Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9985 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 29/09/2016, dep.20/04/2017),  n. 9985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6345/13) proposto da:

B.C. e E.R., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Pietro Aragona

del Foro di Genova ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. M. Ribaldone in Roma, piazza del Popolo n. 18;

– ricorrente –

contro

M.G., EM.EV. ed EL.BE.MA. s.r.l. in persona del

legale rappresentante p.t. M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 26 depositata

il 11 gennaio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Giovanna Martino (con delega dell’Avv. Pietro

Aragone), per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 15.3.2007, B.C. e E.R. evocavano M.G., En.Ev. ed El.Be.Ma. s.r.l., dinanzi al Tribunale di Alba, esponendo di aver concluso nella primavera del (OMISSIS) un accordo fiduciario con M.G. ed En.Ev., in base al quale costoro si sarebbero resi formali acquirenti di un appartamento con posto auto, sito in (OMISSIS), con l’obbligo di ritrasferirne loro la proprietà e che in esecuzione di tale accordo, il (OMISSIS), i convenuti avevano stipulato l’atto pubblico di acquisto dell’immobile, ed il giorno successivo formalizzato mediante scrittura privata il loro obbligo di ritrasferimento; aggiungevano che nel contesto della medesima operazione, in data (OMISSIS), era stata costituita la società El.Be.Ma. s.r.l., in cui figuravano quali soci i convenuti, al patrimonio della quale era stato conferito l’immobile in questione; sempre in esecuzione dell’accordo, gli acquirenti erano stati tenuti indenni da tutti gli obblighi scaturiti dall’atto pubblico di compravendita, quali il pagamento delle rate di mutuo, di tutte le spese connesse all’acquisto ed il versamento degli oneri condominiali, atteso che l’immobile era rimasto nell’esclusiva disponibilità di essi attori; tuttavia, nonostante le richieste da loro reiterate in tal senso, i convenuti non avevano adempiuto all’obbligo di ritrasferimento; chiedevano, pertanto, pronunziarsi sentenza ex art. 2932 c.c., disponendo in loro favore ìl trasferimento della proprietà dell’immobile ovvero delle quote di El.Be.Ma., od in subordine di condannare i convenuti a restituire loro tutti gli importi versati in relazione all’operazione ed a risarcire i danni.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, che negavano l’esistenza del pactum fiduciae evocato dagli attori, chiedendo in riconvenzionale, con riferimento al contratto preliminare del (OMISSIS), la risoluzione in conseguenza dell’inadempimento degli attori all’obbligo di pagamento delle rate di mutuo, oltre al risarcimento dei danni, il giudice adito, con sentenza del 16.6.2008, rigettata la domanda attorea principale e quelle riconvenzionali, in accoglimento di quella attorea subordinata, condannava i convenuti, in solido fra loro, a risarcire i danni patiti dagli attori in conseguenza del loro inadempimento al pactum fiduciae.

In virtù di rituale appello interposto da B.C. e E.R., la Corte di appello di Torino, nella resistenza degli appellati, che proponevano anche appello incidentale, accoglieva il gravame principale limitatamente alla misura della condanna pecuniaria e respingeva il gravame incidentale, confermando per il resto la sentenza impugnata, con compensazione delle spese processuali.

A sostegno della decisione adottata, ritenuta provata la dedotta sussistenza di un accordo fiduciario fra B.C. e E.R., da una parte, e M.G. ed Em.Ev., dall’altra, la corte territoriale rilevava tuttavia che non era stata provata l’esistenza dell’accordo simulatorio posto alla base della costituzione della società El.Be.Ma., formale proprietaria dell’immobile ed i cui soci risultavano essere i soli fiduciari M./Em., mentre i fiducianti asserivano d’averla essi stessi costituita. Pertanto, in assenza di prova di tale accordo, il conferimento dell’immobile nel patrimonio della predetta società non poteva che configurarsi come un inadempimento al pactum fiduciae da parte dei soli fiduciari – con conseguente loro responsabilità risarcitoria – pronuncia che non consentiva ai fiducianti di ottenere dalla società il trasferimento coattivo dell’immobile.

Ferma la condanna risarcitoria dei fiduciari già disposta in primo grado, la Corte si limitava a riformare la pronunzia nella parte in cui non aveva condannato la società a restituire ai fiducianti gli importi corrispondenti agli esborsi effettuati in ragione della compravendita.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione B.C. e E.R. sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1416 e 1417 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza, da parte della sentenza impugnata, di una fattispecie di simulazione contrattuale per interposizione fittizia nella costituzione della società El.Be.Ma..

