Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9984 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9984 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 18368-2008 proposto da:
SONZOGNI ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COSSERIA

5,

TRICERRI LAURA,
unitamente

presso lo

studio dell’avvocato

che lo rappresenta e difende

all’avvocato

BRESCIANI

MARCO

giusta

procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SONZOGNI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato
CRISCI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

1

Data pubblicazione: 08/05/2014

unitamente

all’avvocato

BENEDETTI

MARIO

giusta

procura a margine del controricorso;
– controrícorrente non chè contro

SONZOGNI GIANFRANCO, SONZOGNI VIRGINIA, SONZOGNI

– intimati –

avverso la sentenza n. 295/2008 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 31/03/2008 R.G.N. 1336/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato FRANCESCO CRISCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

MARIA, SONZOGNI ANGELA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Giuseppe Sonzogni agì nei confronti di Attilio, Carlo e Gianfranco
Sonzogni per sentir dichiarare risolti per inadempimento due contratti,
correlati, risultanti da scritture private. Assunse che con detti contratti
aveva concesso ai convenuti il diritto di transito su una strada di sua
proprietà, in cambio della cessione da parte degli stessi di una porzione di
circa 10 mq di terreno. Aggiunse che i convenuti non avevano

frazionamento, e chiese anche il risarcimento del danno.
Il tribunale, nel processo nel quale il contraddittorio era stato integrato
nei confronti degli eredi di Carlo, nelle more deceduto, dichiarò risolti i
contratti per grave inadempimento e rigettò la domanda di danni.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia, in esito
all’impugnazione proposta da Attilio Sonzogni (sentenza del 31 marzo
2008).
2. Avverso la suddetta decisione, Attilio Sonzogni propone ricorso per
cassazione con due motivi, adducendo vizi di motivazione.
Resiste con controricorso, esplicato da memoria, Giuseppe Sonzogni e
rileva preliminarmente la mancanza dei quesiti.
Gli altri intimati non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Entrambi i motivi di ricorso, con il quali si deducono vizi motivazionali,
non contengono i cd. quesiti di fatto richiesti dall’art. 366 bis. cod. proc.
civ., applica bile ratione temporis.
Invece, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorrente che
denunci un vizio di motivazione della sentenza impugnata è tenuto – nel
confezionamento del relativo motivo – a formulare in riferimento alla
anzidetta censura, un c.d. quesito di fatto, e cioè indicare chiaramente, in
modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto controverso rispetto al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, così come le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione. A tale fine, secondo la Corte, è
necessaria la enucleazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico
passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo non
equivoco. Tale requisito, infine, non può ritenersi rispettato allorquando
3

acconsentito alla formalizzazione dell’accordo dinanzi al notaio, previo

solo la completa lettura della illustrazione del motivo – all’esito di una
interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte
ricorrente – consenta di comprendere il contenuto e il significato delle
censure, atteso che la Corte, in ragione del carattere vincolato della
critica che può essere rivolta alla sentenza impugnata, deve essere posta
in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito di fatto, quale
sia l’errore commesso dal giudice del merito.
diritto dedotte come difetto di motivazione, e mancano anche di quesiti di
diritto.
3. Consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei
parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, a favore di Giuseppe
Sonzogni, che si è difeso con controricorso.
Non avendo gli intimati Gianfranco, Virginia detta Luigina e Angela
Sonzogni, nonché Maria Sonzogni in Traini, svolto attività difensiva, non
sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore di Giuseppe Sonzogni, delle spese processuali dei giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2014
Il consigliere estensore

1.1.Comunque, i motivi prospettati contengono anche argomentazioni in

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