Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9983 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 27/05/2020), n.9983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25137-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

C.I., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 79/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Salerno, previo accertamento che la cartella esattoriale opposta da C.I. fosse stata notificata, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS e di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in assenza di qualsiasi pretesa successivamente avanzata;

la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento del gravame interposto da C.I. e in riforma della decisione di primo grado, dichiarava estinti, per intervenuta prescrizione, i crediti indicati nella cartella di pagamento opposta;

la Corte di merito argomentava che, in base alla pronuncia, a sezioni unite, di questa Corte n. 2339/2016 (recte n. 23397/2016), la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produceva solo l’effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale); nel caso di specie, pertanto, i crediti contributivi oggetto della cartella opposta erano prescritti, per decorso del termine quinquennale successivamente alla notifica della stessa;

per la cassazione della sentenza, l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo;

sono rimasti intimati C.I. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un unico motivo, l’INPS – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111 Cost. nonchè degli artt. 2908, 2938 e 2939 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile, sotto il profilo dell’interesse ad agire, l’opposizione avverso l’estratto di ruolo, pur in presenza di una cartella esattoriale preventivamente notificata ed in assenza di atti esecutivi attivati da parte del creditore;

il motivo è fondato nei termini che seguono;

questa Corte, in più occasioni, ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’amministrazione in esso risultante, quando le cartelle esattoriali gli siano state regolarmente notificate. A tale riguardo, ha osservato come una tale azione non fosse prospettabile in termini di unico rimedio volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione, potendo il debitore rivolgersi in via amministrativa e domandare l’eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. sgravio (così Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 5443, 6166, 6723, 22925 e 24461 del 2019);

la Corte ha altresì precisato come l’esposto principio non fosse in contrasto con quello affermato da Cass., sez. un., n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta; in questo caso, infatti, (id est: in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata) si è in presenza di una tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione, avverso la cartella esattoriale, non utilmente attivati in precedenza a causa, appunto, dell’assenza o invalidità della notifica (così, espressamente, Cass. n. 5443 del 2019, cit.);

viceversa, nell’ipotesi in cui la cartella sia stata notificata, la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito in essa portato in tanto può ritenersi ammissibile in quanto, all’esistenza attuale dell’iscrizione a ruolo, si accompagni un espresso vanto della pretesa coattiva da parte dell’ente creditore (arg. ex Cass. n. 16281 del 2016) ovvero uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto, quale può essere quello derivante dalla contestazione, da parte dell’ente previdenziale, dell’avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella (così Cass. n. 29294 del 2019);

nella fattispecie concreta, la Corte di appello ha completamente pretermesso l’accertamento in punto di interesse ad agire, imposto invece dalle suesposte argomentazioni, così, in definitiva, incorrendo nel denunciato errore di diritto;

la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli perchè, nel rispetto dei superiori principi, proceda ad un nuovo esame della vicenda concreta;

al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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