Sostengono in particolare che la corte territoriale, dopo aver correttamente ritenuto la sussistenza dell’accordo fiduciario fra loro e i M.-Em. e la costituzione della società come “logico sviluppo” di tale accordo, del tutto erroneamente avrebbe qualificato l’intestazione delle quote di tale società come interposizione fittizia di persona (fattispecie, peraltro, da loro mai dedotta), quando invece si trattava di interposizione reale, tipica del negozio fiduciario e documentalmente provata. Richiamano, in tal senso, alcuni precedenti della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’intestazione fiduciaria di quote integra, per l’appunto, un fenomeno di interposizione reale, mediante il quale l’interposto acquista effettivamente la titolarità delle quote ma, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, è tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto con il fiduciante ed a retrocedere le quote a quest’ultimo al verificarsi di una situazione che determini il venir meno della causa fiduciae.

Il motivo non è fondato.

Invero la corte d’appello ha accertato la sussistenza di un accordo fiduciario fra gli odierni ricorrenti ed i M.-Em., formalizzato con la scrittura privata del (OMISSIS) e contenente l’obbligo di ritrasferimento dell’immobile per cui è controversia ai fiducianti.

Tale accordo integra in effetti gli estremi dell’interposizione reale di persona, giacchè rispecchia la volontà dei contraenti di far conseguire la proprietà del bene agli acquirenti, fermo restando l’obbligo di costoro di osservare un certo comportamento in virtù degli accordi interni.

Su un piano diverso, ed ulteriore, si colloca – diversamente da quanto asserito dai ricorrenti – la successiva costituzione della società El.Be.Ma. da parte dei soli fiduciari con contestuale conferimento dell’immobile, non prevista nella scrittura privata che documenta l’accordo fiduciario. Rispetto a tale ultima operazione negoziale, infatti, va condivisa l’impostazione della corte territoriale secondo cui – quantunque non espressamente deducendola – gli stessi ricorrenti hanno allegato una fattispecie di simulazione contrattuale, affermando di avere essi stessi costituito la società che invece risulta formalmente costituita dai fiduciari, per poi conferire al patrimonio societario l’immobile in loro proprietà.

Detta fattispecie differisce da quella, cui si riferiscono le decisioni citate dai ricorrenti, in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, intestando ad uno di essi la partecipazione dell’altro, che pure dà luogo ad una fattispecie di interposizione reale; qui, infatti, le stesse allegazioni dei ricorrenti evidenziano la sussistenza di un accordo simulatorio fra stipulante effettivo e stipulante apparente che, ai fini della dimostrazione dell’effettiva realtà dei rapporti, doveva essere provato nelle forme previste dall’ordinamento.

Deve richiamarsi, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il pactum fiduciae, con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorchè riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c., prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cass. 7 aprile 2011 n. 8001 e Cass. 19 luglio 2000 n. 9489). Inoltre va ribadito quanto chiarito da questa Corte e cioè che, in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dall’art. 2721 c.c. e segg. – sempre che non comporti, come invece avviene nella specie, il trasferimento di beni immobili, sia pure indiretto, attraverso il trasferimento della partecipazione a una società intestataria di immobili – soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (cfr. Cass. 1 agosto 2007 n. 16992).

Nella specie ricorrono, sulla base dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, e come del resto risulta evidente sulla base della stessa prospettazione di parte ricorrente, entrambe le preclusioni indicate dalla citata giurisprudenza e questo consente di rispondere in modo negativo agli interrogativi dei ricorrenti sopra riportati.

Condivisibile, pertanto, è la decisione della corte secondo cui il conferimento dell’immobile da parte dei fiduciari alla società dagli stessi costituita, in difetto di prova dell’accordo simulatorio posto alla base della costituzione, ha integrato un inadempimento al pactum fiduciae cui può unicamente conseguire, per la tutela delle ragioni dei fiducianti, il rimedio del risarcimento del danno; nessuna azione diretta per l’esecuzione del contratto preliminare è del resto possibile nei confronti della società, che rispetto a detto contratto si pone come terzo estraneo. In detta ottica non può che rilevarsi l’insignificanza giuridica sia della prospettazione di un oscuro effetto di trascinamento, che dovrebbe poter modificare le conclusioni e l’esito del giudizio, quanto alla costituzione della società ELBEMA rispetto al pactum fiduciae, e sia del vagheggiato rilievo, privo anch’esso, come il precedente, di qualsiasi riferimento normativo, da attribuire all’importanza dell’accordo nella determinazione della consistenza patrimoniale immobiliare rispetto al capitale sociale.

Il ricorso va dunque respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere gli intimati svolto difese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. CO.Fr..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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