Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9984 del 24/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9984 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
BORGHINI BALDOVINETTI GIANLUIGI, residente a Milano,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.96/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 34, in data
14.04.2010, depositata il 26 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Data pubblicazione: 24/04/2013

Consiglio del 27 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pasquale Fimiani.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
,

Nel ricorso iscritto a R.G. n.13079/2011 è stata

l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.96/34/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 34, del 14.04.2010, DEPOSITATA il 26 maggio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate,
ed

efficace

contribuente

riconoscendo e dichiarando valida

l’istanza
ai

sensi

di

condono

dell’art.9

presentata

dalla

bis

Legge

della

n.289/2002.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella
di pagamento, relativa ad IRPEF ed IRAP dell’anno 2002,
censura l’impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione dell’art. 9 bis Legge n.289/2002.
3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
*

“Il condono previsto all’art.
n. 289 del 2002, relativo

9 bis della legge

alla

possibilita’

definire gli omessi e tardivi versamenti

di
delle

depositata in cancelleria la seguente relazione:

e

imposte

delle

ritenute

emergenti

dalle

dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero

costituisce

sanzioni,
clemenziale

e

una

non premiale

aggravi

forma
come,

di

e

condono

invece

deve

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali

attribuiscono

potestativo

di

al

contribuente

chiedere

2002,
il

le

diritto

un accertamento

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del “quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e’
condizionato
dovuto

e

dall’integrale pagamento
il

pagamento

di

quanto

rateale determina la

definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
3

ritardo, dei soli interessi, senza

n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato

che

il

Collegio

condivide

le

argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che alla stregua di tali considerazioni e
del richiamato principio, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassata
l’impugnata decisione;
Considerato,

altresì,

che non essendo necessari

ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifica la
circostanza dell’omesso pagamento di tutte le somme
dovute sulla base della domanda di condono presentata,
può adottarsi pronuncia nel merito con il rigetto
dell’originario ricorso del contribuente avverso il
diniego di condono oppostogli dall’amministrazione;
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo
all’originario contrasto giurisprudenziale in punto
4

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

operatività del condono, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del

legittimità.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2013.

contribuente; compensa le spese del giudizio di

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