Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9982 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/04/2021), n.9982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15365-2019 proposto da:

COMUNE DI TERNI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO GENNARI;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 444/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Terni, con sentenza n. 201/2017, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Amministrazione provinciale di Terni avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per ICI 2011 limitatamente alla non applicabilità delle sanzioni.

Avverso detta decisione il Comune di Temi proponeva appello innanzi alla CTR Umbria. Proponeva altresì appello incidentale l’Amministrazione provinciale.

Il giudice di seconde cure con sentenza n. 444/03/18, rigettava entrambe le impugnazioni.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Terni sulla base di un motivo.

L’Amministrazione provinciale non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Terni censura la sentenza impugnata affermando l’insussistenza di una incertezza interpretativa da parte della Suprema Corte in ordine alla applicabilità delle sanzioni nella fattispecie in esame riguardante la non esenzione dall’imposta ICI per immobili di proprietà di enti pubblici che non siano però adibiti a compiti istituzionali come avvenuto nel caso di specie perchè affidati ad altri soggetti.

Il motivo è manifestamente fondato.

Va in primo luogo premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, nè all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (Cass. n. 23845/16 ed altre).

Ciò posto si osserva che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 dei 1992, art. 3, comma 1) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. (Cass. 16797/17; Cass. 16791/17; Cass. n. 10483/16; Cass. 14912/16; Cass. 15025/15; Cass. n. 22156/06; Cass., 14146/03; Cass. 142/04).

Alla luce di tale univoca giurisprudenza, questo Collegio non può che attenersi a quanto già affermato da questa Corte riguardo alla applicazione di sanzioni in controversia analoga alla presente intercorsa tra le stesse odierne parti laddove ha espressamente sancito che doveva dichiararsi ” l’esclusione della esimente invocata; posto che l’incertezza normativa doveva qui ritenersi senz’altro insussistente, stante un orientamento di legittimità in termini – come su ricostruito – tanto consolidato, quanto risalente a vari anni prima non solo del giudizio, ma dell’insorgenza dello stesso rapporto di imposta) (Cass. 16797/17).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si conferma la debenza delle sanzioni irrogate dal provvedimento del Comune di Terni. Si compensano le spese della fase di merito e si condanna l’Amministrazione provinciale di Terni al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la debenza delle sanzioni irrogate dal provvedimento del Comune di Temi; compensa le spese della fase di merito e condanna l’Amministrazione provinciale al pagamento delle spese della presente fase liquidate in Euro 6.500,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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