Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9985 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 05/05/2011), n.9985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. (c.f. (OMISSIS)), A.L. (c.f.

(OMISSIS)), C.R. (c.f. (OMISSIS)),

G.M., M.R. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso

2011 l’avvocato GIULIANI ANGELO, che le rappresenta e difende, giusta

procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 7 aprile – 15 luglio 2008 la Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di G.C.N., S.C., G.M., A.L., C.R. e M.R. della somma di Euro 2.750 per ciascuna, con gli interessi legali dallo stesso decreto, a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo diretto ad ottenere l’accertamento del diritto all’indennità speciale prevista dalla L. n. 121 del 1981, da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio con ricorsi del 10 luglio 1998, definito con sentenza del 28 marzo 2000, avverso la quale era stato proposta impugnazione in data 1 giugno 2000 dinanzi al Consiglio di Stato, il quale aveva deciso con sentenza del 6 aprile 2006. Condannava altresì la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.570,00, di cui Euro 170,00 per esborsi, Euro 650,00 per diritti ed Euro 750,00 per onorari.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione S. C., M.G., A.L., C. R. e M.R. formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

AH’ esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 c.c., per essere stati liquidati dalla Corte di Appello gli interessi dalla data del decreto, e non dalla domanda.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., 1, 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari ed i diritti liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari, tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, onde sino alla loro riunione gli onorari ed i diritti andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Entrambi i motivi sono corredati dei prescritti quesiti.

Il primo motivo è fondato, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo gli interessi vanno liquidati dalla domanda (v. per tutte Cass. 2005 n. 7389; 2004 n. 1405; 2003 n. 2382).

Il decreto impugnato deve essere pertanto sul punto cassato.

Il secondo motivo resta logicamente assorbito.

Sussistendo i presupposti per una pronuncia nel merito, vanno attribuiti alle ricorrenti gli interessi sulla somma liquidata con decorrenza dalla domanda.

La cassazione travolge anche per cinque sesti la liquidazione delle spese processuali, effettuata nel decreto impugnato unitariamente in favore delle cinque attuali ricorrenti e di un’ altra parte, che non ha proposto il ricorso per cassazione. Deve pertanto procedersi a nuova liquidazione in questa sede in favore delle ricorrenti sulla base dei criteri che seguono.

Secondo quanto risulta dal decreto e dal ricorso, dopo un giudizio di presupposto unitario le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte di Appello per ottenere l’indennizzo ex Lege n. 89 del 2001. Tale condotta delle ricorrenti, che hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con unico difensore, in relazione al medesimo processo presupposto, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (v. sul punto Cass. 2010 n. 10634), contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti discorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico sin dall’origine, e quindi la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti, nella misura indicata in dispositivo.

In relazione alle peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per la metà le spese del giudizio di cassazione, ponendo l’altra metà a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degli interessi e per cinque sesti con riferimento alle spese in esso liquidate;

decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle ricorrenti degli interessi legali sulla somma di Euro 2.750,00 liquidata dalla Corte di Appello con decorrenza dalla domanda. Condanna altresì la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 1.560,00, di cui Euro 170,00 per esborsi, Euro 690,00 per diritti e Euro 700,00 per onorari, nonchè di metà delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per tale frazione in Euro 300, di cui Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione per entrambi i gradi in favore dell’avvocato Angelo Giuliani.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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