Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9982 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24939/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOVISOLO ANTONIO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA del 26/10/07, depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di Z.R. (che resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lazio, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di registro in relazione ad atto notarile concernente acquisto di immobile per il quale si era richiesto di fruire delle agevolazioni fiscali sulla “prima casa”, confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente), in particolare rilevando che il beneficio invocato spettava, benchè il contribuente non avesse la residenza anagrafica nell’appartamento acquistato, ma in altro comune, essendo risultato che egli dimorava con tutta la propria famiglia nell’immobile acquistato, utilizzandolo come abitazione principale.

2. Premesso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. S.U. n. 7433 del 2009) , il collegio ritiene che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione o falsa applicazione del comma 4 nota 2^ bis dell’art. 1 della Tariffa parte prima allegatala D.P.R. n. 131 del 86 e della L. n. 448 del 1998, art. 7, comma 1) sia inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, essendo questo astratto e generico (in quanto privo di specifità e di qualsiasi riferimento al decisum), inadeguato ad evidenziare l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia e la regula iuris che, secondo il ricorrente, dovrebbe invece trovare applicazione nella fattispecie, ed, in ogni caso, formulato in maniera da non consentire una risposta rilevante ai fini della definizione della controversia (v. tra molte altre, da ultimo, Cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009 nonchè SU n. 7433 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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