Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9981 del 24/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9981 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ei

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCHERONI ANGELO quale

socio e quale legale

rappresentante della UEBA SAS di ANGELO MASCHERONI & C.
con sede a Milano, rappresentato e difeso, giusta
delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luigi Manzi,
Paolo Centore, Emanuele Coglitore e Rosario Cali,
elettivamente domiciliato nello studio del primo in
Roma, Via Confalonieri, 5 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORICORRENTE

Data pubblicazione: 24/04/2013

AVVERSO
la sentenza n.29/38/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 38, in data
22.12.2009, depositata il 16 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Sentiti, per i ricorrenti, l’Avv. Rosario Cali, nonché,
per delega del difensore, l’avv. Federica Manzi;
Presente il P.M. dott. Pasquale Fimiani, che ha
espresso adesione alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11986/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.29/38/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 38, del 22.12.2009, DEPOSITATA il 16 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
della contribuente, confermando quella di primo grado,
che aveva affermato la legittimità della pretesa
fiscale.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione della
cartella, relativa ad IRPEF dell’anno 2002, censura
l’impugnata decisione, sotto vari profili, sia per
violazione e falsa applicazione di legge, sia pure per
2

Consiglio del 27 febbraio 2013, dal Relatore Dott.

vizi di motivazione.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – In via del tutto preliminare, sembra doversi
dichiarare la nullità degli atti del giudizio per le

Va premesso, in vero, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione del

socio

Mascheroni Angelo e della “SAS” UEBA di Angelo
Mascheroni & C, dallo stesso rappresentata, nella
società Immobiliare SIMPATIA SAS di Elena Mascheroni &
C., e, d’altronde, che al giudizio di appello ha
partecipato solo l’odierno ricorrente, in proprio ed in
rappresentanza della UEBA SAS, e non anche la società
partecipata SIMPATIA SAS e gli altri soci. Ciò stante,
in applicazione del principio affermato dalle sezioni
Unite a mente del quale “La unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
3

ragioni e nei sensi di cui appresso.

percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte

essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di
fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
4

nello stesso processo, e che la controversia non può

del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di uffício”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).

trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 18.02.2013,
nonché il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che,

alla relativa stregua,

in via

preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione
attiene al reddito di partecipazione dei ricorrenti in
una SAS e che al giudizio ha partecipato solo il
ricorrente nella spiegata qualità e non anche gli altri
5

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la

soci e la società partecipata;
Considerato
litisconsorzio

che

trattasi
necessario

di

fattispecie

originario,

con

di
la

conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi

contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno 2008 n.14815), con

la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di
primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a
garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
applicazione di principio

affermato da

recente

pronuncia delle Sezione Unite di questa Corte, le spese
del presente giudizio di legittimità e delle pregresse
fasi di merito, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità degli atti successivi alla
costituzione in giudizio della ricorrente in prime cure
e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette
alla CTP di Milano; compensa le spese dell’intero
6

necessari è nullo per violazione del principio del

giudizio.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2013.

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