Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9980 del 24/04/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9980 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
MASINI MASSIMO, residente a Roma, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Arcangelo Guzzo, elettivamente domiciliato
nel relativo studio in Roma Via Antonio Gramsci n.9,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.53/20/2010 della Commissione Tributaria
Data pubblicazione: 24/04/2013
Regionale di Roma – Sezione n. 20, in data 29.01.2010,
depositata il 09 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11963/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.53/20/2010, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n.
20, del 29.01.2010, DEPOSITATA il 09 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo e dichiarando valida
ed efficace l’istanza di condono presentata dal
contribuente ai sensi dell’art.9 bis della Legge
n.289/2002.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella
di pagamento, relative ad IRPEF degli anni 2000 e 2001,
censura l’impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione dell’art. 9 bis Legge n.289/2002.
3 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
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La
eccezione
preliminare
2
sollevata
dal
Presente il P.M. dott. Pasquale Fimiani.
controricorrente sembra fondata, in base al principio
secondo cui “La
del
notifica
ricorso
cassazione effettuata nel domicilio eletto per
per
il
primo grado alla parte che sia rimasta contumace in
appello e’ nulla, e non inesistente,
poiche’ eseguito al di fuori
delle previsioni dell’art.330, commi primo e terzo,
cod. proc. civ., puo’ essere riconosciuto come
appartenente alla categoria delle notificazioni, anche
se non idoneo a produrre in modo definitivo gli
effetti propri del tipo di atto; conseguentemente,
deve
essere
disposta
la
rinnovazione
della
notificazione ai sensi dell’art. 291 cod.proc.civ.”
(Cass.SS.UU. n. 10817/2008).
4 bis Nel caso, in vero, è pacifico che il contribuente
non ha partecipato al giudizio di appello e che la
notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata
presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di
primo grado.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc ed ivi, in accoglimento della
preliminare eccezione, sollevata dal controricorrente,
dichiarare la nullità della notificazione del ricorso
per cassazione, disponendone la rinnovazione.
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l’atto, pur se viziato,
in quanto
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che il Collegio, nel condividere le
nullità della notificazione del ricorso per cassazione,
rileva che l’intimato contribuente si è, comunque,
tempestivamente attivato notificando, in data
01.06.2011, controricorso, con il quale, dopo avere
eccepito la nullità della notifica, ha altresì svolto
difese di merito;
Considerato che, alla notifica del controricorso e
successiva costituzione in giudizio del contribuente,
tunc”,
vanno riconosciuti effetti sananti “ex
per
raggiungimento dello scopo e che, pertanto, non vi è
esigenza di disporre il rinnovo della notifica;
Considerato, infatti, che, per consolidato orientamento
giurisprudenziale “la nullità della
notifica,
e
sanata, con effetto “ex tunc”, per raggiungimento
dello scopo, sia mediante la sua
sia
mediante
dell’intimato
la
(cui
costituzione
rinnovazione,
in
giudizio
notificazione stessa era
la
diretta), ancorche’ dopo la scadenza del termine per
proporre controricorso, e anche se effettuata al solo
4
considerazioni svolte nella relazione in ordine alla
fine di eccepire la nullità” (Cass. n. 15190/2005,
n.27450/2005, n. 15530/2004, n.11140/2004);
Considerato, quindi, che la preliminare eccezione,
sollevata dal controricorrente, è infondata e va
respinta;
ricorso, va risolta dando applicazione all’ormai
condono
consolidato principio secondo cui “Il
previsto
all’art.
2002, relativo
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bis
della legge n. 289 del
alla possibilita’ di definire gli
omessi e tardivi versamenti
imposte
delle
e
delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni
presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e
degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei
soli interessi, senza aggravi e sanzioni,
costituisce una forma di condono clemenziale e
non premiale come, invece deve ritenersi per le
fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16
attribuiscono
potestativo
al
di
le
2002,
della legge n. 289 del
contribuente
chiedere
il
quali
diritto
un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
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Considerato, nel merito, che la questione posta dal
1973,
del
bis d.P.R. n. 600
in
ordine
alla
“quantum”, esattamente indicato
determinazione del
nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e
dovuto
e
definizione
di
dall’integrale pagamento
rateale determina la
pagamento
il
della
quanto
lite
pendente
solo
se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive”
(Cass.
20745/2010,
n
n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006);
Considerato che alla stregua del trascritto principio,
il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto, per
manifesta
fondatezza
per
e
l’effetto,
cassata
l’impugnata decisione, che allo stesso non si è
attenuto;
Considerato,
altresì,
che non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifica la
circostanza del mancato pagamento di tutte le somme
dovute in base alla domanda di condono presentata, può
adottarsi pronuncia nel merito con il rigetto
dell’originario ricorso del contribuente avverso il
diniego di condono oppostogli dall’amministrazione;
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo
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condizionato
all’originario contrasto giurisprudenziale in punto
operatività del condono, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
contribuente e la domanda di condono; compensa le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2013.
decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del