Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9986 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2021, (ud. 01/10/2020, dep. 15/04/2021), n.9986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19816-2018 proposto da:

P.A.E.M., elettivamente domiciliato in MILANO,

VIALE MONTENERO 72, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA D’ANNA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA

D’ANNA giusta procura di costituzione depositata successivamente;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5512/2017 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’estinzione per cessata

materia del contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ANNA RAFFAELLA che ha chiesto

l’estinzione per cessata materia del contendere;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIANDACA LUCREZIA che ha

chiesto un rinvio e in subordine si riporta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 5512/5/2017, depositata il 20 dicembre 2017, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia respinse l’appello proposto dalla signora P.A.E.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva accertato una maggiore IRPEF dovuta di Euro 8.861,00, quale reddito da capitale non dichiarato, irrogando una sanzione pecuniaria complessiva di Euro 11.814,00.

La controversia, che seguiva un più ampio contenzioso tra le parti, aveva tratto origine dall’inoltro, da parte dell’autorità giapponese, ai sensi dell’art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone, alla Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e Ricerca – Ufficio Cooperazione internazionale – di comunicazione dalla quale il fisco italiano apprendeva che nel corso di verifica fiscale condotta dall’autorità estera nei confronti della società Toyota Tsuyio Corporation, già Tomen Corporation, era emerso che la società aveva corrisposto alla signora P. per gli anni dal 2002 al 2006 compensi per consulenze rese riguardo al progetto per la realizzazione di centrale elettrica denominata “Cairo North Power Station”, nonchè per il progetto chiamato “Nubaria Power Station”, avendo individuato l’Ufficio nella contribuente la beneficiaria effettiva dei compensi che, fino al 2005, secondo l’Amministrazione, su indicazione della contribuente, sarebbero stati accreditati su conto corrente presso la Barklays Bank PLC intestato alla società inglese Merlin & Morgan Limited, recando gli ordinativi di pagamento tra parentesi la dicitura ” P.E.”.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, il primo dei quali da intendersi come autonomamente proposto sotto la rubrica “Contrasto tra le statuizioni della sentenza impugnata e la giurisprudenza di questa (…) Corte di Cassazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 bis c.p.c.”, ai quali ha fatto seguire la riproposizione di due questioni sulle quali la contribuente lamenta non essersi pronunciata nè la sentenza di primo grado nè quella resa in grado di appello, seppur riproposte in sede di appello.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente, per la quale in corso di giudizio si è costituita in sostituzione degli originari difensori l’avv. Raffaella D’Anna, ha infine depositato memoria con istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, allegando documentazione contenente attestazione di regolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria riguardo alla proposta istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, secondo la facoltà di cui alla disposta riapertura dei termini ai sensi del D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 58 del 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va dato atto preliminarmente che all’avviso di accertamento esecutivo n. (OMISSIS) ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2009, per cui è causa, sono seguite:

a) l’iscrizione a ruolo n. 0809943/2015 del 24 giugno 2015 e l’avviso di presa in carico 66815012149277001000, oggetto di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, con pagamento del dovuto in data 25 giugno 2019, come da documentazione allegata;

b) l’intimazione di pagamento (OMISSIS), notificata il 13 ottobre 2015, pagata con F24 il 17 dicembre 2015;

c) l’avviso di presa in carico n. 68818015308665007000, notificato il 17 ottobre 2018, il cui importo è stato pagato il 23 maggio 2019.

Parte ricorrente ha altresì depositato estratto conto della propria posizione tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che evidenzia che all’attualità non risulta alcun debito residuo in relazione agli anzidetti ruoli e la stessa amministrazione finanziaria ha attestato la regolarità delle relative definizioni.

2. Può pertanto, con ordinanza (cfr. Cass. SU. 2 agosto 2017, n. 19169 e Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), venendo la richiesta di estinzione per cessata materia del contendere da parte ricorrente e dovendo quindi equipararsi i relativi effetti a quelli di cui all’art. 391 c.p.c., dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere in relazione al contenzioso originato dall’avviso di accertamento per cui è causa, in relazione a ciascuno dei ruoli e atti di riscossione sopra indicati, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, come convertito dalla L. n. 136 del 2018, e pagamento del dovuto.

3. Le spese del giudizio restano a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.

4. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Spese del giudizio a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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