Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9984 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 9984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9266/2012 proposto da:

Azienda Agricola Aurelia S.S., in persona del legale rappresentante

pro tempore, T.C. in proprio e nella qualità di socio

amministratore della suddetta società, To.Gi.Ma., in

proprio e nella qualità di ex socio amministratore della suddetta

società, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cassiodoro n. 19,

presso l’avvocato Pansadoro Alessandro, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Lingua Ermanno, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D.A., nella qualità di cessionaria del credito

azionato da Unicredit Banca Impresa s.p.a. nonchè interveniente

quale socia dell’Azienda Agricola Aurelia S.S., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Germanico n. 197, presso l’avvocato

Napoleoni Maria Cristina, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Blangetti Maria Franca, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Unicredit Credit Management Bank S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Alfredo Casella n. 38, presso l’avvocato Sabbadini

Giancarlo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Ricchiardi Piero, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 817/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società semplice Azienda agricola Aurelia e i soci To.Gi.Ma. e T.C. proposero opposizione, la prima quale debitrice principale, i secondi come fideiussori, a un decreto ingiuntivo loro notificato dalla banca Unicredit, per euro 482.821,90, a titolo di scoperto di un conto corrente e di scoperto di un mutuo chirografario. Disconobbero invero le sottoscrizioni apposte in calce sia ai contratti bancari che alle fideiussioni.

Dinanzi al tribunale di Mondovì si costituirono Unicredit, dichiarando di aver ceduto il credito all’altra socia G.D.A., nonchè questa, in qualità di socia della società semplice e di cessionaria del credito, e G.G., egli pure socio.

L’adito tribunale non ammise, perchè inutile, la querela di falso proposta dagli opponenti in ordine alle scritture già disconosciute e in ordine all’ulteriore scrittura n. (OMISSIS), identificativa di una proposta di pagamento rateale con riconoscimento di debito, in quanto disse che le sottoscrizioni dovevano aversi in tal caso per riconosciute ai sensi dell’art. 215 c.p.c., n. 2, e che la parte non poteva superare la decadenza con un uso strumentale della querela.

A conclusione del giudizio il tribunale, ritenuto che la cessione del credito alla G. era stata provata, revocò il decreto ingiuntivo di Unicredit e condannò gli opponenti To. e T. a pagare le somme dovute alla cessionaria.

2. Avverso la decisione del tribunale proposero gravame la società e i due soci suddetti.

Radicatosi il contraddittorio, la corte d’appello di Torino, con sentenza in data 30-5-2011, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, e avverso tale decisione ricorrono adesso per cassazione i medesimi soggetti, articolando cinque motivi.

Resistono con controricorsi Unicredit Managment Bank e G.D.A..

G.G. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la violazione della L. Fall., art. 43 e degli artt. 305 c.p.c. e seg., i ricorrenti lamentano che la corte d’appello abbia disatteso la loro reiterata istanza di interruzione del giudizio per essere sopravvenuto il fallimento di G.D.A..

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 355 c.p.c., i ricorrenti censurano la sentenza per avere ritenuto in concreto non proponibile la querela di falso nonostante il pieno rispetto, da parte loro, delle previsioni imposte dalla legge.

Col terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., i ricorrenti censurano la sentenza perchè, dopo aver ritenuto inammissibili le avverse istanze di verificazione delle scritture disconosciute, ha reso la decisione in base alla ritenuta rilevanza probatoria dei documenti in calce ai quali le sottoscrizioni erano state apposte.

Col quarto motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., i ricorrenti ascrivono all’impugnata sentenza un’ultrapetizione a misura dell’avvenuta conferma del decreto ingiuntivo.

Infine col quinto mezzo i ricorrenti denunziano la contraddittorietà della motivazione della sentenza a proposito della ritenuta inapplicabilità al giudizio d’appello dell’art. 183 c.p.c..

2. Il primo motivo di ricorso è da disattendere per la decisiva ragione che il fallimento della G., a cui andrebbe correlato il fatto interruttivo sul quale la doglianza si incentra, è stato revocato con sentenza della stessa corte torinese in data 15-7-2010, e la sentenza è passata in giudicato.

L’argomentazione in base alla quale il giudice a quo ha rigettato l’istanza di interruzione è giuridicamente errata, avendo la corte d’appello ritenuto, contro il pacifico insegnamento di questa Corte Suprema (cfr. per tutte Cass. n. 13100-13; Cass. n. 16505-03), che fosse dotata di immediata esecutività, a prescindere dal giudicato, la citata sentenza di revoca del fallimento. Tuttavia è sufficiente correggere, in proposito, la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., dal momento che il ricorso avverso la richiamata pronuncia di revoca è stato rigettato da questa Corte con sentenza n. 15600-14.

La cognizione del giudicato così formatosi è qui consentita direttamente, stante l’ormai consolidato principio secondo cui, ove il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (cfr. per tutte Cass. Sez. U n. 26482-07). Ciò in considerazione del rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (e v. Cass. n. 4334-09, Cass. n. 30780-11, Cass. n. 24740-15).

