Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9984 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2021, (ud. 11/07/2019, dep. 15/04/2021), n.9984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8456/2014 R.G. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC DI A.A. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.

RAFFAELLO CAPUNZO, elettivamente domiciliato presso lo studio del

Dott. ALFREDO PLACIDI in Roma, Via Cosseria, 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 201/44/13, depositata il 2 ottobre 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La curatela del fallimento ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA relativa all’anno di imposta 2007, deducendo di avere compilato la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006, dalla quale emergeva un credito, parzialmente utilizzato l’anno successivo, contestando gli ulteriori importi contenuti nella cartella, consistenti nel recupero dell’imposta incremento occupazionale L. 27 dicembre 2002, n. 289 ex art. 63, asserendo di essere stato autorizzato dall’ente impositore, nonchè contestando gli accessori del ritardato versamento IRAP per ravvedimento operoso;

che la CTP di Caserta ha accolto la domanda del contribuente e la CTR della Campania, con sentenza in data 2 ottobre 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che:

– la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2006 è stata effettuata oltre il 90 giorno dalla scadenza, per cui deve ritenersi omessa, con preclusione del riporto del credito a nuovo e della ripresa dell’IVA a debito;

– è escluso il ravvedimento operoso, avendo il fallimento contribuente dichiarato il credito IVA l’anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto rappresentarne l’esistenza;

che propone ricorso per cassazione il fallimento contribuente affidato a un unico e pluriarticolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico e complesso motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 28, comma 4 e art. 54-bis, nella parte in cui il giudice di appello non ha considerato che un credito tardivamente dichiarato non possa essere portato in detrazione nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;

che con il medesimo motivo di ricorso il ricorrente contesta, senza specificare ulteriori profili normativi di qualificazione del motivo medesimo, il recupero dell’imposta per incremento occupazionale (incentivo per incremento occupazionale nelle forme del credito di imposta), deducendo che il credito di imposta spettava, in quanto era stata presentata all’Agenzia delle Entrate una istanza di attribuzione del credito di imposta a termini della L. n. 289 del 2002, art. 63, accolta dall’ente impositore;

che con il medesimo motivo deduce, infine – anche in questo caso senza indicare un diverso profilo di censura della sentenza impugnata – che sulla iscrizione di sanzioni e interessi per ritardato versamento IRAP il giudice di appello non ha considerato, nella sentenza impugnata, che si sarebbe formato il giudicato sul punto, essendosi il giudice di primo grado espressamente pronunciato sulla questione per effetto della presentazione del ravvedimento operoso;

il primo motivo, relativo alla dedotta violazione di legge, è fondato in relazione alla iscrizione a ruolo del credito IVA, posto che – come ulteriormente illustrato dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. – la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8131; Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757);

che la sentenza impugnata, nell’avere negato il riporto del credito a nuovo e nell’avere considerato legittima la ripresa dell’IVA a debito per effetto della mera omissione della dichiarazione, non si è attenuta a tale principio, dovendosi valutare in fatto se il credito sia stato riportato nella dichiarazione dell’anno successivo;

che, diversamente, è inammissibile la censura relativa alla ripresa del contributo occupazionale, posto che nella sentenza impugnata (la cui motivazione è riportata dal ricorrente nel ricorso in ossequio al principio di specificità), tale questione non è stata affrontata;

che, pertanto, il motivo dovrebbe essere riqualificato come vizio di nullità della sentenza; il che, tuttavia, non emerge dal motivo stesso e, in ogni caso, ove si procedesse a tale riqualificazione, il motivo si rivelerebbe in quanto tale inammissibile, non avendo il ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto dell’atto di costituzione del contribuente in grado di appello, nè avendo il ricorrente dedotto di avere riproposto tale questione nel giudizio di appello, limitandosi ad indicare la questione relativa al credito IVA (“nel costituirsi in giudizio, l’odierna deducente ribadiva in uno con il giudice di primo grado che non sussisteva alcuna decadenza del credito IVA”);

che, analogamente, la censura relativa al giudicato interno sulle sanzioni per effetto della presentazione di un ravvedimento operoso è inammissibile, posto che la sentenza di appello si è espressamente pronunciata sul punto, riformando la sentenza di primo grado, accertando che “va anche escluso che il contribuente abbia operato un ravvedimento operoso”;

che, pertanto, ove tale accertamento, in riforma della sentenza di primo grado, non fosse conseguente (come deduce il ricorrente) a una specifica impugnazione da parte dell’Ufficio, si sarebbe dovuto censurare la sentenza impugnata nelle forme dell’error in procedendo o della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (cosa che il ricorrente non ha fatto), con ulteriore onere del ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo, di riprodurre nel ricorso, per ossequio al principio di specificità, il contenuto dell’atto di appello dell’Ufficio, allo scopo di consentire la verifica della dedotta nullità;

che il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al profilo relativo a credito IVA, dichiarandosi l’inammissibilità degli ulteriori profili indicati nel medesimo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, accoglie il motivo in relazione al credito IVA, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, in data 11 luglio 2019, riconvocata, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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