Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9985 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 27/05/2020), n.9985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17749-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CENTRO DEMOLIZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO

BATTISTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7633/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR del Lazio, di rigetto del suo appello avverso la decisione della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. “CENTRO DEMOLIZIONI” avverso due avvisi di accertamento, di cui uno per IRES ed IVA 2008 ed un altro per IRAP 2008, emessi in quanto la società contribuente, operante nel settore dei rottami ferrosi, era stata ritenuta partecipe di una frode fiscale, nella quale erano state coinvolte altre società, una delle quali aveva emesso nei confronti della s.r.l. “CENTRO DEMOLIZIONI” fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo motivo, la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR errato nel dichiarare inammissibile (rectius: rigettato) il suo appello, siccome affidato a censure generiche e prive del requisito della specificità, oltre che mai in precedenza eccepite, con specifico riferimento alla dissertazione sui prezzi del materiale ferroso; al contrario essa Agenzia delle entrate aveva pienamente soddisfatto l’onere su di essa incombente di devolvere al giudice di appello le questioni sollevate in primo grado e di proporre specifici motivi di impugnazione, avendo svolto precise e specifiche censure alla sentenza di primo grado, dalla quale non emergeva quali fossero stati i documenti esaminati e per quali motivi la documentazione prodotta fosse stata ritenuta idonea a provare l’operazione d’acquisto ed il costo dedotto; e poichè la CTP aveva integralmente ed acriticamente recepito la tesi del contribuente, erano state ammissibilmente riproposte anche le ragioni difensive già evidenziate in primo grado; e nell’atto di appello l’ufficio aveva parlato dei prezzi del materiale ferroso per desumerne che i costi dedotti dovevano avere i requisiti della certezza, inerenza, oggettiva determinabilità e coerenza, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109; il che non era riscontrabile nella specie, in quanto le fatture erano state emesse nei confronti della società contribuente da un soggetto riconosciuto come inesistente;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, siccome sorretta da motivazione apparente, essendo stata la medesima una mera condivisione delle argomentazioni svolte dal primo giudice e non essendo rinvenibile in essa l’iter logico seguito dal giudicante per formare il proprio convincimento;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10919 del 2015), è nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della CTR che ometta di pronunciarsi in modo sostanziale sulle critiche mosse dall’appellante alle statuizioni di primo grado ed ometta di indicare le ragioni per cui dette critiche siano state disattese e che si sia limitata a motivare per relationem, mediante una mera adesione alla sentenza di primo grado, in tal modo non consentendo di individuare il c.d. “thema decidendum” e le ragioni poste a fondamento del dispositivo; non può invero ritenersi che, nella specie, la CTR abbia condiviso la motivazione della sentenza di primo grado dopo un adeguato esame ed un’approfondita valutazione dei motivi di gravame proposti dall’Agenzia delle entrate;

che, invero, la CTR si è limitata a dare piena ed incondizionata adesione alla sentenza di primo grado, omettendo di pronunciarsi sulle specifiche argomentazioni svolte dall’Agenzia appellante, riferite:

– alla congruità dei prezzi esposti nelle quattro fatture emesse nei confronti della società contribuente da un soggetto pacificamente rivelatosi come inesistente;

– all’esame dei documenti che accompagnavano dette fatture, essendo necessario che, in simili ipotesi, i costi, oltre ad essere certi nella loro esistenza, fossero obiettivamente determinabili nel loro ammontare;

che il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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