Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9980 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 27/04/2010), n.9980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18246/2008 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 28, presso lo studio dell’avvocato FOLCHITTO ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Giuseppe, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 30/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE

di MILANO del 19/04/07, depositata il 31/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. G.M. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza n. 30/41/07, depositata il 31-05-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento per Iva relativa al 1997 (fondata sull’affermata inidoneità della notifica del prodromico avviso di rettifica, effettuata presso l’azienda del contribuente e non presso il domicilio da questi eletto a fini fiscali), la C.T.R. Lombardia riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) affermando che detta notifica doveva ritenersi valida in quanto risultante effettuata a mani proprie del destinatario dell’atto, ancorchè in luogo diverso dal domicilio eletto.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonchè vizio di motivazione per avere i giudici della C.T.R. escluso la sussistenza dell’inammissibilità dell’appello per mancata specificità dei motivi senza dare conto dell’iter seguito per giungere a tale decisione) risulta inammissibile, quanto alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 dl 1992, art. 53, per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., mentre la censura per vizio di motivazione risulta inammissibile in quanto carente in relazione all’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, tale onere deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008). Giova in particolare rilevare che, a conclusione del motivo in esame, il ricorrente individua, come fatto controverso nei sensi richiesti dal citato secondo comma dell’art. 366 bis c.p.c., sul quale asseritamente i giudici d’appello non si sarebbero pronunciati, la “inammissibilità o meno dell’appello … in cui non sono esposti i motivi di impugnazione, senza che possano bastare, a tal fine, le argomentazioni già svolte nel precedente giudizio”.

Tanto premesso, se nella specie il ricorrente abbia inteso dolersi dell’omessa pronuncia su di una eccezione di inammissibilità dell’appello (e prescindendo dalla constatazione che la sentenza impugnata risulta avere espressamente pronunciato su tale eccezione, affermando l’ammissibilità del citato appello in quanto sufficientemente motivato “con le ragioni che dovrebbero portare alla riforma della sentenza di primo grado”), andava proposta censura ai sensi dell’art. 112 c.p.c., necessariamente corredata da idoneo quesito di diritto; ove invece il ricorrente abbia inteso dolersi della erroneità della decisione in ordine alla ritenuta ammissibilità dell’appello, avrebbe dovuto corredare la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, di idoneo quesito di diritto; ove invece il ricorrente abbia inteso dolersi del fatto che sia stata ritenuta l’ammissibilità dell’appello senza adeguatamente motivare sulla circostanza che nell’atto d’appello mancava l’esposizione dei motivi di impugnazione, la ricorrente, oltre ad individuare adeguatamente il fatto controverso, aveva l’onere di censurare l’interpretazione dell’atto d’appello compiuta dai giudici della C.T.R. riportando per esteso (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, vertendosi in ipotesi di denuncia di vizio di motivazione e non di error in procedendo) il suddetto atto, anche in considerazione della circostanza che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, nel contenzioso tributario l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (v. Cass. n. 1574 del 2005), e che, rispetto al requisito della specifità, risulta irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto o separatamente (v., con riguardo alla previgente L. n. 636 del 1972, Cass. n. 10317 del 1981), posto che, in assenza di una specifica disciplina richiedente il rispetto di rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” nel senso voluto dal citato art. 53 i motivi d’appello possono essere ricavati (anche per implicito, purchè in maniera univoca) da tutto l’atto d’impugnazione considerato nel suo complesso, ivi comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

Il secondo motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, oltre che vizio di motivazione, si rileva che, come evincibile dall’avviso di ricevimento, la firma apposta era quella della dipendente L.R. – che con una dichiarazione prodotta in atti avrebbe riconosciuto come propria la suddetta firma – e che solo per errore l’agente postale, sbarrando casella non appropriata, aveva attestato che la consegna era avvenuta al destinatario persona fisica, ed inoltre che, in ogni caso, la notifica non poteva ritenersi effettuata a mani del destinatario, non essendo l’ufficiale postale organo della notifica) risulta in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

In proposito, giova rilevare che nella sentenza impugnata, con accertamento in fatto, si è affermato che nell’avviso di ricevimento in atti si dava atto che il plico era stato consegnato al destinatario persona fisica, dovendosi pertanto ritenere appartenente al suddetto destinatario la firma apposta in calce e tale accertamento andava censurato adeguatamente innanzitutto con una censura autosufficiente, ossia riportante in ricorso (come nella specie non è accaduto), il testo del documento in discussione. E’ inoltre appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l’avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della cit. L. n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell’agente postale (v. Cass. n. 10506 e 24852 del 2006 oltre che SU n. 627 del 2008).

E’ infine da evidenziare che, in relazione ad entrambi i motivi, manca l’indicazione (ex art. 366 c.p.c., n. 6) espressa e specifica degli atti sui quali i medesimi sono fondati (ad es.: atto d’appello per il primo motivo e relata di notifica per il secondo) e tali atti e documenti non risultano neppure depositati unitamente al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Alla luce di quanto sopra esposta, il ricorso deve essere rigettato.

In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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