Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9982 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 27/05/2020), n.9982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17432-2018 proposto da:

ANTICO CAFFE’ SANTA MARIA SRL, in persona dell’amministratore unico

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,

114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARIA CACCIAPAGLIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, Viale G. Rossini 18, presso la studio dell’avv. Gioia Vaccari

che la rappresentata e difende;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 4813/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4813 pubblicata il 13.12.2017, in accoglimento dell’appello di Equitalia Sud s.p.a. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalla società Antico Caffè Santa Maria s.r.l. di annullamento di tredici estratti di ruolo di cui la stessa assumeva essere venuta a conoscenza in data 28.9.2012;

2. la Corte territoriale, riconosciuto l’interesse ad agire della società e specificamente l’impugnabilità degli estratti di ruolo in base alla prospettazione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, ha ritenuto legittima la notifica delle cartelle a mezzo posta ad opera del concessionario della riscossione e, nel caso di specie, la stessa ritualmente eseguita come documentato dalle fotocopie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui erano state spedite le cartelle e da ulteriore documentazione attestante la consegna dei plichi raccomandati presso la sede della società appellata; ha rilevato come la società non avesse contestato la conformità agli originali delle fotocopie e neanche le risultanze della documentazione prodotta;

3. accertata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, la Corte di merito ha escluso che fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi;

4. avverso tale sentenza la società Antico Caffè Santa Maria s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione spa, e l’Inps;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. col primo motivo di ricorso la Antico Caffè Santa Maria s.r.l. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti/ e cioè l’omessa produzione da parte di Equitalia della documentazione necessaria a comprovare la notifica delle cartelle nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

7. ha allegato di avere (sia nel verbale di prima udienza dinanzi al Tribunale, sia nelle note conclusive di primo grado e sia nella memoria di costituzione in appello (atti tutti debitamente trascritti, unitamente al ricorso introduttivo di primo grado), rilevato la mancanza di qualsiasi produzione documentale, di cui era onerata Equitalia Sud, atta a comprovare la notifica delle suddette tre cartelle;

8. col secondo motivo di ricorso la società Antico Caffè Santa Maria s.r.l. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che Equitalia Sud aveva documentato, mediante deposito di copia degli avvisi di ricevimento, la notifica di tutte le cartelle mentre nessun avviso era stato depositato per le tre cartelle sopra indicate;

9. col terzo motivo la società ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, comma 1, e del D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c), per avere la Corte d’appello erroneamente affermato la validità della notifica delle cartelle di pagamento eseguita a mezzo posta dal concessionario;

10. il primo e il secondo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati e devono trovare accoglimento;

11. la società ricorrente ha allegato di avere/ fin dal primo grado e tempestivamente (nella prima udienza successiva alla costituzione di Equitalia Sud, di cui ha trascritto il verbale) t eccepito la mancata produzione di documentazione attestante l’avvenuta notifica di tre cartelle di pagamento, recanti i numeri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), contrassegnate con i numeri 8, 12 e 13 nel ricorso introduttivo della lite; ha aggiunto di aver ribadito l’eccezione nelle note conclusive del giudizio di primo grado e nella memoria di costituzione in appello, debitamente trascritti;

12. la sentenza d’appello ha dato atto che “nel costituirsi in giudizio, Equitalia Sud produsse tempestivamente le fotocopie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui erano state spedite a mezzo posta le cartelle di cui agli estratti ed ulteriore documentazione attestante l’avvenuta consegna dei plichi raccomandati presso la sede della società appellata”; ha sostenuto che “a fronte di tale produzione documentale, era onere della società contestare tempestivamente, ossia alla prima udienza di discussione, la conformità all’originale delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento in questione e le risultanze della documentazione prodotta. Tale contestazione non risulta essere stata mai eseguita”;

13. la Corte d’appello ha del tutto omesso di esaminare l’eccezione, ritualmente proposta anche nel giudizio di secondo grado (ai sensi dellart. 346 c.p.c., posto che la società era risultata totalmente vittoriosa in primo grado), relativa al difetto di prova, di cui era onerata Equitalia, dell’avvenuta notifica delle suddette tre cartelle di pagamento, come risulta dalla motivazione sopra riportata che fa leva unicamente e genericamente sul difetto di contestazioni, da parte della società, in ordine alla conformità all’originale delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e alle risultanze della documentazione prodotta, senza alcun riferimento alle tre cartelle affetta dall’eccezione, nè può ravvisarsi incompatibilità logica tra a statuizione adottata nella sentenza d’appello e l’eccezione di omessa notifica che la ricorrente assume non esaminata sì da farne presupporre il rigetto implicito (cfr. Cass. 20311/11; n. 17956/15);

14. ricorre pertanto il vizio denunciato, da riqualificarsi come violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 1370/13; n. 19882/13; n. 23381/17);

15. il terzo motivo di ricorso è inammissibile;

16. costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a cui si intende dare continuità, quello in forza del quale “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dall’art. 26 cit., penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 19270/18; sez. 6 n. 8423/19; cfr. anche Cass. n. 14834/17 e n. 14327/09 relativa a cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative; Cass. n. 29710/18; n. 17248/17; n. 6395/14 in tema di riscossione delle imposte);

17. per le considerazioni svolte, devono accogliersi i primi due motivi di ricorso, dichiararsi inammissibile il terzo motivo, e cassarsi la sentenza impugnata con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA