Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9980 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9980 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 20997-2008 proposto da:
STAFFINI CARLO STFCRL47S22G2051 nella sua qualità di
socio e legale rappresentante della STABAR DI
STAFFINI CARLO e BARBIERI LUCIANO SDF, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo
studio dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA, che lo
2014
606

rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –


contro

BARBIERI LUCIANO BRBLCN55A21H315R in proprio e quale

1

Data pubblicazione: 08/05/2014

titolare dell’omonima Azienda Agricola, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che lo
4

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GEROSA
LEONARDO giusta procura speciale in calce al presente

– controricorrente nonchè contro

ALBREA SRL , SANGIOVANNI TERESIO ALBERTO, SCALVINI
STEFANIA, STAFFINI CARLO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 378/2008 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, SEZIONE AGRARIA, depositata il
18/04/2008, R.G.N. 1872/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2014 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato ELISABETTA RAMPELLI;
udito l’Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.-

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 18 aprile

2008, la Corte d’Appello di Brescia, sezione specializzata
agraria, giudicando sull’appello proposto da Carlo Staffini, in
proprio e quale legale rappresentante della società di fatto

Luciano Barbieri, Teresio Alberto Sangiovanni e Stefania
Scalvini, avverso la sentenza del Tribunale di Crema, sezione
specializzata agraria, del 9 dicembre 2005, nonché sugli appelli
incidentali proposti da ALBREA S.r.l. e Barbieri, ha dichiarato
inammissibile l’appello principale, per difetto di interesse
dell’appellante, ed inefficaci gli appelli incidentali tardivi;
ha condannato Staffini al pagamento delle spese processuali in
favore di Barbieri ed ha compensato le spese tra le altre parti.
Con la sentenza di primo grado era stata rigettata la domanda di
rilascio di fondo rustico proposta da ALBREA S.r.l.,
Sangiovanni e Scalvini nei confronti di Carlo Staffini, Luciano
Barbieri e STABAR, società di fatto, in quanto il Tribunale
aveva ritenuto l’esistenza di un contratto di affitto stipulato

STARBAR di Staffini e Barbieri, nei confronti di ALBREA S.r.l.,

dai precedenti proprietari ed, in accoglimento della domanda
riconvenzionale del Barbieri, aveva dichiarato che il contratto
sarebbe venuto a scadere il 31 dicembre 2010.
2.- Carlo Staffini proponeva appello, in proprio e quale legale

rappresentante della società di fatto STARBAR, che assumeva
esistente tra lui ed il Barbieri, lamentando diversi profili di
nullità del giudizio di primo grado (pretermissione di un

3

9

litisconsorte

necessario,

improcedibilità

della

domanda

,
riconvenzionale, difetto di procura in capo al difensore del
Barbieri), nonché l’errore di giudizio del Tribunale quanto
all’applicabilità dell’art. 45 della legge n. 203 del 1992 e
quanto alla sussistenza di un rapporto di affittanza, del quale
fosse parte il Barbieri. Si doleva che il primo giudice non
avesse tenuto conto della posizione confessoria da lui tenuta a
fronte delle pretese dei ricorrenti originari e richiamava i
diversi procedimenti giudiziari tuttora in corso tra lui ed il
Barbieri riguardo all’esistenza della società di fatto tra loro
corrente.
Mentre i ricorrenti originari Sangiovanni e Scalvini restavano
contumaci, si costituiva la società ALBREA S.r.l., che formulava
appello incidentale per non avere il primo giudice riconosciuto
l’esistenza di un contratto novativo di comodato che avrebbe
sostituito l’originario contratto di affitto ed, in subordine,
per avere il primo giudice errato quanto all’attribuzione della
qualità di coltivatore diretto al Barbieri e quanto alla
ritenuta nullità della clausola del contratto di affitto che ne
limitava la durata; in estremo subordine, per non essere stata
pronunciata la condanna al rilascio per la data individuata
dallo stesso Tribunale come quella di scadenza del contratto (31
dicembre 2010).
Si costituiva anche Luciano Barbieri e formulava appello
incidentale limitatamente al capo di compensazione delle spese

4

.

del primo grado di giudizio, che chiedeva fossero poste a carico
delle altre parti.
2.1.-

La Corte d’Appello ha ritenuto inesistente l’interesse di

Staffini ad impugnare la sentenza di primo grado, dal momento
che l’appellante era stato convenuto in giudizio dagli originari

rispetto al rigetto della domanda di condanna al rilascio del
fondo rustico avanzata da questi ultimi, né rispetto
all’accoglimento della domanda riconvenzionale del Barbieri,
poiché non aveva proposto domanda alcuna nei confronti né dei
ricorrenti né del convenuto Barbieri, e nemmeno era stata
accolta domanda alcuna proposta contro di lui. Dal momento che,
secondo la Corte, l’interesse all’impugnazione si ricava dalla
soccombenza, che va misurata alla stregua delle domande
formulate nella precedente fase del giudizio, e non può
consistere in un interesse di mero fatto che una parte abbia
alla soluzione data dal giudice a determinate questioni, il
giudice d’appello ha escluso che potesse rilevare il contenzioso
in atto tra lo Staffini ed il Barbieri: pur avendo precisato che
«può comprendersi l’interesse di Staffini a sostenere … che
Barbieri non è mai stato suo affittuario>>, ha tuttavia
affermato che questo interesse <> e quindi non è idoneo a legittimare lo stesso
all’impugnazione. La Corte d’Appello perciò concluso per
l’inammissibilità dell’appello principale per carenza
d’interesse.

5

ricorrenti e che non poteva essere considerato soccombente né

In applicazione dell’art. 334, comma secondo, cod. civ., ha
dichiarato inefficaci le impugnazioni incidentali tardive.
3.

Avverso la sentenza Carlo Staffini, in qualità di socio e

legale rappresentante della STARBAR di Staffini Carlo e Barbieri
Luciano, propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da
memoria.
Luciano Barbieri si difende con controricorso.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

Preliminarmente va detto dell’eccezione di inammissibilità

del ricorso, sollevata dal resistente, sotto un primo profilo,
perché la procura speciale apposta in calce al ricorso sarebbe
stata rilasciata da Carlo Staffini soltanto quale legale
rappresentante della società di fatto STARBAR e non in proprio,
quale socio di quest’ultima.
In primo luogo, va rilevato che il testo della procura è tale
(<>)

da non

recare una limitazione espressa ed inequivoca del conferimento
della procura alla sola qualità di legale rappresentante della
società. Inoltre, nel corpo della procura si fa riferimento
all’<>,

così manifestandosi

chiaramente da parte del conferente l’assunzione della duplice
veste di ricorrente, in proprio, e ricorrente in rappresentanza
della società. Infine, Carlo Staffini è indicato
nell’intestazione del ricorso e nella parte espositiva ed

6

illustrativa dell’atto sia come ricorrente in proprio, in
qualità di socio, sia come ricorrente quale rappresentante della
società. Al riguardo, va ribadito che la procura speciale per il
ricorso per cassazione rilasciata da chi sia stato parte in
giudizio per sé e quale rappresentante legale di una società

anche in nome proprio, qualora le univoche indicazioni contenute
nell’intestazione e nel corpo dell’atto di impugnazione cui la
procura accede confermino la assunzione della qualità di parte
del soggetto in entrambe le suddette vesti, senza che assuma
alcun rilievo in contrario la circostanza che nella procura
medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità di
rappresentante legale della società (Cass. n. 6405/02).
1.1.- Sotto altro profilo, l’eccezione è stata formulata dal
resistente perché Carlo Staffini non avrebbe avuto poteri
rappresentativi della società STARBAR, in quanto il contratto
sociale avrebbe previsto all’art. 5 che l’amministrazione della
società spetta congiuntamente ad entrambi i soci. Orbene, poiché
si tratta di società non iscritta nel registro delle imprese,
trovano applicazione gli artt. 2297 e 2266 cod. civ, sicché,
anche se l’amministrazione fosse stata prevista come congiunta,
non perciò avrebbe dovuto essere congiunta la rappresentanza,
continuando

questa

amministratori,
sociale.

a

spettare

a

ciascuno

salvo diversa disposizione

del

dei

soci

contratto

Di una siffatta disposizione non è detto in

controricorso.

Pertanto,

è valida la procura alle liti

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deve intendersi rilasciata, oltreché in tale ultima qualità,

rilasciata dallo Staffini, nella qualità di socio rappresentante
della STARBAR sdf.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di
procura, per entrambi i profili su evidenziati, va perciò
rigettata.

Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al
regime dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (inserito dall’art. 6
del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato
dall’art. 47, comma l, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n.
69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione
della sentenza impugnata

(18 aprile 2008).

Col primo motivo è dedotto il vizio di «omessa motivazione
circa la sussistenza dell’interesse ad agire della appellante
STARBAR

e

conseguente

motivazione

contraddittoria

ed

insufficiente» ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Il motivo manca completamente del momento di sintesi richiesto
dall’art. 366

bis,

seconda parte, cod. proc. civ., così come

interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, che qui si
ribadisce (cfr. Cass. S.U. n. 20603/07, secondo cui, in tema di
formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i
provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366
proc. civ.,

introdotto dalla riforma,

bis cod.

nel caso previsto

dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun

8

2.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione
la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa

quesito di diritto- che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del
ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nello stesso
senso, tra le altre, Cass. n. 24255/11).
Peraltro, come sarà evidente a seguito della trattazione del
secondo motivo, le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per
escludere la carenza di interesse all’impugnazione da parte
dello Staffini, sono evidentemente riferite e riferibili sia
alla posizione personale di quest’ultimo che alla posizione
dello stesso come legale rappresentante della società di fatto
STARBAR. Quindi, nel merito, il vizio lamentato dal ricorrente
nemmeno sussiste.
3.- Col secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa

censura deve contenere, un momento di sintesi -omologo del

applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3
cod. proc. civ., in riferimento all’art. 100 cod. proc. civ.,
al fine di criticare l’affermazione della Corte d’Appello
secondo cui l’interesse ad agire presupporrebbe la soccombenza
<>. Il ricorrente
sostiene che la soccombenza dovrebbe essere valutata in
relazione agli <> della sentenza

9

v

impugnata, identificandosi nel <> che da
una determinata pronuncia può derivare alla parte, alla stregua
della giurisprudenza citata in ricorso. Secondo il ricorrente,
la motivazione, non il dispositivo, della sentenza sarebbe
pregiudizievole ai suoi interessi nella parte in cui riconosce

del fondo rustico, attribuendo al primo anche la qualifica di
coltivatore diretto, che invece si sarebbe dovuta escludere
sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
3.1.-

Il motivo, a prescindere dall’inammissibilità per

violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in ragione della
genericità del quesito di diritto formulato ai sensi di questa
norma, è comunque infondato.
Ed invero, come rilevato dal giudice d’appello, il principio
enunciato nell’art. 100 cod. proc. civ., secondo cui per
proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario
avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione,
con riguardo ai quali, in particolare, l’interesse ad impugnare
una data sentenza va desunto dall’utilità giuridica che
dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla
parte che lo propone e viene pertanto a collegarsi ad una
soccombenza anche parziale nel precedente giudizio, mancando la
quale l’impugnazione è inammissibile, a nulla rilevando invece
un interesse di mero fatto alla riforma della sentenza (così,
oltre a Cass. n. 14031/05, citata in sentenza, anche Cass. n.
1581/07 e n. 8934/13, tra le più recenti).

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al Barbieri e non alla società STARBAR la qualità di conduttore

Per verificare la soccombenza nel grado pregresso, non può che
aversi riguardo alla posizione processuale delle parti, desunta
dalle reciproche domande e conclusioni.
Lo Staffini, sia in proprio che quale legale rappresentante
della società di fatto, non si oppose alla domanda di rilascio

ricorrenti, ed, anzi, negò di essere nella detenzione materiale
del fondo, per essere stato estromesso da parte del Barbieri.
Tuttavia, non avanzò nei confronti di quest’ultimo domanda
alcuna, in particolare non chiese che lo stesso fosse condannato
a rilasciare il fondo in favore suo e/o della società né chiese
che fosse accertata la simulazione del contratto di affitto di
fondo rustico (o di una o più delle sue clausole) ovvero altro
vizio di questo contratto (o di una o più delle sue clausole).
3.2.- Conseguentemente, è palese la mancanza di soccombenza nei

rapporti con gli originari attori, Albrea s.r.1., Sangiovanni e
Scalvini. L’accoglimento da parte del primo giudice della
domanda proposta da questi ultimi non avrebbe avuto alcun esito
così come nessuna utilità

favorevole per lo Staffini;
giuridicamente

rilevante

ne

sarebbe

potuta

derivare

dall’accoglimento dell’impugnazione relativa alla mancata
pronuncia della condanna al rilascio. In entrambi i casi,
infatti, il rilascio del fondo sarebbe stato ordinato al
Barbieri in favore dei ricorrenti originari, Albrea s.r.1.,
Sangiovanni e Scalvini, che sarebbero stati gli unici

11

del fondo rustico avanzata nei suoi confronti dagli originari

legittimati a pretendere l’esecuzione della sentenza di
condanna.
Non vi è dubbio, quindi, che il rigetto dell’originaria domanda
non abbia pregiudicato lo Staffini, né la società da lui
rappresentata, così come l’accoglimento non avrebbe favorito

Va infatti affermato che colui che, essendo convenuto insieme ad
altri, non si opponga alla domanda dell’attore, al cui
accoglimento dichiari di essere estraneo o disinteressato, ma
non svolga, a sua volta, domanda alcuna nei confronti dell’altro
convenuto, senza condividere la posizione dell’attore, non è
soccombente qualora la domanda di quest’ultimo venga rigettata.
In particolare, in caso di rigetto di domanda di condanna al
rilascio di fondo rustico rivolta nei confronti di due
convenuti, non vi è soccombenza, nemmeno parziale, in capo a
quello dei convenuti che abbia sostenuto di essere privo di
legittimazione passiva per essere stato estromesso dal godimento
e dalla detenzione del fondo da parte dell’altro, e perciò non
si sia opposto alla domanda avanzata dagli attori.
Conseguentemente, detto convenuto è privo di interesse ad
impugnare la sentenza di rigetto della domanda di condanna al
rilascio.
3.3.-

Quanto all’interesse dell’attuale ricorrente all’esito

della lite ed al pregiudizio che, in concreto, avrebbe sofferto
per il mancato rilascio del fondo, si osserva che, poiché
l’esito favorevole dell’impugnazione non avrebbe potuto che

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l’uno e/o l’altra.

condurre all’accoglimento della domanda in favore dei ricorrenti
originari, è evidente la mancanza di interesse giuridicamente
• rilevante, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., da parte
dell’appellante, che in primo grado era stato convenuto per il
rilascio dello stesso fondo.

contenzioso in essere tra i due convenuti, Staffini e Barbieri avente ad oggetto l’esistenza della società di fatto STARBAR e
la titolarità del contratto di affitto, in qualità di conduttore
coltivatore diretto, di un più ampio fondo rustico (dal quale
venne separato quello oggetto del presente giudizio)- vi fosse
un interesse dello Staffini a sentire condannare il Barbieri al
rilascio del fondo della cui detenzione -a detta dello stesso
Staffini- il Barbieri l’avrebbe privato. Tuttavia, è evidente
che, in relazione alle posizioni processuali quali delineate
rispetto alla domanda principale dei proprietari, l’interesse
dello Staffini, e della società da lui rappresentata, si
configura come di mero fatto, cioè tale da non poter essere
giuridicamente rilevante.

Nel caso di specie, non può escludersi che, in ragione del

4.- La sentenza impugnata, esaminando la posizione dell’odierno

ricorrente, nella duplice qualità,

rispetto alla domanda

riconvenzionale del Barbieri, ha escluso nei suoi confronti
qualsivoglia rilevanza giuridica dell’affermazione, contenuta
nella sentenza di primo grado, della qualità, in capo al
Barbieri, di affittuario coltivatore diretto. E ciò in ragione
del fatto che nessuna domanda lo Staffini aveva proposto contro

13

q)

il Barbieri, nemmeno quanto al riconoscimento della qualità di
conduttore in capo a sé stesso e/o alla società di fatto
piuttosto che (od unitamente) al Barbieri ovvero quanto alla
simulazione del contratto di affitto; né era stato destinatario
della riconvenzionale.

dell’esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico non
ancora scaduto fu rivolta contro gli originari ricorrenti e non
fu contrastata dallo Staffini con altra domanda consequenziale
rivolta contro l’attore in riconvenzionale (secondo quanto si
legge nella sentenza impugnata: cfr. pagg. 18-19, dove vengono
ricostruite le posizioni delle parti nel primo grado di
giudizio).
Data questa

ricostruzione

fattuale,

non contestata dal

ricorrente, è da escludere la soccombenza di quest’ultimo
rispetto all’accoglimento della domanda riconvenzionale da parte
del Tribunale.
Ed invero, in primo luogo, non risulta (né d’altronde è dedotto
in ricorso) che la riconvenzionale sia stata rivolta anche
contro di lui e/o contro la società, come pure sarebbe stato
astrattamente possibile.
Per contro, invece, il giudice d’appello ha espressamente
escluso che lo Staffini vi abbia resistito con una domanda
consequenziale contrapposta (cfr. pagg. 19-20 della sentenza).
Con riguardo alla domanda riconvenzionale di Barbieri, la
posizione di Staffini rispetto alle ragioni degli originari

