzato testimonianze (quelle di D. e di P.) de relato e prive di riscontri e avrebbe violato i principi in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.) e di presunzione del possesso l’art. 1141 c.c.)in quanto mentre era stato provato il possesso suo e del suo dante causa, non era provato che il suo dante causa avesse avuto la semplice detenzione del fondo quale affittuario.

Le censure, come detto, sono in larga parte censure di merito e si sostanziano nella inammissibile richiesta di una diversa valutazione delle prove (con una svalutazione delle testimonianze favorevoli all’attore e una migliore valutazione delle testimonianze favorevoli al convenuto), senza addurre specifici ed intrinseci vizi della motivazione stessa, il che le pone fuori dell’area consentita dall’art. 360 c.p.c., n. 5; d’altra parte, il loro reale fondamento non potrebbe essere vagliato senza un esame diretto e completo del materiale istruttorie di cui si tratta (e non solo degli stralci riportati nel ricorso): il che esuLa dai poteri del giudice di legittimità.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato il principio, ormai consolidato, per il quale il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti, e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e rivalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare 1 fatti in discussione (cfr., ex multis, Cass. 27162/2009). Appena poco più specifica è la censura riguardante l’utilizzabilità e sufficienza delle testimonianze de relato dei testi P.D. e D.I..

Il ricorrente infondatamente e in modo incompleto richiama la giurisprudenza in tema di testimonianze de relato; la giurisprudenza distingue tra i testimoni de relato actoris da quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto La domanda giudiziale, così che la rilevanza del loro è sostanzialmente nulla in quanto vertente sui fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento che costituisce il fondamento storico della pretesa; i testi de relato m genere depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio e, quindi, sul fatto della dichiarazione di costoro; la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perchè indiretta, ma ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass. 05.01.1998, n. 43; e Cass. 23.12.2003, n. 19774 Cass. 3/4/2007 n. 8358; Cass. 10/1/2011 n. 313).

Nel caso di specie tuttavia, a quanto si apprende dalla lettura della sentenza di appello e diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il giudice di appello non ha affatto fondato il proprio convincimento su due testimonianze de relato prive di riscontri, ma su una testimonianza de relato (non ex parte actoris) quale quella di P.D. (il giudice di appello riferendosi alla teste P. così si esprime: “sapeva che quest’ultimo P.F. aveva il terreno in affitto”)e sulla testimonianza di D. I. che, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, rende una testimonianza diretta e non de relato, posto che nella sentenza di appello si afferma che il Deiana ha riferito di avere visto P. F. a casa di P.E., madre degli attori, pagare l’affitto del terreno e ricevere la relativa ricevuta.

Il ricorrente nel suo ricorso riporta un breve stralcio della testimonianza nella quale il teste D. avrebbe riferito di avere appreso la circostanza dalla cognata, ma non è dato comprendere, sulla base delle brevi frasi estrapolate dal ricorrente, se in quel passaggio della testimonianza il teste si riferisse, quanto al sentito dire, anche ai pagamenti effettuati da P.F., gli unici rilevanti in causa, o solo ai pagamenti di P.G.; se il teste avesse riferito di non avere visto direttamente P. F. pagare l’affitto, ma di averlo appreso dalla cognata si tratterebbe di un errore revocatorio nel quale sarebbe incorso il giudice di appello, rimediabile esclusivamente con lo strumento della revocazione. Pertanto è incensurabile la valutazione delle prove dei giudice di appello che ha fondato il proprio convincimento su una testimonianza diretta rispetto alla quale la testimonianza de relato rappresentava un mero riscontro.

In conclusione, le suddette censure sono in parte (per quanto concerne il riesame del merito) inammissibili e in parte (per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove e le dedotte violazioni di legge dipendenti dalla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente) infondate, così come è infondata la censura di violazione dei principi di ripartizione dell’onere oronatorio perchè sulla base delle risultanze probatorie la Corte di Appello ha ritenuto provato che P.F., padre di G., avesse detenuto i fondo quale affittuario, superando, così la presunzione dell’art. 1141 c.c. e ha correttamente rilevato che il successivo eventuale possesso del fondo da parte del figlio, iniziato dopo la morte del padre, avvenuta nel 1979 non potesse fondare un acquisto per usucapione per la mancanza della ventennalità del possesso.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 345 c.p.c. perchè la Corte di Appello avrebbe accolto la domanda, formulata in atto di appello di restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna alle spese pronunciata in primo grado violando la disposizione dell’art. 345 c.p.c. che non consente ^a proposizione, in appello, di domande nuove, la censura è infondata in quanto, come più volte affermato da questa Corte, la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova e perciò è ammissibile in appello; Infatti, l’art. 336 c.p.c. dispone che la riforma o .la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata e comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione; l’obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente è una mera conseguenza della domanda (accolta) di riforma delle sentenza appellata (cfr. ex multis Cass. 11491/2006, Cass. 10124/2009).

5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono La soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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