Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9982 del 15/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9982 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 13227-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente
dorniciliato in ROMA, – )-1A CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO,
ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
NORFINI ALDO, elettivamente dorniciliato in ROMA, VIA CARLO
POMA 2, presso lo studio delf’avvocato G. SANTE ASSENNATO,
che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 15/05/2015

- controlicorrente avverso la sentenza n. 384/2012 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 20.3.2012, depositata il 17/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta agli
scritti e chiede di poter depositare procura noorile che viene allegata
agli atri;
udito per il controricorrente l’Avvocato G. Sante Assennato che si
oppone e si rifiuta di esaminare la procura depositata.
Fatto e diritto
1.- La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del
Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto di Aldo Norfini
al beneficio contributivo previsto dall’art. 13 comma 8 della 1. n. 257
del 1992 e s.m., escludendo che fosse maturata la decadenza prevista
dall’art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 sul rilievo che il ricorso giudiziario
era stato presentato il 27.11.2007, nel termine fissato dalla norma avuto
riguardo alla seconda delle domande amministrative inoltrate
dall’interessato (il 21.3.2003 la prima ed il 27.11.2007 la seconda) .
2.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un unico motivo
con il quale denuncia la violazione dell’art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..
3.- Aldo Norfini si è costituito ed ha eccepito l’inammissibilità del
ricorso per cassazione e/o la sua improcedibilità per non essere state
allegate al ricorso le domande di cui si contesta la tempestività. Nel
merito, poi ha insistito per la sua infondatezza.
Nel corso della discussione in camera di consiglio il contro ricorrente
ha denunciato la nullità della procura al difensore dell’Istituto.

Ric. 2013 n. 13227 sez. ML – ud. 25-02-2015
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25/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

L’Inps nel rilevare la tardività dell’eccezione mai prima sollevata ne ha
comunque contestato la fondatezza chiedendo di depositare la procura
notatile La controparte si è opposta al deposito.
Tanto premesso si deve preliminarmente rammentare che la procura

una società (o persona giuridica) è valida quando dal mandato speciale
integrato dall’intestazione del ricorso risultino indicate la qualifica e la
posizione nell’cnanizzazione societaria della persona fisica che
conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la
persona giuridica. Ove però la fonte della legittimazione di tale potere
sia oggetto di contestazione ad opera della controparte, è la società
rappresentata ad essere onerata di fornire la prova del potere
rappresentativo della persona fisica che, per la posizione che occupa
nella società medesima, tale potere abbia legittimamente speso
rilasciando la procura speciale; sicché, in mancanza di tempestiva
contestazione della controparte, l’indicazione del potere
rappresentativo derivante alb persona fisica dalla posizione occupata
nella società è sufficiente ai fini della validità della procura (cfr. Cass. n.
8838/2000, 19824/2011).
Orbene nel caso in esame la parte contro ricorrente ha tardivamente
contestato i poteri del soggetto che ha conferito la procura solo nel
corso della discussione in camera di consiglio nulla avendo rilevato nel
controricorso pur ritualmente notificato.
La tardività dell’ eccezione non consente allora di porre in discussione
il potere di delega processuale.
4.- Tanto premesso e venendo all’esame dei motivi di ricorso si rileva
che la Cassazione, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in
particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del
2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012; sent.
Ric. 2013 n. 13227 sez. ML – ud. 25-02-2015
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alle liti rilasciata nel ricorso per cassazione dal legale rappresentante di

11094 e 11400 del 2012), si è espressa affermando il principio che la
decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970,
art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito
nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie

contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da
pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.
4.2- Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio
riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la
determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella
previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale,
all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della
contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto
dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
4.3- Esso ha una sua propria individualità, quale autonomo beneficio
previdenziale che, pur incidendo sul trattamento pensionistico
mediante la rivalutazione di un periodo contriburivo, è ancorato a ben
precisi presupposti, distinti da quelli propri del trattamento
previdenziale sul quale detto beneficio è destinato ad incidere.
4.4- E’ dunque infondato l’assunto secondo cui nella fattispecie non
sarebbe applicabile la decadenza sostanziale, essendo la domanda
diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica, dovendo al contrario
ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte, sin dalla sentenza
n. 12685 del 2008, secondo cui si tratta di rivalutare non già
l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a
calcolare la pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare
12ic. 2013 n. 13227 sez. ML – ud. 25-02-2015

aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione

le disposizioni legislative sulla decadenza. Per analoghe ragioni è altresì
manifestamente infondato l’altro assunto, relativo all’operatività della
decadenza soltanto con riferimento ai ratei di pensione pregressi.
4.5- Priva di fondamento è poi la tesi, accolta dalla sentenza

domanda, posteriore alla decadenza già maturata. La funzione della
decadenza sostanziale è infatti quella di tutelare la certezza delle
determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci
pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e
tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione
di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata
ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda
consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi. 4.6Come osservato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a
Sezioni Unite (sent. n.12718 del 2009), la decadenza sostanziale di cui
si discute “è di ordine pubblico” (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto
dettata “a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle
determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci
pubblici” ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento (con il solo limite del giudicato).
4.7- Va quindi ribadito quanto osservato da Cass. ord. n. 8926 del
2011, secondo cui, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il
conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla
maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad
ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la
rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai
fini del riconoscimento della prestazione posto che l’istituto mira a
tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di
Pie, 2013 n. 13227 sez. ML – ud. 25-02-2015
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impugnata, diretta a valorizzare la presentazione di una successiva

r

spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera
riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti
decadenziali già verificatisi.
5.- In conclusione, non ravvisandosi i presupposti per un mutamento

ricorso proposto dall’INPS con cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può
essere decisa nel merito e la domanda proposta dal Norfini deve essere
dichiarata inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.
L’esito complessivo della lite giustifica la compensazione tra le parti
delle spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente
non ricorrendo i presupposti per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att.
c.p.c..
PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara
inammissibile l’originaria domanda.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna il Norfini al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali ed in €
100,00 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed accessoti come
per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 da atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Rk. 2013 n. 13227 sez. ML – ud. 25-02-2015
-6-

giurisprudenziale di questa Corte, appare manifestamente fondato il

quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art.13 comma 1 bis
del citato d.p.r..
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015

residene j

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