14

La domanda riconvenzionale del Barbieri di riconoscimento

ricorrenti, convenuti in riconvenzionale, appare, come rilevato
dalla Corte territoriale, assimilabile a quella
dell’interveniente adesivo dipendente; anche se va sottolineata
la significativa differenza data dal fatto che il terzo
interveniente è portatore di un interesse di giuridico e non di

di specie, è meramente fattuale l’interesse rivendicato dallo
Staffini, nella duplice qualità.
E’ noto che l’intervento adesivo dipendente, ai sensi del
secondo comma dell’art. 105 cod. proc. civ., che si ha quando il
terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove
domande ed ampliare il tema del contendere, comporta che
l’interveniente possa aderire all’ impugnazione proposta dalla
parte medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale
deve essere dichiarata inammissibile (così, tra le altre, Cass.
n. 3734/09, S.U. n. 5992/12, n. 16930/13).
Per analoghi, ma più evidenti, motivi, va affermato che uno dei
due convenuti che sostenga le ragioni della parte attrice
rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata nei confronti di
quest’ultima da un altro convenuto, senza proporre nuove domande
né ampliare il tema del contendere, può aderire all’
impugnazione proposta dalla parte attrice, convenuta in
riconvenzionale, ma non proporre impugnazione autonoma, la quale
deve essere dichiarata inammissibile.

15

mero fatto (cfr., da ultimo, Cass. n. 364/14), mentre, nel caso

Perciò è corretta la statuizione di inammissibilità dell’appello
proposto da Staffini, anche con riferimento all’accoglimento
della domanda riconvenzionale di Barbieri.
4.1.-

Conseguentemente, nemmeno è riscontrabile nel caso di

specie una situazione in cui lo Staffini sarebbe rimasto

riconoscimento in capo al Barbieri del diritto a restare nel
godimento del fondo quale affittuario fino al 31 dicembre 2010,
o comunque dal riconoscimento della sua qualità di coltivatore
diretto. Avuto riguardo al contenzioso di cui si è detto sopra,
lo Staffini sostiene in ricorso essere stato concretamente
pregiudicato, perché avrebbe avuto interesse a che tale qualità
in capo al Barbieri medesimo fosse esclusa, o comunque non
affermata.
L’assunto è infondato.
L’interesse cui il ricorrente fa riferimento si mantiene su un
piano di mero fatto.
Come rilevato dalla Corte d’Appello, ed in ragione dell’assetto
delle domande e delle posizioni processuali di cui si è detto
sopra, l’esistenza del contratto di affitto è stata accertata
con efficacia di giudicato soltanto nei rapporti tra il Barbieri
e gli originari ricorrenti ed al solo fine di rigettare la
domanda di rilascio avanzata da questi ultimi. Essendosi lo
Staffini limitato a sostenere le ragioni degli attori, convenuti
in riconvenzionale, senza agire, a sua volta, nei confronti del
Barbieri, non vanta un interesse concreto ed attuale

16

pregiudicato in concreto dall’esito della lite, vale a dire dal

all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella
sentenza, poiché sprovviste nei suoi confronti della forza
vincolante del giudicato.
Il secondo motivo di ricorso va rigettato.
5.-

Il rigetto del secondo motivo comporta l’assorbimento del

proc. civ. per mancata integrazione del contraddittorio.
L’inammissibilità dell’appello proposta dallo Staffini, con
conseguente inefficacia degli appelli incidentali ex art. 334,
comma secondo, cod. proc. civ., ha comportato il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado, sicché restano
assorbiti tutti i possibili vizi di questa che avrebbero dovuto
essere fatti valere come motivi di impugnazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Carlo
Staffini al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida, in favore del resistente Luciano Barbieri
nell’importo complessivo di C 7.200,00, di cui C 200,00 per9′
esborsi, oltre accessori come per legge. c)
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.

terzo, relativo ad una pretesa violazione dell’art. 102 cod.

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