Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9982 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 05/05/2011), n.9982
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il
12/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che B.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Lecce, depositato il 24.7.06, con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato, ex Lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 2915,00 per l’eccessivo protrarsi di un procedimento fallimentare svoltosi innanzi al Tribunale di Bari sez. lavoro iniziato nel febbraio 2001 e terminato nell’aprile 2005;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso, con cui ci si duole della avvenuta liquidazione dell’equo indennizzo sulla base di euro mille per anno di ritardo è infondato.
La Corte d’appello si è infatti attenuta ai criteri Cedu che stabiliscono che il danno debba essere liquidato sulla base di una somma compresa tra i mille ed i millecinquecento Euro.
Il secondo motivo con cui ci si duole della avvenuta compensazione delle spese di giudizio è inammissibile.
La giurisprudenza prevalente di questa Corte si è costantemente espressa nel senso che in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
La valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di giusti motivi con il solo limite che occorre fornire adeguata motivazione della decisione presa ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
Nel caso di specie detta motivazione è stata adeguatamente fornita sulla base del solo parziale accoglimento della domanda attrice.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 600,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011