Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9980 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, (ud. 10/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 9980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16308/2015 proposto da:

V.M., nella qualità di erede di

S.G., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Giampaolo Bruno, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Sa.Gi.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 7 gennaio 2015, ha rigettato il gravame di V.M. avverso l’impugnata sentenza del tribunale che aveva dichiarato che Sa.Gi. era figlio di S.G. e l’aveva condannata, quale erede di S., al risarcimento dei danni.

Avverso questa sentenza la V. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, notificato al Sa., il quale non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La V. ha denunciato la violazione degli artt. 352 e 180 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte d’appello ignorato la propria richiesta di discussione orale della causa, riproposta alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie. Il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Infatti, l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, onde, poichè la discussione della causa nel giudizio d’appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non è sostitutiva delle difese scritte di cui all’art. 190 c.p.c., non basta affermare genericamente, al fine di configurare una lesione del diritto di difesa, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (Cass. n. 18618/2003). Nella specie, la ricorrente si è limitata a lamentare l’omessa discussione orale della causa nel giudizio d’appello, senza nulla riferire in ordine agli argomenti difensivi che essa avrebbe potuto esporre a sostegno delle difese già proposte, in modo da porre questa Corte in condizioni di valutarne la idoneità a provocare una decisione in senso diverso.

Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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