Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9983 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16253-2019 proposto da:

S.C. SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE UMBERTO TUPINI 113,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE,

21 presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GAROFOLI che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7913/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 26222, sez. 14, rigettava il ricorso proposto dalla S.C. srl unipersonale avverso l’avviso di accertamento 26331 per ICI 2008.

Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 7913 /2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e Roma capitale.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la S.C. srl unipersonale contesta la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, per la mancata notifica delle rendite catastali essendo questa avvenuta nei confronti della Fratelli C. srl e non nei confronti di essa società e che, comunque, il fondo sarebbe stato fino al 2005 di proprietà del comune di Frascati che in tale data lo avrebbe venduto ad essa ricorrente.

Con il secondo motivo deduce sotto diverso profilo che, in ogni caso, la notifica sarebbe dovuta avvenire nei suoi confronti in ragione del possesso pluriennale del fondo e degli edifici su di esso esistenti.

Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Risulta in primo luogo inammissibile l’argomentazione che il fondo è stato venduto alla ricorrente nel 2005 dal Comune di Frascati.

Tale questione è del tutto nuova ed è proposta inammissibilmente per la prima volta in questa sede di legittimità.

Nè la sentenza di primo grado, nè quella di appello fanno cenno ad essa e neppure la società ricorrente deduce di averla proposta nella fase di merito.

Inoltre, la S.C. srl non riporta dove il contratto sarebbe allegato in atti nè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, riporta i brani rilevanti del negozio limitandosi unicamente a riportarne tre righe.

Anche a non volerla ritenere inammissibile in quanto questione di merito, è comunque manifestamente infondata l’ulteriore argomentazione l’argomentazione basata sull’art. 2 del atto di compravendita notar T. del 27 ottobre 2005 con il quale la venditrice F.lli C. e la ricorrente acquirente si sono date atto che la compravendita riguardava il solo terreno con esclusione dei fabbricati su di esso esistenti già di proprietà dell’acquirente che li avrebbe costruiti a propria cura e spese.

Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, tale dichiarazione non è di per sè idonea a trasferire retroattivamente la proprietà degli edifici nè a modificare le risultanze catastali.

La ricorrente avrebbe infatti dovuto produrre in giudizio gli atti e la documentazione necessaria a provare la proprietà degli immobili per cui è causa fin dal 1997 come da essa asserito ma tale documentazione non è neppure dedotto che sia stata prodotta.

In mancanza di ciò risulta inopponibile quanto attestato dalle risultanze catastali da cui, come accertato dalla impugnata sentenza, risulta il subentro della S.C. srl alla f.lli C. srl nella proprietà degli immobili per cui è causa solamente in data 20.1.2005.

Da ciò discende la correttezza della decisione impugnata che ha rilevato che la variazione della rendita catastale era stata notificata all’allora proprietaria F.LLi C. srl risultante dai registri immobiliari tramite i provvedimenti 427290/2002; 427305 /2002 e 427323/2002 e che quindi non era ovviamente necessaria alcuna successiva notifica alla nuova società proprietaria.

Il secondo motivo è inammissibile.

L’assunto secondo cui, in ogni caso, i provvedimenti di modifica della rendita dovevano essere notificati ad essa società ricorrente in quanto nel possesso degli immobili risulta infatti proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.

Di tale questione non vi è infatti traccia nella sentenza di appello nè la ricorrente deduce di averla sollevata nel giudizio di merito.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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