Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9985 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2021, (ud. 01/10/2020, dep. 15/04/2021), n.9985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1861-2013 proposto da:

P.A.E.M., elettivamente domiciliata in MILANO,

VIA MONTENERO 72, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA D’ANNA,

che la rappresenta e difende giusta procura di costituzione

depositata successivamente;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 05/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/10/2020 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’estinzione per cessata

materia del contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ANNA RAFFAELLA che ha chiesto

l’estinzione per cessata materia del contendere con compensazione

delle spese;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIANDACA LUCREZIA che ha

chiesto l’estinzione per cessata materia del contendere.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 126/06/12, depositata il 5 giugno 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della signora P.A.E.M., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che aveva invece accolto, previa riunione, i ricorsi proposti dalla contribuente avverso avvisi di accertamento ai fini IRPEF per le annualità 2005, 2006 e 2007, nonchè avverso atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni.

La notificazione degli atti in questione impugnati dalla contribuente era seguita a segnalazione della Direzione regionale della Lombardia, scaturita da comunicazione d’informazioni spontanee fornite alla Direzione centrale Accertamento – Ufficio Cooperazione Internazionale – dalla competente autorità giapponese ai sensi dell’art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Giappone, da cui sarebbe emerso, nel corso di verifica compiuta dall’autorità fiscale giapponese presso la società Toyota (già Tomen Corporation), che detta società avrebbe corrisposto alla P. compensi negli anni tra il 2002 ed il 2005 per il complessivo ammontare di 304.456.410 Yen e nell’anno 2006 l’ulteriore importo di 26.272.481 Yen, quali corrispettivi per la prestazione di consulenze finalizzate alla realizzazione di una centrale elettrica, denominata “Cairo North Power Station”, nonchè per il progetto denominato “Nubaria Power Station”.

La CTR ritenne ammissibile la produzione documentale fornita dall’Ufficio solo in grado d’appello, nonchè la stessa idonea a comprovare la pretesa dell’Amministrazione, sebbene la contribuente avesse contestato la relativa documentazione, non solo in quanto tardivamente prodotta, ma anche perchè depositata in lingua inglese e giapponese e non in lingua italiana, avendo pure disconosciuto la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte, nonchè quanto ai contratti di collaborazione, avendo altresì la contribuente disconosciuto la propria sottoscrizione.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, cui l’Amministrazione finanziaria ha resistito con duplice atto di controricorso.

La ricorrente, per la quale in corso di giudizio si è costituita in sostituzione degli originari difensori l’avv. Raffaella D’Anna, ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio e cessata materia del contendere, allegando documentazione contenente attestazione di regolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria riguardo alla proposta istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, da ultimo secondo la facoltà di cui alla disposta riapertura dei termini ai sensi del D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 58 del 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va dato preliminarmente atto che agli avvisi di accertamento per cui è causa, precisamente il n. (OMISSIS), il n. (OMISSIS) e il n. (OMISSIS), riferiti rispettivamente alle annualità 2005, 2006 e 2007, ed all’avviso di contestazione n. (OMISSIS), inerente alle violazioni, per i medesimi anni d’imposta, da mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, sono seguite:

a) l’iscrizione a ruolo n. 2859/2012 del primo agosto 2012, di cui alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 10 novembre 2012. Essa, come si rileva dalla documentazione depositata dalla ricorrente, è stata oggetto di domanda, proposta nei termini, di definizione agevolata in relazione al D.L. n. 148 del 2017, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 2017, cui è seguito il regolare pagamento del debito secondo il piano di rateizzazione autorizzato (2017-2018);

b) l’iscrizione a ruolo n. 3343/2014 del 20 agosto 2014, con emissione della cartella n. (OMISSIS), notificata il 26 gennaio 2015, oggetto domanda di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 3, come convertito dalla L. n. 136 del 2018, secondo la facoltà di cui alla disposta riapertura dei termini ai sensi del D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 58 del 2019, con pagamento del dovuto secondo relativa attestazione in data 25 giugno 2019.

Parte ricorrente ha altresì depositato estratto conto della propria posizione tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che evidenzia che all’attualità non risulta alcun debito residuo in relazione agli anzidetti ruoli, e la stessa amministrazione finanziaria ha attestato la regolarità delle relative definizioni.

2. Può pertanto, con ordinanza (cfr. Cass. SU. 2 agosto 2017, n. 19169 e Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), venendo la richiesta di estinzione per cessata materia del contendere da parte ricorrente e dovendo quindi equipararsi i relativi effetti a quelli di cui all’art. 391 c.p.c., dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere in relazione al contenzioso originato dagli avvisi di accertamento per cui è causa, in relazione a ciascuno dei ruoli e cartelle sopra indicati, rispettivamente ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, art. 1, convertito con modificazioni, nella L. n. 172 del 2017, in relazione al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, e del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, come convertito dalla L. n. 136 del 2018.

3. Le spese del giudizio restano a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.

4. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Spese del giudizio a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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