Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9980 del 24/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9980 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
MASINI MASSIMO, residente a Roma, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Arcangelo Guzzo, elettivamente domiciliato
nel relativo studio in Roma Via Antonio Gramsci n.9,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.53/20/2010 della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 24/04/2013

Regionale di Roma – Sezione n. 20, in data 29.01.2010,
depositata il 09 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11963/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.53/20/2010, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n.
20, del 29.01.2010, DEPOSITATA il 09 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo e dichiarando valida
ed efficace l’istanza di condono presentata dal
contribuente ai sensi dell’art.9 bis della Legge
n.289/2002.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella
di pagamento, relative ad IRPEF degli anni 2000 e 2001,
censura l’impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione dell’art. 9 bis Legge n.289/2002.
3 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
4

La

eccezione

preliminare
2

sollevata

dal

Presente il P.M. dott. Pasquale Fimiani.

controricorrente sembra fondata, in base al principio
secondo cui “La

del

notifica

ricorso

cassazione effettuata nel domicilio eletto per

per
il

primo grado alla parte che sia rimasta contumace in
appello e’ nulla, e non inesistente,

poiche’ eseguito al di fuori

delle previsioni dell’art.330, commi primo e terzo,
cod. proc. civ., puo’ essere riconosciuto come
appartenente alla categoria delle notificazioni, anche
se non idoneo a produrre in modo definitivo gli
effetti propri del tipo di atto; conseguentemente,
deve

essere

disposta

la

rinnovazione

della

notificazione ai sensi dell’art. 291 cod.proc.civ.”
(Cass.SS.UU. n. 10817/2008).
4 bis Nel caso, in vero, è pacifico che il contribuente
non ha partecipato al giudizio di appello e che la
notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata
presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di
primo grado.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc ed ivi, in accoglimento della
preliminare eccezione, sollevata dal controricorrente,
dichiarare la nullità della notificazione del ricorso
per cassazione, disponendone la rinnovazione.
3

l’atto, pur se viziato,

in quanto

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che il Collegio, nel condividere le

nullità della notificazione del ricorso per cassazione,
rileva che l’intimato contribuente si è, comunque,
tempestivamente attivato notificando, in data
01.06.2011, controricorso, con il quale, dopo avere
eccepito la nullità della notifica, ha altresì svolto
difese di merito;
Considerato che, alla notifica del controricorso e
successiva costituzione in giudizio del contribuente,
tunc”,

vanno riconosciuti effetti sananti “ex

per

raggiungimento dello scopo e che, pertanto, non vi è
esigenza di disporre il rinnovo della notifica;
Considerato, infatti, che, per consolidato orientamento
giurisprudenziale “la nullità della

notifica,

e

sanata, con effetto “ex tunc”, per raggiungimento
dello scopo, sia mediante la sua
sia

mediante

dell’intimato

la
(cui

costituzione

rinnovazione,
in

giudizio

notificazione stessa era

la

diretta), ancorche’ dopo la scadenza del termine per
proporre controricorso, e anche se effettuata al solo
4

considerazioni svolte nella relazione in ordine alla

fine di eccepire la nullità” (Cass. n. 15190/2005,
n.27450/2005, n. 15530/2004, n.11140/2004);
Considerato, quindi, che la preliminare eccezione,
sollevata dal controricorrente, è infondata e va
respinta;

ricorso, va risolta dando applicazione all’ormai
condono

consolidato principio secondo cui “Il
previsto

all’art.

2002, relativo

9

bis

della legge n. 289 del

alla possibilita’ di definire gli

omessi e tardivi versamenti

imposte

delle

e

delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni
presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e
degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei
soli interessi, senza aggravi e sanzioni,
costituisce una forma di condono clemenziale e
non premiale come, invece deve ritenersi per le
fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16

attribuiscono
potestativo

al
di

le

2002,

della legge n. 289 del

contribuente
chiedere

il

quali
diritto

un accertamento

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
5

Considerato, nel merito, che la questione posta dal

1973,

del

bis d.P.R. n. 600

in

ordine

alla

“quantum”, esattamente indicato

determinazione del

nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e

dovuto

e

definizione

di

dall’integrale pagamento

rateale determina la

pagamento

il

della

quanto

lite

pendente

solo

se

integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive”

(Cass.

20745/2010,

n

n.20966/2010,

n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006);
Considerato che alla stregua del trascritto principio,
il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto, per
manifesta

fondatezza

per

e

l’effetto,

cassata

l’impugnata decisione, che allo stesso non si è
attenuto;
Considerato,

altresì,

che non essendo necessari

ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifica la
circostanza del mancato pagamento di tutte le somme
dovute in base alla domanda di condono presentata, può
adottarsi pronuncia nel merito con il rigetto
dell’originario ricorso del contribuente avverso il
diniego di condono oppostogli dall’amministrazione;
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo
6

condizionato

all’originario contrasto giurisprudenziale in punto
operatività del condono, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e

contribuente e la domanda di condono; compensa le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2013.

decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del

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