Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9986 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27529/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO PAPIO
15, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GARGIULO, rappresentata e
difesa dall’avvocato CATAPANO Ferdinando, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 171/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 22/02/07, depositata il 28/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di C.M. (che resiste con controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef in relazione all’anno di imposta 1996 – riguardante reddito di partecipazione a società di persone, la C.T.R. Campania rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.
2. Rilevato che nella specie si controverte del reddito di partecipazione a società di persone e non risulta che il socio abbia proposto eccezioni di tipo personale, deve evidenziarsi che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, nonchè dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).
A prescindere da ogni altra problematica, pertanto,il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, con la conseguenza che la sentenza impugnata in questa sede, sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte, deve essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rinvio alla C.T.P. di Napoli affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio. Essendo la citata sentenza delle Sezioni Unite intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.
PQM
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette alla C.T.P. di Napoli. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010