3. Venendo al merito delle ulteriori censure, va esaminato, in ordine logico, innanzi tutto il terzo motivo che riguarda il profilo del disconoscimento delle scritture private.

Codesto motivo è inammissibile in quanto non aderente all’effettiva ratio dell’impugnata sentenza.

4. La corte d’appello ha messo in evidenza che gli opponenti (società debitrice e soci fideiussori) avevano tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apparentemente apposte in calce ai documenti prodotti dalla banca ingiungente: si trattava del contratto di conto corrente, del contratto di mutuo chirografario e della lettere di fideiussione, in relazione ai quali non era stata avanzata istanza di verificazione (v. punti 3.4 e 3.5 della motivazione).

Tuttavia la corte territoriale ha anche ritenuto tardivo il disconoscimento fatto in relazione alla scrittura in data 6-3-2007 (punti 3.4, 3.5, 3.6), in altra parte della motivazione indicata come afferente una proposta di pagamento rateale con riconoscimento di debito, implicitamente attribuita a tutti gli opponenti.

La ratio dell’impugnata sentenza risulta incentrata su tale documento, non su quelli ritualmente disconosciuti, stante la concorrente argomentazione che la società aveva in effetti comunque conseguito gli importi mutuati (v. successivi punti 4.2 e 4.3 della motivazione). Invero attraverso codeste affermazioni, contro le quali non risultano prospettati motivi di censura, sono state desunte l’esistenza dell’obbligazione verso la banca e la susseguente legittimazione della G. quale cessionaria del credito.

5. Il secondo motivo è invece fondato.

Gli opponenti persone fisiche erano stati ingiunti in qualità di “soci amministratori e fideiussori”.

Dalla sentenza si evince che la querela di falso aveva avuto per oggetto sia i documenti già anteriormente disconosciuti, quali contratti di conto corrente e di mutuo e la lettera di fideiussione, sia il citato “documento in data 6-3-2007”.

Dalla motivazione (punti 4.2 e 4.3) emerge che i primi, non oggetto di verificazione, non sono stati posti a fondamento della decisione, mentre lo è stato l’ultimo, sebbene in concordanza con l’assunto di avvenuto conseguimento delle somme date a mutuo alla società.

6. Ora la corte d’appello ha ritenuto la nullità della querela per le ragioni di cui all’ordinanza in data 3-12-2010, testualmente riportata: vale a dire per avere le parti confuso la querela con la verificazione e per non aver dedotto alcuna prova sulla falsità dei documenti richiamati, salva l’indicazione di scritture di comparazione (di cui però era onerato il creditore, ai sensi dell’art. 216 c.p.c.) e salva una richiesta di c.t.u. grafica.

6.1. Il primo assunto non può trovare consenso, perchè elide il rapporto tra verificazione e querela di falso, notoriamente governato dal principio di distinzione funzionale tra i due procedimenti.

La diversità di oggetto comporta che è precluso al querelante soltanto di far valere la specifica falsità che sia stata già esclusa in sede di verificazione.

La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes. E questa Corte ha puntualizzato (v. Cass. n. 4728-07) che, nell’ambito di uno stesso processo, “qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione”, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione (mentre è ovviamente ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento).

Viceversa è pacifico che la scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore.

Pertanto, in tal caso, la difformità tra l’imputabilità formale del documento e l’effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga a un’intrinseca divergenza del contenuto ma all’estrinseco collegamento dell’espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di contestazione e prova, ma soltanto con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, e cioè proprio con la querela di falso (cfr. Cass. n. 18664-12).

Da tanto consegue che la querela di falso è sicuramente proponibile contro documenti disconosciuti tardivamente, essendo il disconoscimento tardivo equipollente legale del riconoscimento (e v. già Cass. n. 1258-71; Cass. n. 3532-72): la scrittura privata da aversi per riconosciuta ha infatti la medesima efficacia probatoria dell’atto pubblico, e al sua autenticità può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso (v. secondo tradizione Cass. n. 3502-75).

6.2. Nel contempo è immotivata, e anzi intrinsecamente illogica, l’argomentazione su cui la corte territoriale ha fatto leva per sostenere l’inadempimento dei querelanti all’onere di specificità di cui all’art. 221 c.p.c., comma 2.

La querela di falso può essere proposta in via incidentale anche per la prima volta in appello (v. Cass. n. 25556-08).

L’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità può essere assolto con ogni mezzo, e finanche con presunzioni (v. Cass. n. 3833-94. Cass. n. 1537-01). Al riguardo dinanzi alla pacifica produzione di scritture comparative (e v. già Cass. n. 3131-80), di cui la sentenza ha dato atto nel caso concreto, è sufficiente l’indicazione che si dovrà procedere a una c.t.u.

7. Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto.

Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti, poichè il rigetto dell’opposizione è stato pronunciato (v. il punto 4.2 della motivazione) anche in ragione del debito riconosciuto nel documento tacciato di falso.

La sentenza deve essere cassata.

Segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Torino, diversa sezione, la quale si uniformerà ai principi come sopra esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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